Art. 10 
 
 
                     Presunzione di conformita' 
                 sulla base di norme internazionali 
 
  1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate  di
cui all'articolo 9, si considera del pari rispondente agli  obiettivi
di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2  e  3,  ed  enunciati
nell'allegato I, ai fini della messa a disposizione  sul  mercato  di
cui all'articolo 1, comma 2,  o  della  libera  circolazione  di  cui
all'articolo  1,  comma  4,  il  materiale  elettrico  conforme  alle
disposizioni in  materia  di  sicurezza  delle  norme  internazionali
elaborate dalla  «International  Electrotechnical  Commission»  (IEC)
(Commissione elettrotecnica internazionale) per le  quali  sia  stata
espletata la procedura di pubblicazione di cui ai  paragrafi  2  e  3
dell'articolo 13 della direttiva 2014/35/UE. 
 
            Nota all'art. 10: 
            Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/35/UE, si
          veda nelle note alle premesse.