Art. 21
Procedure a livello nazionale per i prodotti
che presentano rischi
1. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del mercato di cui
all'articolo 20 hanno motivi sufficienti per ritenere che un prodotto
disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per gli aspetti
inerenti alla protezione di interessi pubblici coperti dal presente
decreto, effettuano una valutazione del prodotto interessato che
investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto.
A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove
necessario con le autorita' di vigilanza del mercato.
2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero
dello sviluppo economico conclude che il prodotto non rispetta le
prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente
all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure
correttive del caso al fine di rendere il prodotto conforme alle
suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal
mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del
rischio, a seconda dei casi.
3. Le autorita' di vigilanza del mercato informano l'organismo
notificato competente delle valutazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle
misure di cui al comma 2.
5. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto
all'operatore economico di prendere.
6. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le
opportune misure correttive nei confronti di tutti i prodotti
interessati che ha messo a disposizione sull'intero mercato
dell'Unione.
7. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure
provvisorie per vietare o limitare la messa a disposizione del
prodotto sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per
richiamarlo. La misura e' adottata con provvedimento motivato e
comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui
e' possibile ricorrere.
8. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi
6 e 7. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non
conformita'.
9. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 8, includono
tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari
all'identificazione del prodotto non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la
natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli
argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In
particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti:
a) non conformita' del prodotto alle prescrizioni relative agli
aspetti di protezione del pubblico interesse stabiliti nel presente
decreto;
oppure,
b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 3, che
conferiscono la presunzione di conformita'.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a
norma dell'articolo 35 della direttiva 2014/34/UE e' stata avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita' del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la
misura nazionale adottata, delle sue obiezioni.
11. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello
svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure
provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati
membri, che qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle
informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata.
12. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le
opportune misure restrittive in relazione al prodotto in questione,
come il suo ritiro dal mercato.
13. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del prodotto ovvero ad
altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai
sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Note all'art. 21:
Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
765/2008, si veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
veda nelle note alle premesse.