Art. 15 
 
 
Procedure a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta
                               rischi 
 
  1. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza  del  mercato  di  cui
all'articolo  14  hanno  motivi  sufficienti  per  ritenere  che   un
materiale elettrico disciplinato dal  presente  decreto  presenta  un
rischio per la salute o la sicurezza  delle  persone,  degli  animali
domestici o  dei  beni,  effettuano  una  valutazione  del  materiale
elettrico interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di
cui  al  presente  decreto.  A  tal  fine,  gli  operatori  economici
interessati cooperano ove necessario con le  autorita'  di  vigilanza
del mercato. 
  2. Se nel corso della valutazione di cui al comma  1  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude  che  il  materiale  elettrico  non
rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al  presente   decreto,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive  del  caso  al  fine  di  rendere  il  materiale
elettrico conforme alle suddette prescrizioni oppure di  ritirarlo  o
di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo  e  proporzionato
alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
  3. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si  applica  alle
misure di cui al comma 2. 
  4. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e'  ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di prendere. 
  5. L'operatore  economico  garantisce  che  siano  prese  tutte  le
opportune misure correttive nei  confronti  del  materiale  elettrico
interessato  che  ha  messo  a   disposizione   sull'intero   mercato
dell'Unione. 
  6. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende  le
misure correttive adeguate entro il periodo di cui  al  comma  2,  il
Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le  opportune  misure
provvisorie per proibire o  limitare  la  messa  a  disposizione  del
materiale elettrico sul mercato  nazionale,  per  ritirarlo  da  tale
mercato o per richiamarlo. La misura e'  adottata  con  provvedimento
motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine  entro  cui
e' possibile ricorrere. 
  7. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai  commi
5 e 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti
di cui al presente articolo agli organi segnalanti  la  presunta  non
conformita'. 
  8. Le informazioni di cui al primo periodo del comma  7,  includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione del materiale  elettrico  non  conforme,  la  sua
origine, la natura  della  presunta  non  conformita'  e  dei  rischi
connessi, la natura e la  durata  delle  misure  nazionali  adottate,
nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico  interessato.
In particolare, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  indica  se
l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti: 
  a) non  conformita'  del  materiale  elettrico  agli  obiettivi  di
sicurezza menzionati all'articolo  2,  secondo  comma,  ed  enunciati
nell'allegato I relativi alla salute o alla sicurezza delle  persone,
degli animali domestici o dei beni; oppure; 
  b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo  9  o  delle
norme internazionali o nazionali di cui all'articolo  10  e  11,  che
conferiscono la presunzione di conformita'. 
  9. Il Ministero dello sviluppo economico,  quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/35/UE  e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non
conformita'  del  materiale  elettrico  interessato  e,  in  caso  di
disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  10.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto  nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  11. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente  le
opportune misure restrittive in relazione al materiale  elettrico  in
questione, come il suo ritiro dal mercato. 
  12.  Gli  oneri  relativi  al  ritiro  dal  mercato  del  materiale
elettrico interessato ovvero ad altra prescrizione  o  limitazione  o
misura correttiva adottata ai sensi  del  presente  articolo  sono  a
carico  del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante  autorizzato  o
dell'importatore  o  del  distributore  o  dell'operatore   economico
destinatario del relativo provvedimento. 
 
            Note all'art. 15: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008, si veda nelle note alle premesse. 
            Per i riferimenti normativi della  direttiva  2014/35/UE,
          si veda nelle note alle premesse.