Art. 22 
 
 
                Procedura di salvaguardia dell'Unione 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura di cui all'articolo 21, commi 6 e 7,  vengono
sollevate obiezioni contro una misura assunta da uno Stato  membro  o
nel caso in cui la Commissione ritiene che una  misura  nazionale  e'
contraria alla legislazione dell'Unione. Il Ministero dello  sviluppo
economico  cura  l'esecuzione  delle  conseguenti   decisioni   della
Commissione. 
  2. Se la misura nazionale  relativa  ad  un  prodotto  e'  ritenuta
giustificata,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico   adotta   i
provvedimenti necessari per garantire che lo strumento  non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
prodotto e' attribuita a una carenza delle norme armonizzate  di  cui
all'articolo 21, comma 9, lettera b), del presente decreto. 
 
            Note all'art. 22: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          1025/2012, si veda nelle note all'articolo 1. 
            Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
          veda nelle note alle premesse.