IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista  la  direttiva  2014/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 26 febbraio  2014  concernente  l'armonizzazione  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica (rifusione); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea,  ed   in
particolare gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  ed  in
particolare l'articolo 1 e l'allegato B, numero 17); 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione
della direttiva  2004/108/CE  concernente  il  riavvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri   relative   alla   compatibilita'
elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  luglio  2008  che  pone  norme   in   materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia e  con
il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194 
 
  1. Al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) il titolo del decreto legislativo e' sostituito dal  seguente:
«Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla  compatibilita'
elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio  2014,
concernente l'armonizzazione delle legislazioni  degli  Stati  membri
relative alla  compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  che  ne
dispone l'abrogazione.»; 
    b)  all'articolo  1,  comma  2,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) ai  prodotti  aeronautici,  parti  e  pertinenze  di  cui  al
regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del  20  febbraio   2008,   recante   regole   comuni   nel   settore
dell'aviazione civile e che  istituisce  un'Agenzia  europea  per  la
sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del  Consiglio,
il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE;»; 
      2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    «c) alle apparecchiature radio  utilizzate  da  radioamatori,  ai
sensi delle disposizioni relative  alle  radiocomunicazioni  adottate
nel  quadro  della  costituzione  dell'Unione  internazionale   delle
telecomunicazioni  e  della  convenzione  dell'Unione  internazionale
delle telecomunicazioni, a meno che tali apparecchiature siano  messe
a disposizione sul mercato; a tale fine i kit di componenti destinati
a essere assemblati da radioamatori  e  le  apparecchiature  messe  a
disposizione  sul  mercato  nonche'  modificate   e   utilizzate   da
radioamatori   non   sono   considerati   apparecchiature   messe   a
disposizione sul mercato;»; 
      3) dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
    «c-bis) ai  kit  di  valutazione  su  misura  per  professionisti
destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di  ricerca  e
sviluppo a tali fini;»; 
    c)  all'articolo  1,  comma  3,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1)  alla  lettera  a)  le   parole:   «non   generano   o   non
contribuiscono» sono sostituite dalle  seguenti:  «sono  incapaci  di
generare o contribuire»; 
      2) alla lettera b) le parole: «inaccettabile alterazione»  sono
sostituite dalle seguenti: «deterioramento inaccettabile»; 
    d) all'articolo 1, comma 4 e comma 5, la parola: «comunitarie»  e
la   parola:   «comunitaria»   sono   sostituite,   dalle   seguenti:
«dell'Unione europea»; 
    e) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 2 (Vigilanza del  mercato,  controllo  degli  apparecchi  che
entrano nel mercato dell'Unione  ed  individuazione  delle  autorita'
competenti).  -  1.  Agli  apparecchi  si  applicano  l'articolo  15,
paragrafo 3, e gli articoli da  16  a  29  del  regolamento  (CE)  n.
765/2008. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, le funzioni di autorita' di vigilanza
del mercato sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico ed, in
particolare, dagli uffici dirigenziali generali  competenti,  secondo
il  regolamento  di  organizzazione  del   medesimo   Ministero,   ed
attualmente rispettivamente: 
    a) dalla Direzione generale per Pianificazione e  Gestione  dello
spettro  radioelettrico,  per  tutte  le   apparecchiature   di   cui
all'articolo 3, limitatamente alla protezione delle comunicazioni dai
disturbi eventualmente causati dall'utilizzo delle stesse; 
    b) dalla Direzione generale per il mercato,  la  concorrenza,  il
consumatore,  la  vigilanza  e   la   normativa   tecnica,   per   le
apparecchiature di cui all'articolo 3,  con  esclusione  dei  profili
relativi   alla   protezione   delle   comunicazioni   dai   disturbi
eventualmente causati dall'utilizzo delle apparecchiature stesse. 
  3. Le funzioni di controllo  alle  frontiere  esterne  sono  svolte
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli  articoli
da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. 
  4. Qualora gli organi di  vigilanza  competenti,  nell'espletamento
delle loro  funzioni  ispettive  e  di  controllo,  rilevano  che  un
apparecchio e' in tutto o in parte  non  rispondente  a  uno  o  piu'
requisiti essenziali, ne informano immediatamente il Ministero  dello
sviluppo economico.»; 
    f)  all'articolo  3,  comma  1,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
      1) alla lettera b), nell'alinea e  al  numero  1),  le  parole:
«commercializzato»,  «utente»  e:  «sottoinsieme»  sono   sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «messo a disposizione del  mercato»,
«utilizzatore» e «sottounita'»; 
      2)  alla  lettera  f)  le  parole:  «senza  alterazioni»   sono
sostituite dalle seguenti: «normalmente senza deterioramento»; 
      3) dopo la lettera h) sono inserite le seguenti: 
    «h-bis) messa a disposizione sul  mercato:  la  fornitura  di  un
apparecchio per la distribuzione, il  consumo  o  l'uso  nel  mercato
dell'Unione nel corso di un'attivita' commerciale, a titolo oneroso o
gratuito; 
    h-ter) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione  sul
mercato dell'Unione di un apparecchio; 
    h-quater)  fabbricante:  una  persona  fisica  o  giuridica   che
fabbrica un apparecchio, o che  lo  fa  progettare  o  fabbricare,  e
commercializza  tale  apparecchio  con  il  proprio  nome  o  marchio
commerciale; 
    h-quinquies) rappresentante autorizzato:  una  persona  fisica  o
giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante  un
mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in  relazione  a
determinati compiti; 
    h-sexies) importatore: la persona fisica  o  giuridica  stabilita
nell'Unione  che  immette  sul  mercato  dell'Unione  un  apparecchio
originario di un paese terzo; 
    h-septies) distributore: la persona fisica o  giuridica  presente
nella   catena   di   fornitura,   diversa    dal    fabbricante    e
dall'importatore,  che  mette  a  disposizione  un  apparecchio   sul
mercato; 
    h-octies) operatori economici: il fabbricante, il  rappresentante
autorizzato, l'importatore e il distributore; 
    h-nonies)  specifica  tecnica:  un  documento  che  prescrive   i
requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare;»; 
      4) la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
    «i) norma armonizzata: la norma armonizzata di  cui  all'articolo
2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;»; 
      5) dopo la lettera i) sono inserite le seguenti: 
    «i-bis)    accreditamento:    accreditamento    quale    definito
