Art. 5 Obblighi degli importatori 1. Gli importatori immettono sul mercato solo il materiale elettrico conforme. 2. Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato, gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata procedura di valutazione della conformita'. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che il materiale elettrico sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere che il materiale elettrico non sia conforme agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I, non immette il materiale elettrico sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Inoltre, quando il materiale elettrico presenta un rischio, l'importatore ne informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 3. Gli importatori indicano sul materiale elettrico il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove cio' non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni relative al contatto sono in lingua italiana. 4. Gli importatori garantiscono che il materiale elettrico sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in lingua italiana. 5. Gli importatori garantiscono che, mentre il materiale elettrico e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non mettono a rischio la sua conformita' agli obiettivi di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I. 6. Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dal materiale elettrico, gli importatori eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione sul materiale elettrico messo a disposizione sul mercato, esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami del materiale elettrico non conforme, mantengono, se del caso, un registro degli stessi e informano i distributori di tale monitoraggio. 7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che il materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente decreto prendono immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale materiale elettrico, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora il materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne informano immediatamente le autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura correttiva presa. 8. Per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e' stato immesso sul mercato gli importatori mantengono la dichiarazione di conformita' UE a disposizione delle autorita' di vigilanza del mercato; garantiscono inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 9. Gli importatori, a seguito di una richiesta motivata di un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformita' del materiale elettrico in una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per il materiale elettrico immesso sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale elettrico da essi immesso sul mercato.