Art. 12
Procedure di valutazione della conformita'
1. Le procedure da seguire per valutare la conformita' di
apparecchi, compresi, se necessario, i dispositivi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono le seguenti:
a) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 1 e 1, la
procedura di esame UE del tipo di cui all'allegato III unitamente a
una delle seguenti procedure:
1) conformita' al tipo basata sulla garanzia della qualita' del
processo di produzione di cui all'allegato IV;
2) conformita' al tipo basata sulla verifica del prodotto di
cui all'allegato V;
b) per il gruppo di apparecchi I e II, categoria M 2 e 2:
1) in caso di motori a combustione interna e di apparecchi
elettrici appartenenti ai suddetti gruppi e categorie, la procedura
di esame UE del tipo di cui all'allegato III, unitamente a una delle
seguenti procedure: conformita' al tipo basata sul controllo interno
della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale
di cui all'allegato VI, oppure conformita' al tipo basata sulla
garanzia della qualita' del prodotto di cui all'allegato VII;
2) in caso di altri apparecchi appartenenti ai suddetti gruppi
e categorie, il controllo interno della produzione previsto
dall'allegato VIII e invio della documentazione tecnica indicata
all'allegato VIII, punto 2 a un organismo notificato, che ne accusi
quanto prima ricevuta e la conservi;
c) per il gruppo di apparecchi II, categoria 3, il controllo
interno della produzione di cui all'allegato VIII;
d) per i gruppi di apparecchi I e II, oltre alle procedure di cui
alle lettere a), b) e c) del presente comma e' possibile seguire la
conformita' basata sulla verifica dell'unita' di cui all'allegato IX.
2. Per valutare la conformita' dei sistemi di protezione a funzione
autonoma si deve usare la procedura di cui alle lettere a) o d) del
comma 1.
3. Ai componenti si applicano le procedure di cui al comma 1,
esclusa l'apposizione del marchio CE e la compilazione della
dichiarazione di conformita' UE. Il fabbricante deve rilasciare un
attestato scritto di conformita' dal quale risulti la conformita' dei
componenti con le disposizioni applicabili del presente decreto, ne
specifichi le caratteristiche e le modalita' con cui devono essere
incorporati in apparecchi o sistemi di protezione per contribuire al
rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui
all'allegato II applicabili agli apparecchi o sistemi di protezione.
4. Riguardo agli aspetti di sicurezza di cui all'allegato II, punto
1.2.7, oltre alle procedure di valutazione della conformita' di cui
ai commi 1 e 2, si puo' altresi' applicare la procedura di cui
all'allegato VIII.
5. In deroga ai commi 1, 2 e 4, il Ministero dello sviluppo
economico, sentito il Ministero dell'interno, puo', su richiesta
debitamente motivata, autorizzare la commercializzazione e la messa
in servizio, nel territorio nazionale, dei prodotti diversi dai
componenti per i quali non sono state seguite le procedure di cui ai
commi 1, 2 e 4 e il cui impiego sia nell'interesse della protezione.
6. I documenti e la corrispondenza relativi alle procedure di
valutazione della conformita' di cui ai commi da 1 a 4 devono essere
redatti in lingua italiana.