Art. 16 
 
 
                Procedura di salvaguardia dell'Unione 
 
  1. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla  procedura  di  cui  all'articolo  15,  sono  sollevate
obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in
cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 
  2. Se la misura nazionale relativa ad  un  materiale  elettrico  e'
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che il materiale elettrico  non
conforme  sia  ritirato  dal  mercato  nazionale  e  ne  informa   la
Commissione.  Se  la  misura  adottata  dall'Italia  e'   considerata
ingiustificata, il Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
materiale  elettrico  e'  attribuita  a  una  carenza   delle   norme
armonizzate di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del presente
decreto. 
 
            Nota all'art. 16: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          1025/2012 si veda nelle note alle premesse.