Art. 5
Obblighi dei fabbricanti
1. All'atto della commercializzazione dei loro prodotti o dell'uso
degli stessi per finalita' proprie, i fabbricanti garantiscono che
tali prodotti sono stati progettati e fabbricati in conformita' ai
requisiti essenziali di salute e sicurezza elencati all'allegato II.
2. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui agli
allegati da III a IX ed eseguono o fanno eseguire la pertinente
procedura di valutazione della conformita' di cui all'articolo 12. Se
la procedura dimostra la conformita' di un prodotto diverso da un
componente ai requisiti applicabili, i fabbricanti redigono una
dichiarazione UE di conformita' e appongono il marchio CE. Qualora la
conformita' di un componente alle prescrizioni applicabili sia stata
dimostrata dalla pertinente procedura di valutazione della
conformita', i fabbricanti redigono un attestato scritto di
conformita' ai sensi dell'articolo 12, comma 3. I fabbricanti
garantiscono che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della
dichiarazione di conformita' UE o dall'attestato di conformita', come
appropriato. Tuttavia, se un vasto numero di prodotti e' consegnato a
un singolo utente, il lotto o la consegna in questione possono essere
corredati da un'unica copia.
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la
dichiarazione UE di conformita' o, se del caso, l'attestato di
conformita' per 10 anni dopo la data di inizio della
commercializzazione del prodotto.
4. I fabbricanti garantiscono la predisposizione delle procedure
necessarie, affinche' la produzione in serie continui a essere
conforme al presente decreto. A tal fine tengono debitamente conto
delle modifiche apportate al progetto o ad altre caratteristiche del
prodotto, nonche' quelle apportate alle norme armonizzate o alle
specifiche tecniche in riferimento alle quali viene dichiarata la
conformita' di un prodotto. Ove necessario in considerazione dei
rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per
proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una
prova a campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato,
esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei
reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e
informano i distributori di tale monitoraggio.
5. I fabbricanti appongono sui prodotti che hanno immesso sul
mercato un numero di tipo, di lotto, di serie o altri elementi che ne
consentano l'identificazione, oppure, qualora le dimensioni o la
natura del prodotto non lo consentano, appongono le informazioni
prescritte sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento del
prodotto.
6. I fabbricanti garantiscono che i prodotti, diversi dai
componenti, che hanno immesso sul mercato, riportino il marchio
specifico di protezione dalle esplosioni e, se del caso, le altre
marcature e informazioni di cui al punto 1.0.5 dell'allegato II.
7. I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati, oppure, ove
cio' non e' possibile, appongono tale informazione sull'imballaggio o
su un documento di accompagnamento del prodotto. L'indirizzo indica
un unico punto in cui il fabbricante puo' essere contattato. Le
informazioni relative al contatto sono redatte in lingua italiana.
8. I fabbricanti garantiscono che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. Tali
istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari di qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.
9. I fabbricanti che si accorgono o ritengono che un prodotto da
essi immesso sul mercato non e' conforme al presente decreto adottano
immediatamente i correttivi necessarie per rendere conforme tale
prodotto, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo. Inoltre,
se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando
informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui correttivi
adottati.
10. I fabbricanti, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto al presente
decreto, in una lingua che puo' essere facilmente compresa da tale
autorita' e, per gli strumenti immessi sul mercato in Italia, in
lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a
ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da
essi immessi sul mercato.