Art. 24 Non conformita' formale 1. Fatto salvo l'articolo 21, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 11 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta; c) il marchio specifico di protezione dalle esplosioni di cui all'articolo 11, comma 5, i simboli del gruppo e della categoria degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5 dell'allegato II o non sono state apposte; d) il numero di identificazione dell'organismo notificato, qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 11 o non e' stato apposto; e) la dichiarazione di conformita' UE o, ove necessario, l'attestato di conformita' non sono stati apposti; f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; h) le informazioni di cui all'articolo 5, comma 6, o all'articolo 7, comma 3, sono assenti, false o incomplete; i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 7. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nota all'art. 24: Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse.