Art. 3 
 
 
               Presunzione di conformita' dei prodotti 
 
  1. I prodotti che sono conformi a norme armonizzate o  a  parti  di
esse,  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti
essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II contemplati
da tali norme o parti di esse. 
  2. Se non esistono norme  armonizzate,  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  il  Ministro  dell'interno
sono adottate le disposizioni necessarie per  comunicare  alle  parti
interessate  le  vigenti  norme  e  specifiche  tecniche   nazionali,
considerate  importanti  o  utili  per  applicare   correttamente   i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza  elencati  all'allegato
II.