Art. 18 Non conformita' formale 1. Fatto salvo l'articolo 15, se il Ministero dello sviluppo economico giunge a una delle seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformita' in questione: a) la marcatura CE e' stata apposta in violazione dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 13 del presente decreto; b) la marcatura CE non e' stata apposta; c) la dichiarazione di conformita' UE non e' stata compilata o non accompagna il materiale elettrico; d) non e' stata compilata correttamente la dichiarazione di conformita' UE; e) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; f) le informazioni di cui all'articolo 3, comma 6, o all'articolo 5, comma 3, sono assenti, false o incomplete; g) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione amministrativa di cui all'articolo 3 o all'articolo 5. 2. Se la non conformita' di cui al comma 1 permane, il Ministero dello sviluppo economico adotta le adeguate misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico o per garantire che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Nota all'art.18: Per i riferimenti normativi del regolamento (CE) n. 765/2008 si veda nelle note alle premesse.