Art. 3
Presunzione di conformita' dei prodotti
1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o a parti di
esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II contemplati
da tali norme o parti di esse.
2. Se non esistono norme armonizzate, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno
sono adottate le disposizioni necessarie per comunicare alle parti
interessate le vigenti norme e specifiche tecniche nazionali,
considerate importanti o utili per applicare correttamente i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati all'allegato
II.