Art. 2
Disposizioni finali
1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2004/22/CE, abrogata
dalla direttiva 2014/32/UE, si intendono fatti a quest'ultima
direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato XV alla direttiva stessa.
3. In sede di prima applicazione, il decreto di cui all'articolo
15, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come
modificato dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
NOTE ALL'ARTICOLO 2
La direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa agli strumenti di misura e' pubblicata
nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 135.
Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/32/UE si
veda nelle note alle premesse.
Per il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 2
febbraio 2007, n. 22 si veda nelle note all'articolo 1.