Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo. 
  2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla  direttiva  2004/22/CE,  abrogata
dalla  direttiva  2014/32/UE,  si  intendono  fatti  a   quest'ultima
direttiva e sono letti  secondo  la  tavola  di  concordanza  di  cui
all'allegato XV alla direttiva stessa. 
  3. In sede di prima applicazione, il decreto  di  cui  all'articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio  2007,  n.  22,  come
modificato dal presente decreto, e' adottato  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
            NOTE ALL'ARTICOLO 2 
            La direttiva 2004/22/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa agli strumenti di misura  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135. 
            Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/32/UE si
          veda nelle note alle premesse. 
            Per il testo dell'articolo 15 del decreto  legislativo  2
          febbraio 2007, n. 22 si veda nelle note all'articolo 1.