Art. 24
Non conformita' formale
1. Fatto salvo l'articolo 21, se il Ministero dello sviluppo
economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede
all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non
conformita' in questione:
a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 11 del presente
decreto;
b) la marcatura CE non e' stata apposta;
c) il marchio specifico di protezione dalle esplosioni di cui
all'articolo 11, comma 5, i simboli del gruppo e della categoria
degli apparecchi e, ove applicabile, le altre marcature e
informazioni sono state apposte in violazione del punto 1.0.5
dell'allegato II o non sono state apposte;
d) il numero di identificazione dell'organismo notificato,
qualora tale organismo intervenga nella fase di controllo della
produzione, e' stato apposto in violazione dell'articolo 11 o non e'
stato apposto;
e) la dichiarazione di conformita' UE o, ove necessario,
l'attestato di conformita' non sono stati apposti;
f) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di
conformita' UE;
g) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta;
h) le informazioni di cui all'articolo 5, comma 6, o all'articolo
7, comma 3, sono assenti, false o incomplete;
i) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa
di cui all'articolo 5 o all'articolo 7.
2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o
proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto o per
garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nota all'art. 24:
Per i riferimenti normativi al regolamento (CE) n.
765/2008, si veda nelle note alle premesse.