Art. 4 Rappresentanti autorizzati 1. Il fabbricante puo' nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 3, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il mandato consente al rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di vigilanza del mercato la dichiarazione di conformita' UE e la documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e' stato immesso sul mercato; b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, fornire a tale autorita' tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del materiale elettrico; c) cooperare con le autorita' nazionali competenti, su loro richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.