IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva (rifusione);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ed in
particolare gli articoli 31, 32, 33 e 35;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 ed in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 20);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
126, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva,
adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri
e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto, con i relativi allegati che ne fanno parte
integrante, si applica ai seguenti prodotti, di seguito indicati
unitariamente anche come «prodotti»:
a) apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;
b) dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione
destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere
potenzialmente esplosive, necessari o utili per un sicuro
funzionamento degli apparecchi e dei sistemi di protezione, rispetto
ai rischi di esplosione;
c) componenti destinati ad essere inseriti negli apparecchi e
sistemi di protezione di cui alla lettera a).
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) alle apparecchiature mediche destinate ad impieghi in ambiente
medico;
b) agli apparecchi e sistemi di protezione, quando il pericolo di
esplosione e' dovuto esclusivamente alla presenza di materie
esplosive o di materie chimiche instabili;
c) agli apparecchi destinati ad impieghi in ambiente domestico e
non commerciale, ove un'atmosfera potenzialmente esplosiva puo'
essere provocata solo raramente e unicamente da una fuga accidentale
di gas;
d) ai dispositivi di protezione individuale di cui al decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
e) alle navi marittime e alle unita' mobili off-shore, nonche'
alle attrezzature utilizzate a bordo di dette navi o unita';
f) ai mezzi di trasporto, quali veicoli e i loro rimorchi,
destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea, sulle
reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e ai mezzi di
trasporto di merci per via aerea, su reti stradali o ferroviarie
oppure per via navigabile; i veicoli destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva non sono esclusi dall'ambito di
applicazione del presente decreto;
g) ai prodotti contemplati dall'articolo 346, paragrafo 1,
lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «apparecchi»: le macchine, le apparecchiature, i dispositivi
fissi o mobili, gli organi di comando, la strumentazione e i sistemi
di rilevazione e di prevenzione che, da soli o combinati, sono
destinati alla generazione, al trasporto, allo stoccaggio, alla
misurazione, alla regolazione e alla conversione di energia e/o alla
trasformazione di materiale e che, a causa delle potenziali sorgenti
di innesco che sono loro proprie, rischiano di provocare
un'esplosione;
b) «sistemi di protezione»: dispositivi, diversi dai componenti
degli apparecchi, la cui funzione e' bloccare sul nascere le
esplosioni e/o circoscrivere la zona da esse colpita, messi a
disposizione sul mercato separatamente come sistemi con funzioni
autonome;
c) «componenti»: tutte le parti essenziali per il funzionamento
sicuro degli apparecchi e dei sistemi di protezione, prive tuttavia
di funzione autonoma;
d) «atmosfera esplosiva»: una miscela contenente aria, a
condizioni atmosferiche, sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri nella quale, dopo l'innesco, la combustione
si propaga all'intera miscela non bruciata;
e) «atmosfera potenzialmente esplosiva»: un'atmosfera
suscettibile di trasformarsi in atmosfera esplosiva a causa di
condizioni locali e operative;
f) «gruppo di apparecchi I»: apparecchi destinati a lavori in
sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie,
passibili di essere esposti al rischio di sprigionamento di grisu'
e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti
alle categorie M1 ed M2 di cui all'allegato I;
g) «gruppo di apparecchi II»: apparecchi destinati a essere
utilizzati in altri siti passibili di essere messi in pericolo da
atmosfere esplosive, comprendenti apparecchi appartenenti alle
categorie 1, 2 e 3 di cui all'allegato I;
h) «categoria di apparecchi»: la classificazione di apparecchi,
in ogni gruppo di apparecchi, specificata all'allegato I, che
determina il livello di protezione richiesto;
i) «uso previsto»: l'uso di un prodotto prescritto dal
fabbricante assegnando l'apparecchio a un particolare gruppo o
categoria di apparecchi o fornendo tutte le indicazioni necessarie
per il funzionamento sicuro di un sistema protettivo, dispositivo o
componente;
l) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura sul mercato
dell'Unione, nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso
o gratuito, di un prodotto destinato a essere distribuito, consumato
o usato;
m) «commercializzazione»: la prima messa a disposizione di un
prodotto sul mercato dell'Unione;
n) «fabbricante»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un
prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza
apponendovi il proprio nome o marchio o lo utilizza a fini propri;
o) «rappresentante autorizzato»: una persona fisica o giuridica
stabilita nell'Unione che abbia ricevuto da un fabbricante un mandato
scritto che la autorizzi ad agire per suo conto in relazione a
determinati compiti;
p) «importatore»: una persona fisica o giuridica stabilita
nell'Unione che commercializzi sul mercato UE un prodotto originario
di un Paese terzo;
q) «distributore»: una persona fisica o giuridica nella catena di
fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che metta un
prodotto a disposizione sul mercato;
r) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore;
s) «specificazione tecnica»: un documento che prescriva i
requisiti tecnici che devono essere soddisfatti da un prodotto;
t) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;
u) «accreditamento»: accreditamento quale definito all'articolo
2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;
v) «organismo nazionale di accreditamento»: l'organismo di
accreditamento nazionale quale definito all'articolo 2, punto 11, del
regolamento (CE) n. 765/2008;
z) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare
che le prescrizioni specifiche della presente direttiva relative a un
prodotto sono state rispettate;
aa) «organismo di valutazione della conformita'»: un organismo
che svolge attivita' di valutazione della conformita', come tarature,
prove, certificazioni e ispezioni;
bb) «richiamo»: un provvedimento mirante a ottenere la
restituzione di un prodotto, gia' messo a disposizione dell'utente
finale;
cc) «ritiro»: indica un provvedimento mirante a impedire che un
prodotto, presente nella catena della fornitura, sia messo a
disposizione sul mercato;
dd) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: indica una
normativa dell'Unione che mira ad armonizzare le condizioni della
commercializzazione dei prodotti;
ee) «marcatura CE»: indica il marchio mediante il quale il
fabbricante attesta che il prodotto e' conforme ai requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione
che ne prevede l'apposizione.
