Art. 8 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. Quando  mettono  un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori si comportano con la dovuta diligenza  ed  applicano  le
prescrizioni del presente decreto. 
  2. Prima di mettere un  prodotto  a  disposizione  sul  mercato,  i
distributori  verificano  che  esso  rechi  la  marcatura   CE,   ove
applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di  conformita'
UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti,  dalle
istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che puo'  essere
facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato  membro  in
cui lo strumento di misura  deve  essere  messo  a  disposizione  sul
mercato e, per il mercato italiano, in  lingua  italiana,  e  che  il
fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti  di  cui,
rispettivamente, all'articolo 5, commi 5, 6 e 7,  e  all'articolo  7,
comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene  che  un  prodotto
non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di  cui
all'allegato II, non mette il prodotto  a  disposizione  sul  mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,  se  il  prodotto
presenta un rischio, il distributore  ne  informa  il  fabbricante  o
l'importatore, nonche' le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono  che,  per  il  periodo  in  cui  un
prodotto e' sotto la  loro  responsabilita',  le  sue  condizioni  di
immagazzinamento o di trasporto non  mettono  a  repentaglio  la  sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II. 
  4. I distributori che si accorgono o ritengono che un  prodotto  da
essi messo a disposizione sul mercato non  e'  conforme  al  presente
decreto si assicurano che siano adottati i  correttivi  necessarie  a
renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il  prodotto  presenta  dei  rischi,  i  distributori  ne
informano immediatamente  le  autorita'  nazionali  competenti  degli
Stati membri in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato  il
prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e  sui
correttivi adottati. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento  di  misura.
Cooperano con tale autorita', su sua  richiesta,  a  ogni  iniziativa
tesa  a  eliminare  i  rischi  presentati  dai   prodotti   da   essi
commercializzati.