Art. 16 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure ricorra a un'affiliata, garantisce che il subappaltatore o l'affiliata rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 15 e ne informa di conseguenza il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento. 2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita' delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi siano stabiliti. 3. Le attivita' possono essere subappaltate o eseguite da un'affiliata solo con il consenso del cliente. 4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento i documenti relativi all'esame delle qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e al lavoro eseguito da questi ultimi a norma degli allegati da III a VII e dell'allegato IX.