all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
    i-ter) organismo nazionale di accreditamento: organismo nazionale
di accreditamento di cui all'articolo 2, punto  11,  del  regolamento
(CE) n. 765/2008; 
    i-quater) valutazione  della  conformita':  il  processo  atto  a
dimostrare  il  rispetto  dei  requisiti  essenziali  della  presente
direttiva relativi a un apparecchio; 
    i-quinquies)  organismo  di  valutazione  della  conformita':  un
organismo che svolge attivita' di valutazione della conformita',  fra
cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni; 
    i-sexies)  richiamo:  qualsiasi  misura  volta  a   ottenere   la
restituzione  di   un   apparecchio   gia'   messo   a   disposizione
dell'utilizzatore finale; 
    i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la  messa  a
disposizione sul mercato di un apparecchio presente nella  catena  di
fornitura; 
    i-octies) normativa di armonizzazione dell'Unione:  la  normativa
dell'Unione che armonizza le condizioni  per  la  commercializzazione
dei prodotti; 
    i-nonies) marcatura  CE:  una  marcatura  mediante  la  quale  il
fabbricante  indica  che  l'apparecchio  e'  conforme  ai   requisiti
applicabili stabiliti nella normativa di  armonizzazione  dell'Unione
che ne prevede l'apposizione.»; 
      6) le lettere l) ed m) sono abrogate; 
    g) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla   seguente:   «Messa   a
disposizione sul mercato o messa in servizio»; 
      2) al comma 1 le parole: «immesse nel mercato» sono  sostituite
dalle seguenti: «messe a disposizione sul mercato»; 
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Impianti fissi). - 1. Gli apparecchi che sono stati  messi
a disposizione sul mercato e che possono essere integrati in impianti
fissi sono soggetti a tutte le pertinenti disposizioni relative  agli
apparecchi previste  dal  presente  decreto.  Le  prescrizioni  degli
articoli da 7 a 7-septies e da 9 a 11 non  hanno  tuttavia  carattere
obbligatorio nel caso degli apparecchi destinati ad essere  integrati
in  un  particolare  impianto  fisso  e  non   altrimenti   messi   a
disposizione  sul  mercato.  In  tali  casi  la   documentazione   di
accompagnamento   identifica   l'impianto   fisso   e   le   relative
caratteristiche  di  compatibilita'  elettromagnetica  e  indica   le
precauzioni   da   prendere   per   l'integrazione   dell'apparecchio
nell'impianto fisso  al  fine  di  non  pregiudicare  la  conformita'
dell'impianto in questione. La documentazione  comprende  inoltre  le
informazioni di cui all'articolo 7-bis, commi 5 e 6,  e  all'articolo
7-quater, comma 3. Le buone prassi di ingegneria industriale  di  cui
all'allegato I, punto 2, sono documentate e la persona o  le  persone
responsabili tengono la documentazione a disposizione delle autorita'
nazionali competenti a fini di controllo  fintantoche'  gli  impianti
fissi sono in funzione. 
  2. Quando vi e' motivo di supporre la non conformita' dell'impianto
fisso,  in   particolare   quando   vi   sono   reclami   riguardanti
perturbazioni prodotte dall'impianto, le autorita' competenti possono
chiedere la prova della conformita' dell'impianto fisso in  questione
e, se necessario, avviare una valutazione. Laddove sia  accertata  la
non  conformita',  le  autorita'  competenti  impongono   le   misure
necessarie per rendere  gli  impianti  fissi  conformi  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I. 
  3. Le autorita' competenti adottano le disposizioni necessarie  per
identificare la persona o le  persone  responsabili  della  messa  in
conformita'  di   un   impianto   fisso   ai   pertinenti   requisiti
essenziali.»; 
    i) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 6  (Libera  circolazione  delle  apparecchiature).  -  1.  Le
autorita' competenti di cui all'articolo 2 non ostacolano, per motivi
relativi   alla   compatibilita'   elettromagnetica,   la   messa   a
disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature
conformi al presente decreto. Le disposizioni  del  presente  decreto
non ostano all'applicazione, su iniziativa delle autorita' competenti
di cui all'articolo 2, delle seguenti misure speciali riguardanti  la
messa in servizio o l'uso di un'apparecchiatura: 
    a)  misure  atte  a  superare  un  problema   di   compatibilita'
elettromagnetica esistente o prevedibile in uno specifico luogo; 
    b) misure adottate per motivi di sicurezza per proteggere le reti
pubbliche di telecomunicazione o le stazioni  riceventi  o  emittenti
quando sono utilizzate per scopi di sicurezza in situazioni  relative
allo spettro chiaramente definite. 
  2. Fatta salva la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  9  settembre  2015,  che  prevede  una  procedura
d'informazione nel settore delle regolamentazioni  tecniche  e  delle
regole relative  ai  servizi  della  societa'  dell'informazione,  le
misure speciali di cui al comma 1  sono  notificate  dalle  autorita'
competenti alla Commissione e agli altri Stati membri. 
  3.  Le  misure  speciali  che  sono  state  accettate  sono  quelle
pubblicate dalla Commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea. 
  4. Nelle fiere campionarie, nelle mostre o manifestazioni simili e'
ammessa la presentazione o la dimostrazione  di  apparecchiature  non
conformi  al  presente  decreto,   a   condizione   che   un'evidente
indicazione grafica indichi chiaramente che tali apparecchiature  non
possono essere messe a disposizione sul mercato o messe  in  servizio
fintanto che non siano messe in conformita' con il presente  decreto.
La dimostrazione del funzionamento puo' avvenire  solo  a  condizione
che siano state adottate misure adeguate  per  evitare  perturbazioni
elettromagnetiche.»; 
    l) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 7 (Requisiti essenziali). -  1.  Le  apparecchiature  di  cui
all'articolo 3 devono essere conformi ai requisiti essenziali di  cui
all'allegato I.»; 
    m) dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.   7-bis   (Obblighi   dei   fabbricanti).   -   1.   All'atto
dell'immissione  dei  loro  apparecchi  sul  mercato,  i  fabbricanti
assicurano che siano stati progettati e fabbricati  conformemente  ai
requisiti essenziali di cui all'allegato I. 
  2.  I  fabbricanti  preparano  la  documentazione  tecnica  di  cui
all'allegato II o all'allegato III ed eseguono o  fanno  eseguire  la
procedura di valutazione della conformita'  di  cui  all'articolo  9.
Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti applicabili sia
stata dimostrata  da  tale  procedura,  i  fabbricanti  redigono  una
dichiarazione di conformita' UE e appongono la marcatura CE. 
  3.  I  fabbricanti  conservano  la  documentazione  tecnica  e   la
dichiarazione di conformita' UE per dieci  anni  dalla  data  in  cui
l'apparecchio e' stato immesso sul mercato. 
  4. I fabbricanti garantiscono che siano  predisposte  le  procedure
necessarie  affinche'  la  produzione  in  serie  continui  a  essere
conforme alla presente direttiva. Si tiene  debitamente  conto  delle
modifiche della progettazione o delle caratteristiche  del  prodotto,
nonche'  delle  modifiche  delle  norme  armonizzate  o  delle  altre
specifiche tecniche con  riferimento  alle  quali  e'  dichiarata  la
conformita' dell'apparecchio. 
