Art. 19 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati 1. Gli organismi notificati informano il Ministero dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato; b) di qualunque circostanza che possa influire sull'ambito o sulle condizioni della notifica; c) di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle attivita' di valutazione della conformita'; d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita' eseguite nell'ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 2. Gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma della direttiva attuata con il presente decreto, le cui attivita' di valutazione della conformita' sono simili o coprono gli stessi prodotti, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformita'. 3. Gli organismi notificati partecipano, direttamente o mediante rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e coordinamento tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a norma della direttiva attuata con il presente decreto ed ai lavori del relativo gruppo settoriale di organismi notificati.