Art. 11 Principi generali della marcatura CE e regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e di altre marcature 1. La marcatura CE e' soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008. 2. La marcatura CE e' apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Nei casi in cui cio' non e' possibile o la natura del prodotto non lo consente, essa e' apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento. 3. La marcatura CE e' apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. 4. La marcatura CE e' seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato, nel caso in cui tale organismo interviene nella fase di controllo della produzione. Il numero di identificazione dell'organismo notificato e' apposto dall'organismo stesso o, in base alle sue istruzioni, dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato. 5. La marcatura CE e, ove applicabile, il numero di identificazione dell'organismo notificato sono seguiti dal marchio specifico di protezione dalle esplosioni , dai simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, da altre marcature e informazioni di cui all'allegato II, punto 1.0.5. 6. La marcatura CE e le marcature, i simboli e le informazioni di cui al comma 5, nonche' l'eventuale numero di identificazione dell'organismo notificato possono essere seguiti da un'altra indicazione che segnali un uso o un rischio speciali. I prodotti progettati per particolari atmosfere esplosive devono essere contrassegnati da un marchio specifico.
Nota all'art. 11: Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.