Art. 11 
 
 
                     Presunzione di conformita' 
                    sulla base di norme nazionali 
 
  1. Ove non siano state elaborate e pubblicate norme armonizzate  di
cui all'articolo 9 e norme internazionali di cui all'articolo 10,  si
considera del pari rispondente agli obiettivi di sicurezza menzionati
all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato  I,  ai  fini
della messa a disposizione sul mercato di cui all'articolo  1,  comma
2, o della libera circolazione di cui all'articolo  1,  comma  4,  il
materiale elettrico costruito in conformita'  delle  disposizioni  in
materia di sicurezza delle norme applicate nello Stato membro in  cui
e' stato fabbricato, quando detto materiale garantisce un livello  di
sicurezza equivalente a quello richiesto sul territorio italiano.