Art. 5 Obblighi dei fabbricanti 1. All'atto della commercializzazione dei loro prodotti o dell'uso degli stessi per finalita' proprie, i fabbricanti garantiscono che tali prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformita' ai requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II. 2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui agli allegati da III a IX ed eseguono o fanno eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Se la procedura dimostra la conformita' di un prodotto diverso da un componente ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una dichiarazione UE di conformita' e appongono il marchio CE. Qualora la conformita' di un componente alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della conformita', i fabbricanti redigono un attestato scritto di conformita' ai sensi dell'articolo 12, comma 3. I fabbricanti garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita', come appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti e' consegnato a un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere corredati da un'unica copia. 3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione UE di conformita' o, se del caso, l'attestato di conformita' per 10 anni dopo la data di inizio della commercializzazione del prodotto. 4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure necessarie, affinche' la produzione in serie continui a essere conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche del prodotto, nonche' quelle apportate alle norme armonizzate o alle specifiche tecniche in riferimento alle quali viene dichiarata la conformita' di un prodotto. Ove necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio. 5. I fabbricanti appongono sui prodotti che hanno immesso sul mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne consentano l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentano, appongono le informazioni prescritte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. 6. I fabbricanti garantiscono che i prodotti, diversi dai componenti, che hanno immesso sul mercato, riportino il marchio specifico di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell'allegato II. 7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove cio' non e' possibile, appongono tale informazione sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana. 8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che un prodotto da essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano immediatamente i correttivi necessarie per rendere conforme tale prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui correttivi adottati. 10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto al presente decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi immessi sul mercato.