Art. 7
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo prodotti conformi.
2. Prima di immettere un prodotto sul mercato o metterlo in
servizio, gli importatori si assicurano che il fabbricante abbia
eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita' di
cui all'articolo 12. Essi si assicurano che il fabbricante abbia
preparato la documentazione tecnica, che sul prodotto sia apposta la
marcatura CE, ove applicabile, sia accompagnato dalla dichiarazione
di conformita' UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti
prescritti e che il fabbricante abbia soddisfatto i requisiti di cui
all'articolo 5, commi 5, 6 e 7. L'importatore che si accorge, o
ritiene, che un prodotto non e' conforme ai requisiti essenziali di
salute e sicurezza di cui all'allegato II, non immette il prodotto
sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,
quando un prodotto presenta un rischio, l'importatore ne informa il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato.
3. Gli importatori indicano sul prodotto il loro nome, la loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e
l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove
cio' non sia possibile, sull'imballaggio o su un documento di
accompagnamento del prodotto. Le informazioni relative al contatto
sono in lingua italiana.
4. Gli importatori garantiscono che il prodotto sia accompagnato da
istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana.
5. Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui un
prodotto e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.
6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi
presentati da un prodotto, gli importatori eseguono, per proteggere
la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali, una prova a
campione dei prodotti messi a disposizione sul mercato, esaminano i
reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei
prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i
distributori di tale monitoraggio.
7. Gli importatori che si accorgono o ritengono che un prodotto da
essi commercializzato non sia conforme al presente decreto adottano
immediatamente i correttivi necessari per rendere conforme tale
prodotto, o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta rischi, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il prodotto, indicando
in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi
misura correttiva presa.
8. Gli importatori tengono a disposizione delle autorita' di
vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e, se
applicabile, l'attestato di conformita', per dieci anni dalla data di
commercializzazione del prodotto; garantiscono inoltre che, su
richiesta, la documentazione tecnica sia resa accessibile a tali
autorita'.
9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima, in una
lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per gli strumenti
immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana, tutte le
informazioni e i documenti necessari per dimostrare la conformita' di
un prodotto, in formato cartaceo o elettronico. Gli importatori
cooperano con tale autorita', su sua richiesta, ad ogni iniziativa
tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi
commercializzati.