  5. I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi  immessi
sul mercato sia apposto un numero di  tipo,  di  lotto  o  di  serie,
oppure qualsiasi altro elemento che consenta la loro identificazione,
oppure, qualora le dimensioni o la  natura  dell'apparecchio  non  lo
consentano,   che   le   informazioni   richieste    siano    fornite
sull'imballaggio   o   in    un    documento    di    accompagnamento
dell'apparecchio. 
  6. I fabbricanti indicano sull'apparecchio il loro  nome,  la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento dell'apparecchio. L'indirizzo indica un  unico  punto
in  cui  il  fabbricante  puo'  essere  contattato.  Le  informazioni
relative al contatto sono redatte in lingua italiana. 
  7. I fabbricanti garantiscono che  l'apparecchio  sia  accompagnato
dalle istruzioni e dalle  informazioni  di  cui  all'articolo  11  in
lingua italiana. Tali istruzioni e informazioni, al pari di qualunque
etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili. 
  8. I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di  ritenere  che  un
apparecchio da  essi  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
presente  direttiva  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per rendere conforme tale  apparecchio,  per  ritirarlo  o
richiamarlo, a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  l'apparecchio
presenti un rischio, i fabbricanti  ne  informano  immediatamente  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare  i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva
presa. 
  9.  I  fabbricanti,  a  seguito  di  una  richiesta   motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie  per  dimostrare  la  conformita'  dell'apparecchio   alla
presente direttiva, in una lingua che puo' essere facilmente compresa
da tale autorita' e,  per  gli  apparecchi  immessi  sul  mercato  in
Italia, in lingua italiana. Cooperano  con  tale  autorita',  su  sua
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati dagli apparecchi da essi immessi sul mercato. 
  Art. 7-ter (Rappresentanti autorizzati). - 1. Il  fabbricante  puo'
nominare, mediante mandato scritto,  un  rappresentante  autorizzato.
Gli obblighi di cui all'articolo  7-bis,  comma  1,  e  l'obbligo  di
redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo  7-bis,  comma
2, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizzato. 
  2. Il rappresentante autorizzato esegue i compiti  specificati  nel
mandato  ricevuto   dal   fabbricante.   Il   mandato   consente   al
rappresentante autorizzato di eseguire almeno i seguenti compiti: 
    a)  mantenere  la  dichiarazione   di   conformita'   UE   e   la
documentazione tecnica a disposizione delle  autorita'  nazionali  di
vigilanza del mercato per dieci anni dalla data in cui  l'apparecchio
e' stato immesso sul mercato; 
    b) a seguito di una richiesta motivata di un'autorita'  nazionale
competente, fornire a tale  autorita'  tutte  le  informazioni  e  la
documentazione   necessarie    per    dimostrare    la    conformita'
dell'apparecchio; 
    c) cooperare con  le  autorita'  nazionali  competenti,  su  loro
richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa  per  eliminare  i  rischi
presentati   dall'apparecchio   che   rientra   nel    mandato    del
rappresentante autorizzato. 
  Art. 7-quater (Obblighi degli importatori). -  1.  Gli  importatori
immettono sul mercato solo apparecchi conformi. 
  2. Prima di immettere un apparecchio sul  mercato  gli  importatori
assicurano che il fabbricante abbia eseguito l'appropriata  procedura
di  valutazione  della  conformita'  di  cui  all'articolo  9.   Essi
assicurano che  il  fabbricante  abbia  preparato  la  documentazione
tecnica, che  la  marcatura  CE  sia  apposta  sull'apparecchio,  che
quest'ultimo sia accompagnato dai  documenti  prescritti,  e  che  il
fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di  cui  all'articolo  o
7-bis, commi 5 e 6. L'importatore, se ritiene o ha motivo di ritenere
che un apparecchio non  sia  conforme  all'allegato  I,  non  immette
l'apparecchio sul mercato fino a quando non sia stato reso  conforme.
Inoltre, quando l'apparecchio presenta un rischio,  l'importatore  ne
informa il fabbricante e le autorita' di vigilanza del mercato. 
  3. Gli importatori indicano sull'apparecchio il loro nome, la  loro
denominazione commerciale registrata o il loro marchio  registrato  e
l'indirizzo postale al quale possono essere  contattati  oppure,  ove
cio' non  sia  possibile,  sull'imballaggio  o  in  un  documento  di
accompagnamento  dell'apparecchio.  Le   informazioni   relative   al
contatto sono in lingua italiana. 
  4. Gli importatori garantiscono che l'apparecchio sia  accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni  di  cui  all'articolo  11,  in
lingua italiana. 
  5. Gli importatori garantiscono che, quando un apparecchio e' sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a  rischio  la  sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I. 
  6. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che  un
apparecchio da  essi  immesso  sul  mercato  non  sia  conforme  alla
presente  direttiva  prendono  immediatamente  le  misure  correttive
necessarie per rendere conforme tale  apparecchio,  per  ritirarlo  o
richiamarlo, a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora  l'apparecchio
presenti un rischio, gli importatori ne informano  immediatamente  le
autorita' nazionali competenti degli Stati membri in cui hanno  messo
a disposizione sul mercato l'apparecchio, indicando in particolare  i
dettagli relativi alla non conformita' e qualsiasi misura  correttiva
presa. 
  7. Per dieci anni dalla data in cui l'apparecchio e' stato  immesso
sul  mercato  gli  importatori   mantengono   la   dichiarazione   di
conformita' UE  a  disposizione  delle  autorita'  di  vigilanza  del
mercato; garantiscono inoltre che, su  richiesta,  la  documentazione
tecnica sara' messa a disposizione di tali autorita'. 
  8.  Gli  importatori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare  la  conformita'  dell'apparecchio  in  una
lingua facilmente compresa da tale autorita' e,  per  gli  apparecchi
immessi sul mercato in Italia, in lingua italiana. Cooperano con tale
autorita', su  sua  richiesta,  a  qualsiasi  azione  intrapresa  per
eliminare i rischi presentati dagli apparecchi da  essi  immessi  sul
mercato. 
  Art. 7-quinquies (Obblighi dei distributori). - 1.  Quando  mettono
un  apparecchio  a  disposizione  sul  mercato,  i  distributori   si
comportano applicando con la dovuta  diligenza  le  prescrizioni  del
presente decreto. 
