Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «messa a disposizione sul mercato»: la fornitura di materiale elettrico per la distribuzione, il consumo o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o gratuito; b) «immissione sul mercato»: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione di materiale elettrico; c) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica che fabbrica materiale elettrico o che lo fa progettare o fabbricare, e commercializza tale materiale con il proprio nome o marchio commerciale; d) «rappresentante autorizzato»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti; e) «importatore»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione materiale elettrico originario di un Paese terzo; f) «distributore»: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante e dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato materiale elettrico; g) «operatori economici»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore; h) «specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che il materiale elettrico deve soddisfare; i) «norma armonizzata»: la norma armonizzata di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012; l) «valutazione della conformita'»: il processo atto a dimostrare il rispetto degli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I relativi al materiale elettrico; m) «richiamo»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di materiale elettrico gia' messo a disposizione dell'utilizzatore finale; n) «ritiro»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico presente nella catena di fornitura; o) «normativa di armonizzazione dell'Unione»: qualunque normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti; p) «marcatura CE»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il materiale elettrico e' conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione.
Nota all'art. 2: Il regolamento (CE) 25/10/2012, n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonche' le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 14 novembre 2012, n. L 316.