Art. 4 
 
 
        Messa a disposizione sul mercato e messa in servizio 
 
  1. I prodotti sono messi a disposizione  sul  mercato  e  posti  in
servizio solo se, una  volta  debitamente  installati,  sottoposti  a
manutenzione e utilizzati conformemente allo scopo per essi previsto,
soddisfano i requisiti del presente decreto. 
  2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  pregiudicano  il
mantenimento in vigore o l'adozione  di  disposizioni  finalizzate  a
prescrivere i requisiti necessari per assicurare  la  protezione  dei
lavoratori nell'utilizzazione dei prodotti, purche'  senza  implicare
alcuna  modifica  dei  prodotti  rispetto  a  quanto  prescritto  dal
presente decreto. 
  3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni,  e'  ammessa
la presentazione di prodotti  che  non  soddisfano  i  requisiti  del
presente decreto, purche' sia chiaramente indicato che tali  prodotti
non sono conformi con il presente decreto e che non sono in  vendita,
finche' non saranno stati resi conformi dal fabbricante.  Durante  le
dimostrazioni, devono essere prese precauzioni di sicurezza  adeguate
per garantire la protezione delle persone.