Art. 22
Procedura di salvaguardia dell'Unione
1. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, vengono
sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o
nel caso in cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e'
contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo
economico cura l'esecuzione delle conseguenti decisioni della
Commissione.
2. Se la misura nazionale relativa ad un prodotto e' ritenuta
giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento non conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura adottata dall'Italia e' considerata ingiustificata, il
Ministero dello sviluppo economico la revoca.
3. Il Ministero dello sviluppo economico cura le iniziative
necessarie alla partecipazione nazionale alla procedura di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando la misura
nazionale e' considerata giustificata e la non conformita' di un
prodotto e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate di cui
all'articolo 21, comma 9, lettera b), del presente decreto.
Note all'art. 22:
Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n.
1025/2012, si veda nelle note all'articolo 1.
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
veda nelle note alle premesse.