  2. Prima di mettere un apparecchio a  disposizione  sul  mercato  i
distributori  verificano  che  esso  rechi  la  marcatura   CE,   sia
accompagnato dalla documentazione necessaria nonche' dalle istruzioni
e dalle informazioni di cui all'articolo 11, in una lingua  che  puo'
essere facilmente compresa  dagli  utilizzatori  finali  nello  Stato
membro in cui l'apparecchio deve  essere  messo  a  disposizione  sul
mercato o in servizio e, per il mercato italiano, in lingua italiana,
e che  il  fabbricante  e  l'importatore  si  siano  conformati  alle
prescrizioni di cui, rispettivamente, all'articolo 7-bis, commi  5  e
6, e all'articolo 7-quater, comma 3. Il distributore, se ritiene o ha
motivo  di  ritenere  che  un  apparecchio  non  sia  conforme   alle
prescrizioni  di  cui  all'allegato  I,  non  mette  l'apparecchio  a
disposizione sul mercato fino  a  quando  esso  non  sia  stato  reso
conforme.  Inoltre,  se  l'apparecchio  presenta   un   rischio,   il
distributore ne informa il fabbricante o l'importatore e le autorita'
di vigilanza del mercato. 
  3. I distributori garantiscono che, quando l'apparecchio  e'  sotto
la loro responsabilita',  le  condizioni  di  immagazzinamento  o  di
trasporto non mettano a  rischio  la  sua  conformita'  ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I. 
  4. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere  che  un
apparecchio da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme
alla presente direttiva si  assicurano  che  siano  prese  le  misure
correttive necessarie per  rendere  conforme  tale  apparecchio,  per
ritirarlo  o  richiamarlo,  a  seconda  dei  casi.  Inoltre,  qualora
l'apparecchio  presenti  un  rischio,  i  distributori  ne  informano
immediatamente le autorita' nazionali competenti degli  Stati  membri
in  cui  hanno  messo  a  disposizione  sul  mercato   l'apparecchio,
indicando in particolare i dettagli relativi alla non  conformita'  e
qualsiasi misura correttiva presa. 
  5.  I  distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata   di
un'autorita' nazionale competente, forniscono a quest'ultima tutte le
informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o  elettronico,
necessarie per dimostrare la conformita' dell'apparecchio.  Cooperano
con tale autorita', su sua richiesta, a qualsiasi  azione  intrapresa
per eliminare i rischi presentati dall'apparecchio da  essi  messo  a
disposizione sul mercato. 
  Art.  7-sexies  (Casi  in  cui  gli  obblighi  dei  fabbricanti  si
applicano agli importatori e ai distributori). - 1. Un importatore  o
distributore e' ritenuto un fabbricante ai fini del presente  decreto
ed e' soggetto agli obblighi  del  fabbricante  di  cui  all'articolo
7-bis quando immette sul mercato un apparecchio con il proprio nome o
marchio commerciale  o  modifica  un  apparecchio  gia'  immesso  sul
mercato in modo  tale  da  poterne  condizionare  la  conformita'  al
presente decreto. 
  Art. 7- septies (Identificazione degli operatori economici).  -  1.
Gli operatori economici indicano alle autorita' di vigilanza  che  ne
fanno richiesta: 
    a)  qualsiasi   operatore   economico   che   ha   fornito   loro
un apparecchio; 
    b)  qualsiasi  operatore   economico   cui   hanno   fornito   un
apparecchio. 
  2. Gli operatori economici devono essere in grado di presentare  le
informazioni di cui al comma 1 per dieci anni dal momento in cui sono
stati loro forniti apparecchi e per dieci anni  dal  momento  in  cui
essi hanno fornito apparecchi.»; 
    n) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 8. (Presunzione di conformita' delle apparecchiature).  -  1.
Le apparecchiature che sono conformi alle norme armonizzate o a parti
di esse i  cui  riferimenti  sono  stati  pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi ai  requisiti
essenziali di cui all'allegato I disciplinati da tali norme  o  parti
di esse.»; 
    o) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 9 (Procedure di  valutazione  della  conformita').  -  1.  La
conformita'  di  un  apparecchio  ai  requisiti  essenziali  di   cui
all'allegato I e' dimostrata mediante una delle seguenti procedure di
valutazione della conformita': 
    a) il controllo interno della produzione di cui all'allegato II; 
    b) l'esame UE del tipo seguito dalla conformita' al  tipo  basata
sul controllo interno della produzione di cui all'allegato III. 
  2. Il fabbricante puo' scegliere di limitare  l'applicazione  della
procedura di cui al comma  1,  lettera  b),  ad  alcuni  aspetti  dei
requisiti  essenziali,  a  condizione  che  agli  altri  aspetti  dei
requisiti essenziali sia applicata la procedura di cui  al  comma  1,
lettera a).»; 
    p) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: 
  «Art.  9-bis  (Dichiarazione  di   conformita'   UE).   -   1.   La
dichiarazione di conformita' UE attesta  il  rispetto  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I. 
  2. La dichiarazione di conformita' UE ha la struttura tipo  di  cui
all'allegato IV, contiene gli  elementi  specificati  nei  pertinenti
moduli di cui agli allegati II e III ed e' continuamente  aggiornata.
Essa e' tradotta in lingua italiana. 
  3. Se  all'apparecchio  si  applicano  piu'  atti  dell'Unione  che
prescrivono  una  dichiarazione  di  conformita'  UE,  e'   compilata
un'unica dichiarazione di conformita' UE in rapporto a  tutti  questi
atti dell'Unione. La dichiarazione contiene gli  estremi  degli  atti
dell'Unione, compresi i riferimenti della loro pubblicazione. 
  4. Con la dichiarazione di conformita' UE il fabbricante si  assume
la responsabilita' della conformita'  dell'apparecchio  ai  requisiti
stabiliti dal presente decreto.»; 
    q) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  10  (Principi  generali  della  marcatura  CE  e  regole   e
condizioni per l'apposizione della stessa). - 1. La marcatura  CE  e'
soggetta ai principi generali esposti all'articolo 30 del regolamento
(CE) n. 765/2008. 
  2. La marcatura  CE  e'  apposta  in  modo  visibile,  leggibile  e
indelebile sull'apparecchio o sulla sua targhetta. Nei  casi  in  cui
cio' non e' possibile o la natura dell'apparecchio non  lo  consente,
essa   sono   apposta   sull'imballaggio   e   sui    documenti    di
accompagnamento. 
  3. La marcatura CE e'  apposta  sull'apparecchio  prima  della  sua
immissione sul mercato.»; 
    r) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   11   (Informazioni   sull'uso   dell'apparecchio).   -   1.
L'apparecchio e' accompagnato  da  informazioni,  redatte  in  lingua
italiana, sulle  precauzioni  specifiche  eventualmente  da  adottare
nell'assemblaggio,   l'installazione,   la   manutenzione   o   l'uso
dell'apparecchio affinche', quando sia messo in  servizio,  esso  sia
conforme ai requisiti essenziali di cui al punto 1 dell'allegato I. 