AVVERTENZA
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
della funzione legislativa non puo' essere delegato al
Governo se non con determinazione di principi e criteri
direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.,
cosi' recita:
"Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
La direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere
utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
(rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n.
L 96.
Il testo degli articoli 31, 32, 33 e 35 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013, n. 3,
cosi' recita:
"Art. 31. Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea
1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
legge di delegazione europea per il recepimento delle
direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il
cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
entrata in vigore della legge di delegazione europea,
ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i
decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della medesima legge; per le
direttive che non prevedono un termine di recepimento, il
Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
relazione alle quali sugli schemi dei decreti legislativi
di recepimento e' acquisito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica affinche' su di essi sia espresso
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai
commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la
scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17,
comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi
e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non
intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento all'esigenza di garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,
ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari
elementi integrativi d'informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, che devono essere espressi entro venti
giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo
puo' adottare disposizioni integrative e correttive di
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al fine
di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea.
7. I decreti legislativi di recepimento delle direttive
previste dalla legge di delegazione europea, adottati, ai
sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione,
nelle materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, si applicano alle condizioni e
secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo
33 e attinenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome sono emanati alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
contenute negli schemi di decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche
in mancanza di nuovo parere."
"Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega
per l'attuazione del diritto dell'Unione europea
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta
a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti
legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai
seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono
all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie
strutture amministrative, secondo il principio della
massima semplificazione dei procedimenti e delle
modalita' di organizzazione e di esercizio delle
funzioni e dei servizi;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso
il riassetto e la semplificazione normativi con
l'indicazione esplicita delle norme abrogate, fatti
salvi i procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa ovvero le materie oggetto di
delegificazione;
c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento
di livelli di regolazione superiori a quelli minimi
richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28
novembre 2005, n. 246;
d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza
delle disposizioni contenute nei decreti legislativi,
sono previste sanzioni amministrative e penali per le
infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a
tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a
pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali
casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che
rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono
essere previste anche le sanzioni alternative di cui
agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28
agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del
giudice di pace. La sanzione amministrativa del
pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non
superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni
che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da
quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito dei
limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate
dalla presente lettera sono determinate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita'
lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione
presenta in astratto, di specifiche qualita' personali
del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'
del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare
al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui
interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare
l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti
legislativi, sono previste inoltre le sanzioni
amministrative accessorie della sospensione fino a sei
mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
di facolta' e diritti derivanti da provvedimenti
dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
e' prevista la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito
amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti
legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti
dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice
penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni. Entro i limiti di
pena indicati nella presente lettera sono previste
sanzioni anche accessorie identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.
Nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma,
della Costituzione, le sanzioni amministrative sono
determinate dalle regioni;
e) al recepimento di direttive o all'attuazione di altri
atti dell'Unione europea che modificano precedenti
direttive o atti gia' attuati con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva o di altro
atto modificato;
f) nella redazione dei decreti legislativi di cui
all'articolo 31 si tiene conto delle eventuali
modificazioni delle direttive dell'Unione europea
comunque intervenute fino al momento dell'esercizio
della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze tra
amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune
forme di coordinamento, rispettando i principi di
sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza e leale
collaborazione e le competenze delle regioni e degli
altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare
l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,
la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione
amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti
responsabili;
h) qualora non siano di ostacolo i diversi termini di
recepimento, vengono attuate con un unico decreto
legislativo le direttive che riguardano le stesse
materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
atti normativi;
i) e' assicurata la parita' di trattamento dei cittadini
italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e non puo' essere previsto in ogni
caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani."
