Art. 15 Procedure a livello nazionale per il materiale elettrico che presenta rischi 1. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del mercato di cui all'articolo 14 hanno motivi sufficienti per ritenere che un materiale elettrico disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, effettuano una valutazione del materiale elettrico interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. A tal fine, gli operatori economici interessati cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 2. Se nel corso della valutazione di cui al comma 1 il Ministero dello sviluppo economico conclude che il materiale elettrico non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il materiale elettrico conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 3. L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure di cui al comma 2. 4. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati della valutazione e dei provvedimenti che ha chiesto all'operatore economico di prendere. 5. L'operatore economico garantisce che siano prese tutte le opportune misure correttive nei confronti del materiale elettrico interessato che ha messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione. 6. Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive adeguate entro il periodo di cui al comma 2, il Ministero dello sviluppo economico adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. La misura e' adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine entro cui e' possibile ricorrere. 7. Il Ministero dello sviluppo economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri circa le misure di cui ai commi 5 e 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica i provvedimenti di cui al presente articolo agli organi segnalanti la presunta non conformita'. 8. Le informazioni di cui al primo periodo del comma 7, includono tutti i particolari disponibili, soprattutto i dati necessari all'identificazione del materiale elettrico non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformita' e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonche' gli argomenti espressi dall'operatore economico interessato. In particolare, il Ministero dello sviluppo economico indica se l'inadempienza sia dovuta a una delle due cause seguenti: a) non conformita' del materiale elettrico agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 2, secondo comma, ed enunciati nell'allegato I relativi alla salute o alla sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni; oppure; b) carenze nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9 o delle norme internazionali o nazionali di cui all'articolo 10 e 11, che conferiscono la presunzione di conformita'. 9. Il Ministero dello sviluppo economico, quando la procedura a norma dell'articolo 19 della direttiva 2014/35/UE e' stata avviata dall'autorita' di un altro Stato membro, informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a sua disposizione sulla non conformita' del materiale elettrico interessato e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 10. Il Ministero dello sviluppo economico tiene conto nello svolgimento della propria attivita', sia per le proprie misure provvisorie che per quelle assunte da autorita' di altri Stati membri, che nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al comma 8, uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 11. Il Ministero dello sviluppo economico adotta immediatamente le opportune misure restrittive in relazione al materiale elettrico in questione, come il suo ritiro dal mercato. 12. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato del materiale elettrico interessato ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi del presente articolo sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Note all'art. 15: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008, si veda nelle note alle premesse. Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/35/UE, si veda nelle note alle premesse.