Art. 18
Obblighi operativi degli organismi notificati
e ricorsi contro le loro decisioni
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della
conformita' conformemente alle procedure di valutazione della
conformita' di cui agli allegati da III a VII e IX.
2. Le valutazioni della conformita' sono eseguite in modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici.
Gli organismi di valutazione della conformita' svolgono le loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni di un'impresa,
del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di
complessita' della tecnologia del prodotto in questione e della
natura seriale o di massa del processo di produzione. Nel far cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione
necessari per la conformita' del prodotto al presente decreto.
3. Se un organismo notificato rileva che un fabbricante non ha
rispettato i requisiti essenziali di cui all'allegato II o le
corrispondenti norme armonizzate o le altre specifiche tecniche,
chiede a tale fabbricante di adottare correttivi appropriati e non
rilascia il certificato di conformita'.
4. Un organismo notificato che nel corso del monitoraggio della
conformita' successivo al rilascio di un certificato rileva che un
prodotto non e' piu' conforme, chiede al fabbricante di adottare
correttivi appropriati e all'occorrenza sospende o ritira il
certificato.
5. Qualora non siano prese misure correttive o non producano il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi.
6. Contro le decisioni degli organismi notificati puo' essere
espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento.