Art. 18 
 
 
                       Non conformita' formale 
 
  1. Fatto salvo  l'articolo  15,  se  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  giunge  a   una   delle   seguenti   conclusioni,   chiede
all'operatore economico interessato di porre fine allo stato  di  non
conformita' in questione: 
  a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo  30
del regolamento (CE) n. 765/2008  o  dell'articolo  13  del  presente
decreto; 
  b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
  c) la dichiarazione di conformita' UE non e' stata compilata o  non
accompagna il materiale elettrico; 
  d)  non  e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
  e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
  f) le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6,  o  all'articolo
5, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
  g) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di
cui all'articolo 3 o all'articolo 5. 
  2. Se la non conformita' di cui al comma 1  permane,  il  Ministero
dello sviluppo economico adotta le adeguate  misure  per  limitare  o
proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale  elettrico
o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato. 
 
            Nota all'art.18: 
            Per i  riferimenti  normativi  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si veda nelle note alle premesse.