Art. 20 Disposizioni finali e transitorie 1. E' consentita la messa a disposizione sul mercato di materiale elettrico rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/95/CE e ad essa conforme, immesso sul mercato anteriormente al 20 aprile 2016. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto medesimo. 3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alle direttive codificate nella direttiva 2006/95/CE ed a tale direttiva, abrogata dalla direttiva 2014/35/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI alla direttiva stessa.
Note all'art.20: La direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (Versione codificata) e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 374. Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/35/UE, si veda nelle note alle premesse.