Art. 17 
 
 
                   Domanda, procedura di notifica 
                     e modifica delle notifiche 
 
  1. L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  stabilito  nel
territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione e di notifica
al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo o dei moduli di valutazione della conformita' e del prodotto o
dei  prodotti  per  i  quali  tale  organismo  dichiara   di   essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 15. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 15 e notifica  tali  organismi  alla
Commissione  europea  e  agli  altri  Stati  membri  utilizzando   lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul
proprio sito internet i provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati
agli organismi di valutazione della conformita'. 
  4. La notifica include tutte le  informazioni  sulle  attivita'  di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e il prodotto o i prodotti interessati, nonche'  la
relativa attestazione di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 15 o non adempie ai suoi obblighi,  il  Ministero  dello
sviluppo economico limita, sospende o ritira la notifica,  a  seconda
dei casi, in funzione della gravita' del  mancato  rispetto  di  tali
prescrizioni o dell'inadempimento  di  tali  obblighi  e  ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica.