Art. 9 
 
 
        Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano 
                 agli importatori e ai distributori 
 
  1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante  di
cui all'articolo 5 quando immette sul  mercato  un  prodotto  con  il
proprio nome o  marchio  commerciale  o  modifica  un  prodotto  gia'
immesso  sul  mercato  in  modo  tale  da  poterne  condizionare   la
conformita' al presente decreto.