  2. Qualora la conformita' di un apparecchio ai requisiti essenziali
di cui al punto 1 dell'allegato  I  non  sia  assicurata  nelle  zone
residenziali, la relativa restrizione d'uso e' chiaramente  indicata,
se del caso, anche sull'imballaggio. 
  3. Le informazioni richieste per consentire l'impiego  conforme  ai
fini cui l'apparecchio e' destinato figurano nelle istruzioni accluse
all'apparecchio.»; 
    s) all'articolo 12, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente  «Funzioni  delle
autorita'  competenti  e  procedura  a  livello  nazionale  per   gli
apparecchi che presentano rischi»; 
      2) i commi da 8 a 11 sono sostituiti dai seguenti: 
  «8. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del  mercato  di  cui
all'articolo  2  hanno  motivi  sufficienti  per  ritenere   che   un
apparecchio disciplinato dal presente decreto presenta un rischio per
gli aspetti  della  protezione  del  pubblico  interesse  di  cui  al
presente  decreto   effettuano   una   valutazione   dell'apparecchio
interessato che investe tutte le prescrizioni pertinenti  di  cui  al
presente decreto. A tal fine,  gli  operatori  economici  interessati
cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza del mercato. 
  9. Se nel corso della valutazione di cui al comma  8  il  Ministero
dello sviluppo economico conclude che l'apparecchio non  rispetta  le
prescrizioni   di   cui   al   presente   decreto,   ferma   restando
l'applicazione  delle  sanzioni  di  cui  all'articolo   15,   chiede
tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte
le misure correttive  del  caso  al  fine  di  rendere  l'apparecchio
conforme  alle  suddette  prescrizioni  oppure  di  ritirarlo  o   di
richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e  proporzionato
alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
  10. Le autorita' di vigilanza  del  mercato  informano  l'organismo
notificato competente delle valutazioni  di  cui  ai  commi  8  e  9.
L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure
di cui al comma 8 e 9. 
  11. Nel caso in cui ritiene che l'inadempienza non e' ristretta  al
territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo  economico  informa
la Commissione europea e gli altri Stati membri  dell'Unione  europea
dei risultati della valutazione e dei provvedimenti  che  ha  chiesto
all'operatore economico di  prendere.  L'operatore  economico  prende
tutte le opportune misure  correttive  nei  confronti  di  tutti  gli
apparecchi  interessati  che  ha  messo  a  disposizione  sull'intero
mercato dell'Unione.»; 
    t) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 13 (Procedura di salvaguardia dell'Unione). - 1. Nel caso  in
cui l'operatore economico interessato non prende le misure correttive
adeguate entro il periodo di cui al  all'articolo  12,  comma  9,  le
autorita' di vigilanza del mercato fatta salva  l'applicazione  delle
sanzioni di cui all'articolo 15, adottano tutte le  opportune  misure
provvisorie per proibire o limitare la  messa  a  disposizione  degli
apparecchi sul mercato nazionale, per ritirarli da tale mercato o per
richiamarli, nel rispetto delle garanzie partecipative previste dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed a cura  e
spese del  soggetto  destinatario  del  provvedimento.  Nel  caso  di
impianto fisso le autorita'  competenti  provvedono  ad  adottare  le
opportune misure cautelari ed il fermo amministrativo  dell'impianto.
Il Ministero  dello  sviluppo  economico  informa  immediatamente  la
Commissione e gli altri Stati membri di tali misure. 
  2. Le informazioni di cui all'ultimo periodo del comma 1, includono
tutti  i  particolari  disponibili,  soprattutto  i  dati   necessari
all'identificazione dell'apparecchio non conforme, la sua origine, la
natura della presunta non  conformita'  e  dei  rischi  connessi,  la
natura e la durata  delle  misure  nazionali  adottate,  nonche'  gli
argomenti   espressi   dall'operatore   economico   interessato.   In
particolare, le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  indicano  se
l'inadempienza sia dovuta: 
    a)  alla  non  conformita'  dell'apparecchio  alle   prescrizioni
relative  agli  aspetti  di   protezione   del   pubblico   interesse
contemplati dalla presente direttiva; oppure 
    b) alle carenze nelle norme armonizzate di  cui  all'articolo  8,
che conferiscono la presunzione di conformita'. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico,  quando  la  procedura  a
norma dell'articolo 38 della direttiva 2014/30/UE, e'  stata  avviata
dall'autorita' di un altro Stato membro,  informa  immediatamente  la
Commissione e  gli  altri  Stati  membri  di  tutti  i  provvedimenti
adottati, di tutte le altre informazioni a  loro  disposizione  sulla
non conformita' dell'apparecchio interessato e, in caso di disaccordo
con la misura nazionale adottata, delle sue obiezioni. 
  4.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  tiene  conto   nello
svolgimento della  propria  attivita',  sia  per  le  proprie  misure
provvisorie che per  quelle  assunte  da  autorita'  di  altri  Stati
membri, che nel caso in cui, entro tre  mesi  dal  ricevimento  delle
informazioni di cui al comma 1, uno Stato membro o la Commissione non
sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da  uno  Stato
membro, tale misura e' ritenuta giustificata. 
  5. Il Ministero dello sviluppo economico adotta  immediatamente  le
opportune  misure  restrittive  in   relazione   all'apparecchio   in
questione, come il suo ritiro dal  mercato.  Gli  oneri  relativi  al
ritiro dal  mercato  dell'apparecchio  interessato  ovvero  ad  altra
prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata ai sensi  del
presente  articolo  sono  a  carico  del  fabbricante   o   del   suo
rappresentante autorizzato o dell'importatore o  del  distributore  o
dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  cura  la  partecipazione
nazionale alla consultazione svolta dalla Commissione europea quando,
in esito alla procedura  di  salvaguardia  di  cui  all'articolo  38,
paragrafi 3  e  4,  della  direttiva  2014/30/UE,  vengono  sollevate
obiezioni contro una misura assunta da uno Stato membro o nel caso in
cui la Commissione ritiene che una misura nazionale e' contraria alla
legislazione dell'Unione. Il Ministero dello sviluppo economico  cura
l'esecuzione delle conseguenti decisioni della Commissione. 
  7. Qualora la  misura  nazionale  relativa  ad  un  apparecchio  e'
ritenuta giustificata, il Ministero dello sviluppo economico adotta i
provvedimenti necessari per garantire che l'apparecchio non  conforme
sia ritirato dal mercato nazionale e ne informa la Commissione. Se la
misura  adottata  dall'Italia  e'  considerata   ingiustificata,   il
Ministero dello sviluppo economico la revoca. 
