Art. 11
Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per
l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature
1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti
all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta
segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui
cio' non e' possibile o la natura del prodotto non lo consente, essa
e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento.
3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto prima della sua
immissione sul mercato.
4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione
dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene
nella fase di controllo della produzione. Il numero di
identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo
stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo
rappresentante autorizzato.
5. La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione
dell'organismo notificato sono seguiti dal marchio specifico di
protezione dalle esplosioni , dai simboli del gruppo e della
categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre marcature e
informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5.
6. La marcatura CE e le marcature, i simboli e le informazioni di
cui al comma 5, nonche' l'eventuale numero di identificazione
dell'organismo notificato possono essere seguiti da un'altra
indicazione che segnali un uso o un rischio speciali. I prodotti
progettati per particolari atmosfere esplosive devono essere
contrassegnati da un marchio specifico.
Nota all'art. 11:
Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
765/2008, si veda nelle note alle premesse.