Art. 4 
 
 
                     Rappresentanti autorizzati 
 
  1. Il fabbricante  puo'  nominare,  mediante  mandato  scritto,  un
rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma
1,  e  l'obbligo  di  redigere  la  documentazione  tecnica  di   cui
all'articolo 3, comma 2, non rientrano nel mandato del rappresentante
autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
  a) mantenere a disposizione delle autorita' nazionali di  vigilanza
del mercato la dichiarazione di conformita' UE  e  la  documentazione
tecnica per dieci anni dalla data in cui il  materiale  elettrico  e'
stato immesso sul mercato; 
  b) a seguito di una richiesta motivata  di  un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione necessarie per dimostrare la conformita' del materiale
elettrico; 
  c)  cooperare  con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dal materiale elettrico che rientra nel proprio mandato.