Art. 3 
 
 
                      Obblighi dei fabbricanti 
 
  1. All'atto dell'immissione sul mercato o della messa  in  servizio
del loro materiale elettrico, i  fabbricanti  garantiscono  che  sono
stati  progettati  e  fabbricati  conformemente  agli  obiettivi   di
sicurezza menzionati all'articolo  1,  commi  2  e  3,  ed  enunciati
nell'allegato I. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato III  ed  eseguono  o  fanno  eseguire  la  procedura  di
valutazione della  conformita'  di  cui  al  medesimo  allegato  III.
Qualora la conformita' del  materiale  elettrico  agli  obiettivi  di
sicurezza menzionati all'articolo  1,  commi  2  e  3,  ed  enunciati
nell'allegato I sia  stata  dimostrata  mediante  tale  procedura  di
valutazione   della   conformita',   i   fabbricanti   redigono   una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 
  3. I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato III e la dichiarazione di conformita' UE per dieci  anni
dalla data in  cui  il  materiale  elettrico  e'  stato  immesso  sul
mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono la  predisposizione  delle  procedure
necessarie, affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme  al  presente  decreto  legislativo.  A  tal  fine   tengono
debitamente  conto  delle  modifiche  della  progettazione  o   delle
caratteristiche del prodotto, nonche'  delle  modifiche  delle  norme
armonizzate di cui  all'articolo  9,  delle  norme  internazionali  o
nazionali di cui agli articoli 10  e  11  o  delle  altre  specifiche
tecniche con riferimento alle quali e' dichiarata la conformita'  del
materiale elettrico. Ove  necessario  in  considerazione  dei  rischi
presentati dal  materiale  elettrico,  i  fabbricanti  eseguono,  per
proteggere la salute e la sicurezza  dei  consumatori,  una  prova  a
campione sul materiale elettrico messo a  disposizione  sul  mercato,
esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami
del materiale elettrico non conforme, mantengono,  se  del  caso,  un
registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che sul materiale elettrico  da  essi
immesso sul mercato sia apposto un numero di  tipo,  di  lotto  o  di
serie,   oppure   qualsiasi   altro   elemento   che   ne    consenta
l'identificazione, oppure, qualora le  dimensioni  o  la  natura  del
materiale elettrico non lo consentano, che le informazioni prescritte
siano fornite sull'imballaggio o in un documento  di  accompagnamento
del materiale elettrico. 
  6. I fabbricanti indicano sul materiale elettrico il loro nome,  la
loro  denominazione  commerciale  registrata  o   il   loro   marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati,
oppure,  ove  cio'  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento  del  materiale  elettrico.  L'indirizzo
indica un unico punto presso il  quale  il  fabbricante  puo'  essere
contattato. Le informazioni relative al contatto sono  redatte  anche
in lingua italiana. 
  7. I  fabbricanti  garantiscono  che  il  materiale  elettrico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in  lingua
italiana. Tali istruzioni e informazioni sulla sicurezza, al pari  di
qualunque  etichettatura,  devono  essere  chiare,  comprensibili   e
intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  il
materiale elettrico da essi immesso sul mercato non  e'  conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  materiale  elettrico,   per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  il
materiale elettrico presenta un rischio, i fabbricanti  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del materiale  elettrico  al
presente decreto, in una lingua che puo' essere  facilmente  compresa
da tale autorita' e, per il materiale elettrico immesso  sul  mercato
in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dal materiale elettrico da essi immessi sul mercato.