Art. 8 
 
 
              Identificazione degli operatori economici 
 
  1. Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza che
ne fanno richiesta: 
  a) qualsiasi operatore economico  che  ha  fornito  loro  materiale
elettrico; 
  b)  qualsiasi  operatore  economico  cui  hanno  fornito  materiale
elettrico. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti materiale elettrico e per dieci anni  dal  momento
in cui essi hanno fornito materiale elettrico.