Art. 8
Obblighi dei distributori
1. Quando mettono un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le
prescrizioni del presente decreto.
2. Prima di mettere un prodotto a disposizione sul mercato, i
distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, ove
applicabile, che sia accompagnato dalla dichiarazione di conformita'
UE o dall'attestato di conformita' e dai documenti prescritti, dalle
istruzioni e informazioni di sicurezza in una lingua che puo' essere
facilmente compresa dagli utilizzatori finali nello Stato membro in
cui lo strumento di misura deve essere messo a disposizione sul
mercato e, per il mercato italiano, in lingua italiana, e che il
fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti di cui,
rispettivamente, all'articolo 5, commi 5, 6 e 7, e all'articolo 7,
comma 3. Il distributore, che si accorge o ritiene che un prodotto
non e' conforme ai requisiti essenziali di salute e sicurezza di cui
all'allegato II, non mette il prodotto a disposizione sul mercato
fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, se il prodotto
presenta un rischio, il distributore ne informa il fabbricante o
l'importatore, nonche' le autorita' di vigilanza del mercato.
3. I distributori garantiscono che, per il periodo in cui un
prodotto e' sotto la loro responsabilita', le sue condizioni di
immagazzinamento o di trasporto non mettono a repentaglio la sua
conformita' ai requisiti di cui all'allegato II.
4. I distributori che si accorgono o ritengono che un prodotto da
essi messo a disposizione sul mercato non e' conforme al presente
decreto si assicurano che siano adottati i correttivi necessarie a
renderlo conforme o, a seconda dei casi, per ritirarlo o richiamarlo.
Inoltre, se il prodotto presenta dei rischi, i distributori ne
informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli
Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il
prodotto, dando informazioni dettagliate sulla non conformita' e sui
correttivi adottati.
5. I distributori, a seguito di una richiesta motivata di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dello strumento di misura.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a ogni iniziativa
tesa a eliminare i rischi presentati dai prodotti da essi
commercializzati.