Art. 9
Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano
agli importatori e ai distributori
1. Un importatore o distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini
del presente decreto ed e' soggetto agli obblighi del fabbricante di
cui all'articolo 5 quando immette sul mercato un prodotto con il
proprio nome o marchio commerciale o modifica un prodotto gia'
immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la
conformita' al presente decreto.