Art. 6 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 5, comma
1,  e  l'obbligo  di  redigere  la  documentazione  tecnica  di   cui
all'articolo  5,  comma  2,  non  rientrano  tra  gli  atti  che   il
rappresentante autorizzato puo' compiere. 
  2. Un rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  a  disposizione  delle  autorita'   nazionali   di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE  o,  se  del
caso, l'attestato di conformita' e la documentazione tecnica  per  un
periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto e' stato  immesso
sul mercato; 
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del prodotto; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a ogni iniziativa tesa a eliminare i rischi presentati dai
prodotti che rientrano nel loro mandato.