  8.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  cura  le  iniziative
necessarie  alla  partecipazione  nazionale  alla  procedura  di  cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012, quando  la  misura
nazionale e' considerata giustificata e  la  non  conformita'  di  un
apparecchio e' attribuita a una carenza delle  norme  armonizzate  di
cui comma 2, lettera b), del presente decreto.»; 
    u) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art. 13-bis (Non conformita' formale). - 1. Fatto salvo l'articolo
12, se il Ministero dello  sviluppo  economico  giunge  a  una  delle
seguenti conclusioni, chiede all'operatore economico  interessato  di
porre fine allo stato di non conformita' in questione: 
    a) la marcatura CE e' stata apposta in  violazione  dell'articolo
30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell'articolo 10  del  presente
decreto; 
    b) la marcatura CE non e' stata apposta; 
    c) non e' stata compilata la dichiarazione di conformita' UE; 
    e) non e'  stata  compilata  correttamente  la  dichiarazione  di
conformita' UE; 
    f) la documentazione tecnica non e' disponibile o e' incompleta; 
    g)  le  informazioni  di  cui  all'articolo  7-bis,  comma  6,  o
all'articolo 7-quater, comma 3, sono assenti, false o incomplete; 
    h) non e' rispettata qualsiasi altra prescrizione  amministrativa
di cui all'articolo 7-bis o all'articolo 7-quater. 
  2. Qualora la non  conformita'  di  cui  al  comma  1  permane,  il
Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  adeguate  misure  per
limitare  o  proibire   la   messa   a   disposizione   sul   mercato
dell'apparecchio o per garantire che sia richiamato  o  ritirato  dal
mercato.»; 
    v) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 14 (Organismi di valutazione della conformita',  notifica  ed
autorita' di notifica). - 1. Ai fini della notifica alla  Commissione
e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in
qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita'  a  norma
del presente  decreto,  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e'
individuato  e  designato  quale  autorita'  di  notifica   nazionale
responsabile   dell'istituzione   ed   esecuzione   delle   procedure
necessarie per la  valutazione  e  la  notifica  degli  organismi  di
valutazione della conformita' e  per  il  controllo  sugli  organismi
notificati,   anche   per   quanto   riguarda   l'ottemperanza   alle
disposizioni dell'articolo 14-ter. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di  valutazione
della conformita'  ai  fini  dell'autorizzazione  e  della  notifica,
nonche' il controllo degli organismi  notificati,  sono  eseguiti  ai
sensi  e  in   conformita'   del   regolamento   (CE)   n.   765/2008
dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi
dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n.  99.  L'autorizzazione
degli  organismi  di   cui   al   comma   1   ha   come   presupposto
l'accreditamento ed e' rilasciata con  decreto  del  Ministero  dello
sviluppo economico entro trenta giorni dalla  domanda  dell'organismo
corredata del relativo certificato di accreditamento. 
  3. Le modalita' di  svolgimento  dell'attivita'  di  cui  al  primo
periodo del comma 2 ed i  connessi  rapporti  fra  l'organismo  unico
nazionale di accreditamento e il Ministero dello  sviluppo  economico
sono regolati con apposita convenzione o protocollo di intesa fra gli
stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque per
quanto applicabili le prescrizioni  di  cui  al  comma  5  ed  adotta
soluzioni idonee a coprire la responsabilita'  civile  connessa  alle
proprie attivita'. 
  4.   Il   Ministero   dello   sviluppo   economico   assume   piena
responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui  al  comma
3. Relativamente  ai  compiti  attribuiti  dal  presente  articolo  e
dall'articolo 14-quater al  Ministero  dello  sviluppo  economico  le
competenze  e  responsabilita'  degli  uffici  dirigenziali  generali
competenti, sono ripartite secondo il regolamento  di  organizzazione
del  medesimo  Ministero  ed   attualmente,   rispettivamente,   alla
Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la
vigilanza e la normativa tecnica,  relativamente  alle  attivita'  di
notifica ed a quelle connesse, ed  alla  Direzione  generale  per  la
pianificazione  e   la   gestione   dello   spettro   radioelettrico,
relativamente  all'autorizzazione,  di  concerto  con  la   precitata
Direzione generale, ed alle attivita' connesse. 
  5. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale  autorita'  di
notifica  e  ai  fini  dell'attivita'  di   autorizzazione,   nonche'
l'organismo nazionale di accreditamento, ai  fini  dell'attivita'  di
valutazione  e  controllo,  organizzano  e  gestiscono  le   relative
attivita' nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 
    a)  in  modo  che  non  sorgano  conflitti  d'interesse  con  gli
organismi di valutazione della conformita'; 
    b) in modo che sia salvaguardata l'obiettivita' e l'imparzialita'
delle attivita'; 
    c) in modo che  ogni  decisione  relativa  alla  notifica  di  un
organismo di valutazione  della  conformita'  sia  presa  da  persone
competenti diverse da quelle che hanno effettuato la valutazione; 
    d) evitando di offrire ed  effettuare  attivita'  eseguite  dagli
organismi di valutazione della conformita' o  servizi  di  consulenza
commerciali o su base concorrenziale; 
    e) salvaguardando la riservatezza delle informazioni ottenute; 
    f) assegnando a tali attivita' un numero di dipendenti competenti
sufficiente per l'adeguata esecuzione dei suoi compiti. 
  6. Il Ministero dello sviluppo  economico  informa  la  Commissione
europea delle procedure adottate per la  valutazione  e  la  notifica
degli organismi di valutazione della conformita' e per  il  controllo
degli organismi notificati, i nonche'  di  qualsiasi  modifica  delle
stesse.»; 
    z) dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.14-bis (Prescrizioni  relative  agli  organismi  notificati  e
presunzione di conformita'). - 1. Ai fini della notifica, l'organismo
di valutazione della conformita' rispetta le prescrizioni di  cui  ai
commi da 2 a 11. 
  2. L'organismo di valutazione della conformita' e'  disciplinato  a
norma della legge nazionale di uno Stato  membro  e  ha  personalita'
giuridica. 
  3. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  un  organismo
terzo indipendente dall'organizzazione o dall'apparecchio oggetto  di
valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese  o
a una federazione professionale  che  rappresenta  imprese  coinvolte
nella   progettazione,   nella   fabbricazione,   nella    fornitura,
nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione  di  apparecchi
sottoposti alla sua valutazione puo' essere ritenuto un organismo del
genere, a condizione che  siano  dimostrate  la  sua  indipendenza  e
l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 
  4. L'organismo  di  valutazione  della  conformita',  i  suoi  alti
dirigenti e il personale addetto alla valutazione  della  conformita'
non sono ne' il progettista, ne' il fabbricante,  ne'  il  fornitore,
ne'  l'installatore,  ne'  l'acquirente,  ne'  il  proprietario,  ne'
l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione degli  apparecchi
sottoposti alla sua valutazione, ne'  il  rappresentante  di  uno  di
questi soggetti. Cio' non preclude l'uso  degli  apparecchi  valutati
che sono necessari per il funzionamento dell'organismo di valutazione
della conformita' o l'uso  di  tali  apparecchi  per  scopi  privati.
