Art. 10
Identificazione degli operatori economici
1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che
ne fanno richiesta:
a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro un prodotto;
b) qualsiasi operatore economico cui essi hanno fornito un
prodotto.
2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui e'
stato loro fornito un prodotto e per dieci anni dal momento in cui
essi hanno fornito un prodotto.