Art. 9 
 
 
                     Presunzione di conformita' 
                   sulla base di norme armonizzate 
 
  1. Il materiale elettrico che e' conforme alle norme armonizzate  o
a parti di  esse  i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e' considerato  conforme  agli
obiettivi di sicurezza di tali  norme  o  parti  di  esse  menzionati
all'articolo 1, commi 2 e 3, ed enunciati nell'allegato I.