Art. 20
Vigilanza del mercato e controllo sui prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione
1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano l'articolo
15, paragrafo 3, e gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n.
765/2008.
2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico
avvalendosi, delle autorita' competenti per i controlli sulla
sicurezza generale dei prodotti che, per l'effettuazione dei
controlli tecnici, si avvalgono a loro volta di laboratori
accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005,
concernente i requisiti generali per la competenza dei laboratori di
prova e di taratura, e successive revisioni, da organismi nazionali
di accreditamento individuati ai sensi e in conformita' del
regolamento (CE) n. 765/2008. Le funzioni di controllo alle frontiere
esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli
conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n.
765/2008.
3. Qualora gli organi di vigilanza competenti ai sensi del presente
articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di
controllo, rilevano che un prodotto e' in tutto o in parte non
rispondente a uno o piu' requisiti essenziali, ne informano
immediatamente il Ministero dello sviluppo economico.
Nota all'art. 20:
Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
765/2008, si veda nelle note alle premesse.