Art. 27
Disposizioni transitorie e finali
1. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le
tariffe per le attivita' di valutazione della conformita', di cui
all'articolo 17, comma 1, ad esclusione di quelle relative alle
attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, e
le relative modalita' di versamento. Tali tariffe sono aggiornate
almeno ogni due anni.
2. I prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016
conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle relative disposizioni
nazionali di attuazione possono essere messi a disposizione del
mercato o messi in servizio anche successivamente. I certificati
rilasciati conformemente alla direttiva 94/9/CE ed alle relative
disposizioni nazionali di attuazione restano validi ai fini del
presente decreto.
3. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione
europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo.
4. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 94/9/CE, abrogata dalla
direttiva 2014/34/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e
sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XII
alla direttiva stessa.
Note all'art. 27:
Il testo dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n.
52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1994), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 febbraio 1996, n. 34, S.O., cosi' recita:
"Art. 47. Procedure di certificazione e/o attestazione
finalizzate alla marcatura CE.
1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o
attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste
dalla normativa comunitaria, nonche' quelle conseguenti
alle procedure di riesame delle istanze presentate per le
stesse finalita', sono a carico del fabbricante o del suo
rappresentante stabilito nell'Unione europea.
2. Le spese relative alle procedure finalizzate
all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le
procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti.
Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi
autorizzati sono a carico di tutti gli organismi
autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I
controlli possono avvenire anche mediante l'esame a
campione dei prodotti certificati.
3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o
periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnati, con decreto del
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei
servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli
successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle
autorita' competenti mediante l'acquisizione temporanea a
titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i
distributori ed i rivenditori.
4. Con uno o piu' decreti dei Ministri competenti per
materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e per le
attivita' di cui al comma 1 se effettuate da organi
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato,
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
modalita' di riscossione delle tariffe stesse e dei
proventi a copertura delle spese relative ai controlli di
cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresi'
determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
in base alla vigente normativa, al personale
dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato
addetto alle attivita' di cui ai medesimi commi 1 e 2,
nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini
dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni
vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul
mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve
comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato.
5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del
presente articolo, sono abrogate le disposizioni
incompatibili emanate in attuazione di direttive
comunitarie in materia di certificazione CE.
6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei
provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono
l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine,
si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; le
amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati
di rispettiva competenza.".
Per i riferimenti normativi alla direttiva 94/9/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo 1994, si
veda nelle note alle premesse.
Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/34/UE, si
veda nelle note alle premesse.