Art. 5 
 
 
                     Obblighi degli importatori 
 
  1.  Gli  importatori  immettono  sul  mercato  solo  il   materiale
elettrico conforme. 
  2. Prima di immettere  il  materiale  elettrico  sul  mercato,  gli
importatori   assicurano   che   il   fabbricante   abbia    eseguito
l'appropriata  procedura  di  valutazione  della  conformita'.   Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica, che sul materiale elettrico sia apposta la marcatura CE, che
il materiale elettrico sia accompagnato dai  documenti  prescritti  e
che  il  fabbricante  abbia  rispettato  le   prescrizioni   di   cui
all'articolo 3, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di
ritenere che il materiale elettrico non sia conforme  agli  obiettivi
di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2  e  3,  ed  enunciati
nell'allegato I, non immette il materiale elettrico sul mercato  fino
a quando non sia stato reso conforme. Inoltre,  quando  il  materiale
elettrico  presenta  un  rischio,   l'importatore   ne   informa   il
fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sul materiale elettrico il  loro  nome,
la loro  denominazione  commerciale  registrata  o  il  loro  marchio
registrato e l'indirizzo postale al quale possono  essere  contattati
oppure,  ove  cio'  non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un
documento di accompagnamento del materiale elettrico. Le informazioni
relative al contatto sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono  che  il  materiale  elettrico  sia
accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, in  lingua
italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che, mentre il materiale  elettrico
e' sotto la loro responsabilita', le condizioni di immagazzinamento o
di trasporto non mettono a rischio la sua conformita' agli  obiettivi
di sicurezza menzionati all'articolo 1, commi 2  e  3,  ed  enunciati
nell'allegato I. 
  6.  Laddove  ritenuto  necessario  in  considerazione  dei   rischi
presentati dal materiale elettrico,  gli  importatori  eseguono,  per
proteggere la salute e la sicurezza  dei  consumatori,  una  prova  a
campione sul materiale elettrico messo a  disposizione  sul  mercato,
esaminano i reclami, il materiale elettrico non conforme e i richiami
del materiale elettrico non conforme, mantengono,  se  del  caso,  un
registro  degli  stessi  e   informano   i   distributori   di   tale
monitoraggio. 
  7. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  il
materiale elettrico da essi immesso sul mercato non sia  conforme  al
presente  decreto  prendono  immediatamente  le   misure   correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale  materiale  elettrico,   per
ritirarlo o richiamarlo, a seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  il
materiale elettrico presenti un rischio, gli importatori ne informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in cui hanno messo a disposizione sul mercato il materiale elettrico,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  8. Per dieci anni dalla data in cui il materiale elettrico e' stato
immesso sul mercato gli importatori mantengono  la  dichiarazione  di
conformita' UE  a  disposizione  delle  autorita'  di  vigilanza  del
mercato; garantiscono inoltre che, su  richiesta,  la  documentazione
tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 
  9.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' del materiale  elettrico  in
una lingua facilmente compresa da tale autorita' e, per il  materiale
elettrico  immesso  sul  mercato  in  Italia,  in  lingua   italiana.
Cooperano con tale autorita', su sua richiesta,  a  qualsiasi  azione
intrapresa per eliminare i rischi presentati dal materiale  elettrico
da essi immesso sul mercato.