L'organismo di valutazione della conformita', i suoi alti dirigenti e
il  personale  addetto  alla  valutazione   della   conformita'   non
intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione  o
nella  costruzione,  nella  commercializzazione,  nell'installazione,
nell'utilizzo   o   nella   manutenzione   degli   apparecchi,    ne'
rappresentano  i  soggetti   impegnati   in   tali   attivita'.   Non
intraprendono alcuna attivita' che possa essere in conflitto  con  la
loro indipendenza  di  giudizio  o  la  loro  integrita'  per  quanto
riguarda le attivita' di valutazione della conformita' per  cui  sono
notificati. Cio' vale in particolare per  i  servizi  di  consulenza.
L'organismo  di  valutazione  della  conformita'  garantisce  che  le
attivita' delle sue  affiliate  o  dei  suoi  subappaltatori  non  si
ripercuotano     sulla     riservatezza,     sull'obiettivita'      o
sull'imparzialita'  delle  sue   attivita'   di   valutazione   della
conformita'. 
  5. L'organismo di valutazione della conformita' e il suo  personale
eseguono le  operazioni  di  valutazione  della  conformita'  con  il
massimo dell'integrita' professionale e della  competenza  tecnica  e
sono liberi da qualsivoglia pressione  o  incentivo,  soprattutto  di
ordine finanziario, che  possa  influenzare  il  loro  giudizio  o  i
risultati delle loro attivita'  di  valutazione,  in  particolare  da
persone  o  gruppi  di  persone  interessati  ai  risultati  di  tali
attivita'. 
  6. L'organismo di valutazione della  conformita'  e'  in  grado  di
eseguire  tutti  i   compiti   di   valutazione   della   conformita'
assegnatigli in base all'allegato III e per cui e' stato  notificato,
indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo  stesso
o per suo conto e sotto la sua responsabilita'. In ogni momento,  per
ogni procedura di valutazione della conformita' e  per  ogni  tipo  o
categoria di apparecchi per i quali e' stato notificato,  l'organismo
di valutazione della conformita' ha a sua disposizione: 
    a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente  e
appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformita'; 
    b) le necessarie descrizioni delle procedure in base  alle  quali
avviene la valutazione della conformita', garantendo la trasparenza e
la capacita' di  riproduzione  di  tali  procedure;  una  politica  e
procedure  appropriate  che  distinguano  i  compiti  che  svolge  in
qualita' di organismo notificato dalle altre attivita'; 
    c) le procedure per svolgere le attivita' che tengono debitamente
conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della
sua  struttura,  del   grado   di   complessita'   della   tecnologia
dell'apparecchio in questione e della natura di massa o  seriale  del
processo produttivo. 
  7. L'organismo di valutazione della conformita' dispone  dei  mezzi
necessari per eseguire  in  modo  appropriato  i  compiti  tecnici  e
amministrativi  connessi  alle   attivita'   di   valutazione   della
conformita' e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.
Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di  valutazione
della conformita' dispone di quanto segue: 
    a) una formazione tecnica  e  professionale  solida  che  include
tutte le attivita' di valutazione della conformita' in relazione alle
quali  l'organismo  di  valutazione  della   conformita'   e'   stato
notificato; 
    b) soddisfacenti  conoscenze  delle  prescrizioni  relative  alle
valutazioni che esegue e  un'adeguata  autorita'  per  eseguire  tali
valutazioni; 
    c) una conoscenza  e  una  comprensione  adeguate  dei  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, delle norme armonizzate applicabili
e delle disposizioni pertinenti  della  normativa  di  armonizzazione
dell'Unione europea nonche' delle normative nazionali; 
    d) la capacita' di elaborare  certificati,  registri  e  rapporti
atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. 
  8. E' garantita  l'imparzialita'  degli  organismi  di  valutazione
della conformita', dei loro alti dirigenti e  del  personale  addetto
allo svolgimento di compiti  di  valutazione  della  conformita'.  La
remunerazione degli alti  dirigenti  e  del  personale  addetto  allo
svolgimento di compiti di valutazione della conformita'  non  dipende
dal  numero  di  valutazioni  eseguite  o  dai  risultati   di   tali
valutazioni. 
  9. Gli organismi di valutazione della conformita' sottoscrivono  un
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile, secondo  le
caratteristiche  minime  fissate  con  decreto  del  Ministro   dello
sviluppo economico. Fino all'adozione di tale decreto il massimale di
tale polizza e' non inferiore a euro 1.500.000,00 e si applicano, per
quanto  compatibili,  le  indicazioni  al  riguardo  previste   nella
direttiva del Ministro delle attivita'  produttive  del  19  dicembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 77 del 2 aprile 2003. Detta polizza non e' necessaria nel caso  in
cui l'organismo di valutazione della  conformita'  sia  un  organismo
pubblico. 
  10. Il personale di un organismo di valutazione  della  conformita'
e' tenuto al segreto professionale per tutto  cio'  di  cui  viene  a
conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni  a  norma  dell'allegato
III o di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno,  tranne
che nei confronti delle  autorita'  competenti  dello  Stato  in  cui
esercita le sue attivita'. Sono tutelati i diritti di proprieta'. 
  11. Gli organismi di valutazione della conformita' partecipano alle
attivita' di normalizzazione pertinenti e alle attivita'  del  gruppo
di coordinamento degli organismi notificati, istituito a norma  della
pertinente  normativa  di  armonizzazione  dell'Unione   europea,   o
garantiscono che il loro personale  addetto  alla  valutazione  della
conformita' ne sia informato, e  applicano  come  guida  generale  le
decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo. 
  12. Qualora dimostri la propria conformita'  ai  criteri  stabiliti
nelle  pertinenti  norme  armonizzate  o  in  parti  di  esse  i  cui
riferimenti  sono   stati   pubblicati   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea, un organismo di valutazione della conformita' e'
considerato conforme alle prescrizioni di cui  al  presente  articolo
nella misura in cui le norme  applicabili  armonizzate  coprano  tali
prescrizioni. 
  Art.   14-ter   (Affiliate   e   subappaltatori   degli   organismi
notificati). - 1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti
specifici connessi alla valutazione della conformita' oppure  ricorra
a  un'affiliata,  garantisce  che  il  subappaltatore  o  l'affiliata
rispettino le prescrizioni di cui all'articolo 14-bis e ne informa di
conseguenza il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  l'organismo
nazionale di accreditamento. 
