Art. 8 Identificazione degli operatori economici 1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che ne fanno richiesta: a) qualsiasi operatore economico che ha fornito loro materiale elettrico; b) qualsiasi operatore economico cui hanno fornito materiale elettrico. 2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni dal momento in cui essi hanno fornito materiale elettrico.