Art. 13 
 
 
                         Regole e condizioni 
                per l'apposizione della marcatura CE 
 
  1. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sul materiale elettrico o sulla sua targhetta. Nei casi in
cui cio' non e' possibile o la natura del materiale elettrico non  lo
consente,  essa  e'  apposta  sull'imballaggio  e  sui  documenti  di
accompagnamento. 
  2. La marcatura CE e' apposta sul materiale elettrico  prima  della
sua immissione sul mercato.