Art. 4
Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio
1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato e posti in
servizio solo se, una volta debitamente installati, sottoposti a
manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto,
soddisfano i requisiti del presente decreto.
2. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano il
mantenimento in vigore o l'adozione di disposizioni finalizzate a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare la protezione dei
lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purche' senza implicare
alcuna modifica dei prodotti rispetto a quanto prescritto dal
presente decreto.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, e' ammessa
la presentazione di prodotti che non soddisfano i requisiti del
presente decreto, purche' sia chiaramente indicato che tali prodotti
non sono conformi con il presente decreto e che non sono in vendita,
finche' non saranno stati resi conformi dal fabbricante. Durante le
dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza adeguate
per garantire la protezione delle persone.