Art. 23
Prodotti conformi che presentano un rischio
1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo aver effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, ritiene che
un prodotto, pur conforme al presente decreto, presenta un rischio
per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della
protezione del pubblico interesse, chiede all'operatore economico
interessato di provvedere, affinche' tale strumento di misura,
all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti piu' tale
rischio o che lo strumento di misura sia, a seconda dei casi,
ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione sull'intero
mercato dell'Unione.
3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono
tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari
all'identificazione dello strumento di misura interessato, la sua
origine e la catena di fornitura dello strumento, la natura dei
rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate.
4. Il Ministero dello sviluppo economico cura, ove necessario,
l'attuazione degli atti di esecuzione e delle decisioni della
Commissione europea previsti dall'articolo 37, paragrafo 4, della
direttiva 2014/34/UE.
Note all'art. 23:
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
765/2008, si veda nelle note alle premesse.