Art. 23 
 
 
             Prodotti conformi che presentano un rischio 
 
  1. Se il Ministero dello sviluppo economico, dopo  aver  effettuato
una valutazione ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2,  ritiene  che
un prodotto, pur conforme al presente decreto,  presenta  un  rischio
per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti  della
protezione del pubblico  interesse,  chiede  all'operatore  economico
interessato  di  provvedere,  affinche'  tale  strumento  di  misura,
all'atto della sua immissione sul mercato,  non  presenti  piu'  tale
rischio o che lo  strumento  di  misura  sia,  a  seconda  dei  casi,
ritirato  dal  mercato  o  richiamato  entro  un  periodo  di   tempo
ragionevole, proporzionato alla natura del rischio. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, l'operatore economico garantisce che
siano prese misure correttive nei confronti di tutti gli strumenti di
misura interessati che lo stesso ha messo a disposizione  sull'intero
mercato dell'Unione. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati  membri.  Tali  informazioni  includono
tutti  i  dettagli  disponibili,  in  particolare  i  dati  necessari
all'identificazione dello strumento di  misura  interessato,  la  sua
origine e la catena di  fornitura  dello  strumento,  la  natura  dei
rischi connessi, nonche' la natura e la durata delle misure nazionali
adottate. 
  4. Il Ministero dello  sviluppo  economico  cura,  ove  necessario,
l'attuazione  degli  atti  di  esecuzione  e  delle  decisioni  della
Commissione europea previsti dall'articolo  37,  paragrafo  4,  della
direttiva 2014/34/UE. 
 
            Note all'art. 23: 
            Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
          veda nelle note alle premesse. 
            Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse.