Art. 15
Prescrizioni relative agli organismi notificati
e presunzione di conformita'
1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della
conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11.
2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a
norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita'
giuridica.
3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Un
organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una
federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella
progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che
esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a
condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di
qualsiasi conflitto di interesse.
4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e
il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne'
il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne'
l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di prodotti che
essi valutano, ne' il rappresentante di soggetti impegnati in tali
attivita'. Cio' non preclude la possibilita' di usare prodotti
valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di
valutazione della conformita' o l'uso personale di tali prodotti.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il
personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono
direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella
costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione,
nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, ne'
rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la
loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono
notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza.
L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le
attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si
ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o
sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della
conformita'.
5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale
eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il
massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e
sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di
ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i
risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da
persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali
attivita'.
6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di
eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita'
assegnatigli in base agli allegati da III a VII e IX e per i quali e'
stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti
dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'.
In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita'
e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali e' stato
notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua
disposizione:
a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita';
b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle
quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la
trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una
politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge
in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre
attivita';
c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del
prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo
produttivo.
7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi
necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e
amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione
della conformita' dispone di quanto segue:
a) una formazione tecnica e professionale solida che include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato
notificato;
b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle
valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali
valutazioni;
c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti
essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, delle norme
armonizzate applicabili, delle disposizioni pertinenti della
normativa di armonizzazione dell'Unione europea, nonche' delle
normative nazionali;
d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.
8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto
alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti
dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'
non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di
tali valutazioni.
9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le
caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le
indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle
attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003.
10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli allegati
da II a VII e IX o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto
interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello
Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di
proprieta'.
11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della
pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o
garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della
conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti
nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui
riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo
nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali
prescrizioni.
Nota all'art. 15:
La direttiva del Ministro delle attivita' produttive del
19 dicembre 2002 (Documentazione da produrre per
l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE),
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003 n. 77.