Art. 14 
 
 
             Organismi di valutazione della conformita', 
                  notifica ed autorita' di notifica 
 
  1. Ai fini della notifica  alla  Commissione  e  agli  altri  Stati
membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi,
compiti  di  valutazione  della  conformita'  a  norma  del  presente
decreto, il Ministero  dello  sviluppo  economico  e'  individuato  e
designato  quale  autorita'  di   notifica   nazionale   responsabile
dell'avvio  e  dell'esecuzione  delle  procedure  necessarie  per  la
valutazione e  la  notifica  degli  organismi  di  valutazione  della
conformita' e il controllo  degli  organismi  notificati,  anche  per
quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 16. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'ente unico nazionale
di accreditamento  e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
regolati con apposita convenzione o  protocollo  di  intesa  fra  gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi  notificati,  nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse. 
 
            Note all'art. 14: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse. 
            Il testo dell'articolo 4, della legga 23 luglio 2009,  n.
          99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia  -  09G0111),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  31  luglio  2009,
          n.176, S.O. n. 136, cosi' recita: 
            "Art. 4. (Attuazione del capo II del regolamento (CE)  n.
          765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,  che  pone
          norme in materia di accreditamento e vigilanza del  mercato
          per la commercializzazione dei prodotti) 
            1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del  capo
          II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
            2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
          i Ministri interessati, provvede con decreto di natura  non
          regolamentare, entro tre mesi dalla data  di  adozione  del
          decreto di cui al comma  1,  alla  designazione  dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
            3. Per  l'accreditamento  delle  strutture  operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
            4.  Dall'attuazione  delle  disposizioni   del   presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.".