Art. 25
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o
mette in servizio prodotti privi dei requisiti essenziali di
sicurezza e di salute di cui all'articolo 2 e' punito con
l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa consistente
nel pagamento di una somma da 500 euro a 1500 euro per ciascun
prodotto commercializzato e messo in servizio.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, gli organismi notificati
che consentono l'applicazione delle marcature di cui all'articolo 13
a strumenti di misura non conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo sono sottoposti alla medesima sanzione di cui al
comma 1.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni diverse
da quella di cui ai commi 1 e 2, alle disposizioni del presente
decreto e dei connessi regolamenti di attuazione si applica la
sanzione pecuniaria amministrativa consistente nel pagamento di una
somma da 500 euro a 1500 euro per ciascuna violazione.
4. I rapporti sulle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, all'autorita' competente per i
controlli sulla sicurezza generale dei prodotti.
Nota all'art. 25:
La legge del 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, S.O.