"Art. 33. Delega al Governo per la disciplina
sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione
europea
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle
norme dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale, fatte
salve le norme penali vigenti, la legge di delegazione
europea delega il Governo ad adottare, entro la data dalla
stessa fissata, disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in
direttive europee attuate in via regolamentare o
amministrativa, ai sensi delle leggi di delegazione europee
vigenti, o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati
alla data dell'entrata in vigore della stessa legge di
delegazione europea, per i quali non sono gia' previste
sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 del presente articolo e'
esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro della
giustizia, di concerto con i Ministri competenti per
materia. I decreti legislativi si informano, oltre che ai
principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma
1, lettera d), della presente legge, a quelli specifici
contenuti nella legge di delegazione europea, qualora
indicati.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari con le
modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9
dell'articolo 31."
"Art. 35. Recepimento di direttive europee in via
regolamentare e amministrativa
1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, gia' disciplinate con legge, ma non
coperte da riserva assoluta di legge, le direttive
dell'Unione europea possono essere recepite mediante
regolamento se cosi' dispone la legge di delegazione
europea. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge di delegazione europea, un elenco delle
direttive per il recepimento delle quali chiede
l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera
c), della presente legge.
2. I regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo
sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modificazioni delle direttive
europee.
3. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma,
della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le
direttive dell'Unione europea possono essere recepite con
regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988, o, ove di contenuto non normativo, con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con gli
altri Ministri interessati. Con le medesime modalita' sono
attuate le successive modificazioni delle direttive
europee.
4. I regolamenti di cui ai commi da 1 a 3 tengono conto
anche delle eventuali modificazioni della disciplina
europea intervenute fino al momento della loro adozione e
si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto
dei principi e delle disposizioni contenuti nelle direttive
o negli altri atti dell'Unione europea da attuare: a)
individuazione della responsabilita' e delle funzioni
attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio
di sussidiarieta'; b) esercizio dei controlli da parte
degli organismi gia' operanti nel settore e secondo
modalita' che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e
celerita'; c) esercizio delle opzioni previste dalle
direttive in conformita' alle peculiarita' socio-economiche
nazionali e locali e alla normativa di settore.
5. Ai fini dell'adozione dei regolamenti di cui al comma
2, le norme generali regolatrici della materia: a) sono
desunte dalle direttive europee da recepire, quando queste
non consentono scelte in ordine alle modalita' della loro
attuazione; b) sono dettate dalla legge di delegazione
europea, quando le direttive europee da recepire consentono
scelte in ordine alle modalita' della loro attuazione. 6.
La legge di delegazione europea individua in ogni caso, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme vigenti
da abrogare, con effetto dalla data di entrata in vigore
delle norme regolamentari. Con la medesima legge sono
dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre
sanzioni penali o amministrative o per individuare le
autorita' pubbliche competenti per l'esercizio delle
funzioni amministrative inerenti all'applicazione della
nuova disciplina. La legge provvede in ogni caso ove
l'attuazione delle direttive comporti: a) l'istituzione di
nuovi organi o strutture amministrative; b) la previsione
di nuove spese o di minori entrate.".
Il testo dell'articolo 1 e l'allegato B della legge 9
luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
cosi' recita:
"Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di direttive
europee
1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le
procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli
articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i
decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al
comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive elencate nell'allegato B, nonche', qualora
sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi
all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A,
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinche' su di essi sia espresso il
parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni
statali o regionali possono essere previste nei decreti
legislativi recanti attuazione delle direttive elencate
negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per
l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive
stesse; alla relativa copertura, nonche' alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si
rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali
derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse
finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti
decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti anche per
i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234."
"Allegato B
(articolo 1, comma 1)
1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e sicurezza
degli organi umani destinati ai trapianti (termine di
recepimento 27 agosto 2012);
2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati
ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014);
3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE (termine di recepimento 1º luglio
2016);
4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di
informazione e che sostituisce la decisione quadro
2005/222/GAI del Consiglio (termine di recepimento 4
settembre 2015);
5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di
informare un terzo al momento della privazione della
liberta' personale e al diritto delle persone private della
liberta' personale di comunicare con terzi e con le
autorita' consolari (termine di recepimento 27 novembre
2016);
6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori
mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla
negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva
2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalita'
di applicazione di talune disposizioni della direttiva
2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015);
7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre 2013,
che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
recepimento 28 novembre 2015);
8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, relativa a talune responsabilita' dello
Stato di bandiera ai fini della conformita' alla
convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua
applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015);
10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo
alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 gennaio 2016);
11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva 2006/66/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e
di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a
bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la
decisione 2009/603/CE della Commissione (termine di
recepimento 1º luglio 2015);
12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti
dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga
le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento 6
febbraio 2018);
13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di credito ai
consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del
regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine di recepimento 21
marzo 2016);
14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo
scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine di
recepimento 1ºgiugno 2015);
15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
uso civile (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile
2016);
16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilita' elettromagnetica (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a
funzionamento non automatico (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
(termine di recepimento 19 aprile 2016);
20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e
sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine di
recepimento 19 aprile 2016);
21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016);
22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di
impiego in qualita' di lavoratori stagionali (termine di
recepimento 30 settembre 2016);
23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine
penale (termine di recepimento 22 maggio 2017);
24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24 marzo 2014, che
modifica la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di
interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi (rifusione) (termine di recepimento 3 luglio
2015);
26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per
accrescere la mobilita' dei lavoratori tra Stati membri
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti
pensionistici complementari (termine di recepimento 21
maggio 2018);
27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e
2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n.
