Art. 6
Rappresentanti autorizzati
1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui
all'articolo 5, comma 2, non rientrano tra gli atti che il
rappresentante autorizzato puo' compiere.
2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel
mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti:
a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE o, se del
caso, l'attestato di conformita' e la documentazione tecnica per un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato immesso
sul mercato;
b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale
competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto;
c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro
richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai
prodotti che rientrano nel loro mandato.