Art. 14 
 
 
Vigilanza del mercato, controllo del materiale  elettrico  che  entra
                 nel mercato dell'Unione e sanzioni 
 
  1. Al materiale elettrico si applica l'articolo 15, paragrafo 3,  e
gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato  sono  svolte  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
avvalendosi  delle  autorita'  competenti  per  i   controlli   sulla
sicurezza generale dei prodotti  e,  previa  intesa,  dei  competenti
uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' di
altre amministrazioni dello Stato e delle autorita' pubbliche  locali
nell'ambito delle rispettive competenze.  Le  funzioni  di  controllo
alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle  dogane  e  dei
monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento  (CE)
n. 765/2008. 
  3. Nel caso in cui gli organi di vigilanza competenti ai sensi  del
presente articolo, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive  e
di controllo, rilevano che il materiale elettrico e' in  tutto  o  in
parte  non  rispondente  agli  obiettivi  di   sicurezza   menzionati
all'articolo 1, commi  2  e  3,  ed  enunciati  nell'allegato  I,  ne
informano immediatamente il Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Il Ministero dello sviluppo economico per il materiale elettrico
che presenta rischi e comunque in relazione alle segnalazioni di  cui
al  comma  3  effettua  le  valutazioni  ed  adotta  gli  appropriati
provvedimenti di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che
immettono  sul  mercato  materiale  elettrico  in  violazione   delle
prescrizioni del presente decreto diverse  da  quelle  oggetto  delle
sanzioni di  cui  al  comma  7,  o  non  ottemperano  ai  conseguenti
provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria del pagamento di una  somma  da  cinquanta  euro  a  cento
cinquanta euro per ogni pezzo ed  in  ogni  caso  di  una  somma  non
inferiore a diecimila euro e non superiore a sessantamila euro. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato gli operatori economici che
mettono a disposizione sul mercato materiale elettrico in  violazione
delle prescrizioni del presente decreto  diverse  da  quelle  oggetto
delle sanzioni di cui al comma 7, o non  ottemperano  ai  conseguenti
provvedimenti di divieto, sono puniti con la sanzione  amministrativa
pecuniaria  del  pagamento  di  una  somma  da   cinquanta   euro   a
centocinquanta euro per ogni pezzo ed i ogni caso di  una  somma  non
inferiore a ottocento euro e non superiore a cinquemila euro. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato,  per  le  non  conformita'
formali di cui all'articolo  18  e  in  generale  per  le  violazioni
diverse da quella di cui ai  commi  5  e  6,  alle  disposizioni  del
presente decreto si applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria
consistente  nel  pagamento  di  una  somma  da  cinquecento  euro  a
cinquemila euro. 
  8. I rapporti sulle violazioni di cui  al  presente  articolo  sono
presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre  1981,
n. 689, e successive modificazioni, alle autorita' competenti  per  i
controlli sulla sicurezza generale dei prodotti. 
 
            Note all'art. 14: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse. 
            La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche  al  sistema
          penale) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  novembre
          1981, n. 329, S.O.