Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 
  a) «messa a disposizione sul mercato»: la  fornitura  di  materiale
elettrico per la  distribuzione,  il  consumo  o  l'uso  nel  mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; 
  b) «immissione sul mercato»: la  prima  messa  a  disposizione  sul
mercato dell'Unione di materiale elettrico; 
  c) «fabbricante»:  la  persona  fisica  o  giuridica  che  fabbrica
materiale  elettrico  o  che  lo  fa  progettare  o   fabbricare,   e
commercializza  tale  materiale  con  il  proprio  nome   o   marchio
commerciale; 
  d) «rappresentante autorizzato»:  la  persona  fisica  o  giuridica
stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un  fabbricante  un  mandato
scritto che  la  autorizza  ad  agire  a  suo  nome  in  relazione  a
determinati compiti; 
  e)  «importatore»:  la  persona  fisica   o   giuridica   stabilita
nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione  materiale  elettrico
originario di un Paese terzo; 
  f) «distributore»: la persona fisica  o  giuridica  presente  nella
catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore,  che
mette a disposizione sul mercato materiale elettrico; 
  g)  «operatori  economici»:  il  fabbricante,   il   rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
  h) «specifica tecnica»: un  documento  che  prescrive  i  requisiti
tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare; 
  i) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2,
punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; 
  l) «valutazione della conformita'»: il processo atto  a  dimostrare
il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati  all'articolo  1,
commi 2 e 3, ed  enunciati  nell'allegato  I  relativi  al  materiale
elettrico; 
  m) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di
materiale  elettrico  gia'  messo  a  disposizione  dell'utilizzatore
finale; 
  n)  «ritiro»:  qualsiasi  misura  volta  a  impedire  la  messa   a
disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena
di fornitura; 
  o) «normativa di armonizzazione dell'Unione»:  qualunque  normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  di  commercializzazione  dei
prodotti; 
  p) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale  il  fabbricante
indica  che  il  materiale  elettrico  e'   conforme   ai   requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di  armonizzazione  dell'Unione
che ne prevede l'apposizione. 
 
            Nota all'art. 2: 
            Il  regolamento  (CE)  25/10/2012,   n.   1025/2012   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio   sulla   normazione
          europea, che modifica le direttive 89/686/CEE  e  93/15/CEE
          del  Consiglio  nonche'  le  direttive  94/9/CE,  94/25/CE,
          95/16/CE,  97/23/CE,  98/34/CE,   2004/22/CE,   2007/23/CE,
          2009/23/CE e  2009/105/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio
          e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n.
          L 316.