Art. 20 
 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato  di  materiale
elettrico rientrante  nell'ambito  di  applicazione  della  direttiva
2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato  anteriormente  al
20 aprile 2016. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo. 
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore,  tutti  i  riferimenti  alle  direttive  codificate  nella
direttiva 2006/95/CE ed a tale direttiva,  abrogata  dalla  direttiva
2014/35/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono  letti
secondo  la  tavola  di  concordanza  di  cui  all'allegato  VI  alla
direttiva stessa. 
 
            Note all'art.20: 
            La direttiva 2006/95/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
          degli  Stati  membri  relative   al   materiale   elettrico
          destinato  ad  essere  adoperato  entro  taluni  limiti  di
          tensione (Versione codificata) e' pubblicata nella G.U.U.E.
          27 dicembre 2006, n. L 374. 
            Per i riferimenti normativi della  direttiva  2014/35/UE,
          si veda nelle note alle premesse.