Art. 10 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto; b) qualsiasi operatore economico cui essi hanno fornito un prodotto. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e' stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito un prodotto.