Art. 15 Prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformita' 1. Ai fini della notifica, l'organismo di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L'organismo di valutazione della conformita' e' disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalita' giuridica. 3. L'organismo di valutazione della conformita' e' un organismo terzo indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di prodotti che esso valuta puo' essere ritenuto un organismo del genere, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante, ne' il fornitore, ne' l'installatore, ne' l'acquirente, ne' il proprietario, ne' l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione di prodotti che essi valutano, ne' il rappresentante di soggetti impegnati in tali attivita'. Cio' non preclude la possibilita' di usare prodotti valutati che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformita' o l'uso personale di tali prodotti. L'organismo di valutazione della conformita', i suoi dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformita' non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione di tali prodotti, ne' rappresentano i soggetti impegnati in tali attivita'. Non intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrita' per quanto riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per cui sono notificati. Cio' vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformita' garantisce che le attivita' delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettivita' o sull'imparzialita' delle sue attivita' di valutazione della conformita'. 5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo personale eseguono le operazioni di valutazione della conformita' con il massimo dell'integrita' professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attivita' di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attivita'. 6. L'organismo di valutazione della conformita' e' in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformita' assegnatigli in base agli allegati da III a VII e IX e per i quali e' stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformita' e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali e' stato notificato, l'organismo di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; b) le necessarie descrizioni delle procedure in conformita' delle quali avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e la capacita' di riproduzione di tali procedure; una politica e procedure appropriate che distinguano i compiti che svolge in qualita' di organismo di valutazione della conformita' dalle altre attivita'; c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. 7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attivita' di valutazione della conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformita' dispone di quanto segue: a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformita' e' stato notificato; b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorita' per eseguire tali valutazioni; c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui all'allegato II, delle norme armonizzate applicabili, delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea, nonche' delle normative nazionali; d) la capacita' di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 8. E' garantita l'imparzialita' degli organismi di valutazione della conformita', dei loro alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita'. La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alla valutazione della conformita' non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. 9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto si applicano le indicazioni al riguardo previste nella direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 2 aprile 2003. 10. Il personale di un organismo di valutazione della conformita' e' tenuto al segreto professionale per tutto cio' di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli allegati da II a VII e IX o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorita' competenti dello Stato in cui esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita' del gruppo di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma della pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione europea, o garantiscono che il loro personale addetto alla valutazione della conformita' ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 12. Qualora dimostri la propria conformita' ai criteri stabiliti nelle pertinenti norme armonizzate o in parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e' considerato conforme alle prescrizioni di cui al presente articolo nella misura in cui le norme applicabili armonizzate coprano tali prescrizioni.
Nota all'art. 15: La direttiva del Ministro delle attivita' produttive del 19 dicembre 2002 (Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003 n. 77.