Art. 25 
 
 
                              Sanzioni 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza  o
mette  in  servizio  prodotti  privi  dei  requisiti  essenziali   di
sicurezza  e  di  salute  di  cui  all'articolo  2  e'   punito   con
l'applicazione della sanzione pecuniaria  amministrativa  consistente
nel pagamento di una somma da  500  euro  a  1500  euro  per  ciascun
prodotto commercializzato e messo in servizio. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli  organismi  notificati
che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo  13
a strumenti di misura non conformi  alle  disposizioni  del  presente
decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui  al
comma 1. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni  diverse
da quella di cui ai commi 1  e  2,  alle  disposizioni  del  presente
decreto e dei  connessi  regolamenti  di  attuazione  si  applica  la
sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento  di  una
somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione. 
  4. I rapporti sulle violazioni di cui  ai  commi  1,  2  e  3  sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e successive modificazioni, all'autorita'  competente  per  i
controlli sulla sicurezza generale dei prodotti. 
 
            Nota all'art. 25: 
            La legge del 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O.