Art. 18 Obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni 1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformita' conformemente alle procedure di valutazione della conformita' di cui agli allegati da III a VII e IX. 2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio' rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto. 3. Se un organismo notificato rileva che un fabbricante non ha rispettato i requisiti essenziali di cui all'allegato II o le corrispondenti norme armonizzate o le altre specifiche tecniche, chiede a tale fabbricante di adottare correttivi appropriati e non rilascia il certificato di conformita'. 4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della conformita' successivo al rilascio di un certificato rileva che un prodotto non e' piu' conforme, chiede al fabbricante di adottare correttivi appropriati e all'occorrenza sospende o ritira il certificato. 5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati, a seconda dei casi. 6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo nazionale di accreditamento.