Art. 10 Presunzione di conformita' sulla base di norme internazionali 1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate di cui all'articolo 9, si considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, ai fini della messa a disposizione sul mercato di cui all'articolo 1, comma 2, o della libera circolazione di cui all'articolo 1, comma 4, il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza delle norme internazionali elaborate dalla «International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commissione elettrotecnica internazionale) per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 13 della direttiva 2014/35/UE.
Nota all'art. 10: Per i riferimenti normativi alla direttiva 2014/35/UE, si veda nelle note alle premesse.