1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri
dell'Autorita' europea di vigilanza (Autorita' europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e
professionali) e dell'Autorita' europea di vigilanza
(Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei
mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015);
28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati (termine di
recepimento 16 maggio 2017);
29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che
abroga la direttiva 1999/5/CE (termine di recepimento 12
giugno 2016);
30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle misure intese ad
agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori
nel quadro della libera circolazione dei lavoratori
(termine di recepimento 21 maggio 2016);
31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica
negli appalti pubblici (termine di recepimento 27 novembre
2018);
32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE
relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016);
33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso
di abusi di mercato (direttiva abusi di mercato) (termine
di recepimento 3 luglio 2016);
34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un
sistema per la tracciabilita' degli articoli pirotecnici
(termine di recepimento 30 aprile 2015);
35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE
e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n.
648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (termine
di recepimento 31 dicembre 2014);
36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
(Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015);
37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016);
38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulla protezione mediante il diritto
penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI del
Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016);
39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, che modifica la direttiva 2001/110/CE
del Consiglio concernente il miele (termine di recepimento
24 giugno 2015);
40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la
direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento 3
luglio 2016);
41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, sulle condizioni di ingresso e
soggiorno di cittadini di paesi terzi nell'ambito di
trasferimenti intra-societari (termine di recepimento 29
novembre 2016);
42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi e recante
modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di
informazione del mercato interno («regolamento IMI»)
(termine di recepimento 18 giugno 2016);
43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di attrezzature a pressione
(rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015);
44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e (UE)
2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, recanti
modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime
fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie di
Stati membri diversi (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio 2014,
che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017);
46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo (termine di
recepimento 18 settembre 2016);
47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di
depositario, le politiche retributive e le sanzioni
(termine di recepimento 18 marzo 2016);
48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di
un'infrastruttura per i combustibili alternativi (termine
di recepimento 18 novembre 2016);
49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, recante modifica della direttiva
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di
informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
sulla diversita' da parte di talune imprese e di taluni
gruppi di grandi dimensioni (termine di recepimento 6
dicembre 2016);
50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un
sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e
d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015);
51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che
regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi
del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione
europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016);
52) 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto
riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
nel settore fiscale (termine di recepimento 31 dicembre
2015);
53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che
attua l'accordo europeo concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
vie navigabili interne, concluso tra la European Barge
Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO) e
la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF)
(termine di recepimento 31 dicembre 2016);
54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della Commissione,
del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della
direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei
contatori dell'acqua (termine di recepimento 19 aprile
2016);
55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE
per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
limitare o vietare la coltivazione di organismi
geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (senza
termine di recepimento);
56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in
materia di sicurezza stradale (termine di recepimento 6
maggio 2015).".
Il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 126 (Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 94/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di
protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 maggio 1998 n. 101.
Il regolamento (CE) 09/07/2008, n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per
quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella
G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.
Note all'art. 1:
Il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
(Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di
protezione individuale), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 dicembre 1992, n. 289, S.O. n. 128.
Il testo dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, versione
consolidata e pubblicata nella G.U.U.E. 26 ottobre 2012 C
326/51, cosi' recita:
"Art. 346. (ex articolo 296 del TCE)
1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme
seguenti: a) nessuno Stato membro e' tenuto a fornire
informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso
considerata contraria agli interessi essenziali della
propria sicurezza; b) ogni Stato membro puo' adottare le
misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi
essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano
alla produzione o al commercio di armi, munizioni e
materiale bellico; tali misure non devono alterare le
condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini
specificamente militari.
2. Il Consiglio, deliberando all'unanimita' su proposta
della Commissione, puo' apportare modificazioni all'elenco,
stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano
le disposizioni del paragrafo 1, lettera b). ".
Il regolamento (CE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 25 ottobre 2012 (sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE
del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE,
2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
L 316.
Per i riferimenti normativi regolamento (CE) n. 765/2008
si veda nelle note alle premesse.