Art. 9 Presunzione di conformita' sulla base di norme armonizzate 1. Il materiale elettrico che e' conforme alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e' considerato conforme agli obiettivi di sicurezza di tali norme o parti di esse menzionati all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.