  2. Gli organismi notificati si assumono la completa responsabilita'
delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate, ovunque questi
siano stabiliti. 
  3.  Le  attivita'  possono  essere  subappaltate  o   eseguite   da
un'affiliata solo con il consenso del cliente. 
  4. Gli organismi notificati mantengono a disposizione del Ministero
dello sviluppo economico e dell'organismo nazionale di accreditamento
i documenti pertinenti riguardanti la  valutazione  delle  qualifiche
del subappaltatore o dell'affiliata e del lavoro eseguito  da  questi
ultimi a norma dell'allegato III. 
  Art. 14-quater (Domanda e procedura di  notifica,  modifiche  delle
notifiche  e   contestazione   delle   competenze   degli   organismi
notificati).  -  1.  L'organismo  di  valutazione  della  conformita'
stabilito nel territorio nazionale presenta domanda di autorizzazione
e di notifica al Ministero dello sviluppo economico. 
  2. La domanda di autorizzazione e di notifica  e'  accompagnata  da
una descrizione delle attivita' di valutazione della conformita', del
modulo  o   dei   moduli   di   valutazione   della   conformita'   e
dell'apparecchio per  i  quali  tale  organismo  dichiara  di  essere
competente, nonche' da un certificato  di  accreditamento  rilasciato
dall'organismo  nazionale   di   accreditamento   che   attesta   che
l'organismo  di  valutazione  della  conformita'  e'  conforme   alle
prescrizioni di cui all'articolo 14-bis. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza e notifica  solo
gli organismi di valutazione  della  conformita'  che  soddisfano  le
prescrizioni di cui all'articolo 14-bis  e  notifica  tali  organismi
alla Commissione europea e agli altri  Stati  membri  utilizzando  lo
strumento  elettronico  di  notifica  elaborato   e   gestito   dalla
Commissione. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  pubblica  sul
proprio sito internet i provvedimenti  di  autorizzazione  rilasciati
agli organismi di valutazione della conformita'. 
  4. La notifica include tutti i dettagli riguardanti le attivita' di
valutazione della conformita', il modulo o i  moduli  di  valutazione
della conformita' e l'apparecchio interessato,  nonche'  la  relativa
attestazione di competenza. 
  5.  L'organismo  interessato  puo'  eseguire  le  attivita'  di  un
organismo notificato solo se non sono sollevate  obiezioni  da  parte
della Commissione o degli altri  Stati  membri  entro  due  settimane
dalla notifica. Solo  tale  organismo  e'  considerato  un  organismo
notificato ai fini del presente decreto. 
  6. Il Ministero dello sviluppo economico informa la  Commissione  e
gli altri Stati membri di eventuali modifiche  di  rilievo  apportate
successivamente alla notifica. 
  7. Qualora sulla base della sospensione o del ritiro  del  relativo
certificato di accreditamento o in altro modo  e'  accertato  che  un
organismo notificato non e' piu' conforme alle  prescrizioni  di  cui
all'articolo 14-bis o non adempie  ai  suoi  obblighi,  il  Ministero
dello sviluppo economico limita, sospende o  ritira  la  notifica,  a
seconda dei casi, in funzione della gravita' del mancato rispetto  di
tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi e ne  informa
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri. 
  8. Nei casi di limitazione, sospensione o  ritiro  della  notifica,
oppure di cessazione  dell'attivita'  dell'organismo  notificato,  il
Ministero dello sviluppo economico, sulla base  dei  provvedimenti  a
tal fine assunti dall'organismo nazionale di  accreditamento,  prende
le misure appropriate per garantire che le pratiche di tale organismo
notificato siano evase da un altro organismo notificato o siano messe
a disposizione delle autorita' di notifica e di vigilanza del mercato
responsabili, su loro richiesta. 
  9. In relazione alla competenza della Commissione  ad  indagare  su
tutti i casi in cui abbia dubbi o vengano portati alla sua attenzione
dubbi sulla competenza di un organismo notificato o sull'ottemperanza
di un organismo notificato alle prescrizioni e responsabilita' cui e'
sottoposto, il  Ministero  dello  sviluppo  economico  fornisce  alla
Commissione, su richiesta, tutte le informazioni relative  alla  base
della notifica o del mantenimento della competenza dell'organismo  in
questione. Qualora la Commissione accerti che un organismo notificato
non soddisfa o non soddisfa piu' le prescrizioni per la sua notifica,
il Ministero dello sviluppo economico  adotta  le  misure  correttive
necessarie relativamente al  conseguente  atto  di  esecuzione  della
Commissione e, all'occorrenza, ritira la notifica. 
  Art. 14-quinquies (Obblighi operativi degli organismi notificati  e
ricorsi contro le loro decisioni).  -  1.  Gli  organismi  notificati
eseguono  le  valutazioni  della   conformita'   conformemente   alle
procedure di valutazione della conformita' di cui all'allegato III. 
  2.  Le  valutazioni  della  conformita'  sono  eseguite   in   modo
proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori  economici.
Gli organismi di  valutazione  della  conformita'  svolgono  le  loro
attivita' tenendo debitamente conto delle dimensioni  di  un'impresa,
del  settore  in  cui  opera,  della  sua  struttura,  del  grado  di
complessita' della tecnologia dell'apparecchio in questione  e  della
natura seriale o di massa del processo di produzione.  Nel  far  cio'
rispettano tuttavia il grado di rigore e  il  livello  di  protezione
necessari per la conformita' dell'apparecchio al presente decreto. 
  3. Qualora  un  organismo  notificato  riscontri  che  i  requisiti
essenziali di cui all'allegato I, le norme armonizzate corrispondenti
o  altre  specifiche  tecniche  non  sono  stati  rispettati  da   un
fabbricante,  chiede  a  tale  fabbricante  di  prendere  le   misure
correttive appropriate e non rilascia il certificato. 
  4. Un organismo notificato che nel  corso  del  monitoraggio  della
conformita' successivo al rilascio di un certificato riscontra che un
apparecchio non e' piu' conforme chiede al fabbricante di prendere le
misure correttive opportune e all'occorrenza  sospende  o  ritira  il
certificato. 
  5. Qualora non siano prese misure correttive  o  non  producano  il
risultato richiesto, l'organismo notificato limita, sospende o ritira
i certificati, a seconda dei casi. 
  6. Contro le  decisioni  degli  organismi  notificati  puo'  essere
espletata l'apposita  procedura  di  ricorso  a  tal  fine  istituita
dall'organismo nazionale di accreditamento. 
  Art. 14-sexies (Obbligo di informazione a  carico  degli  organismi
notificati). - 1. Gli organismi  notificati  informano  il  Ministero
dello sviluppo economico e l'organismo nazionale di accreditamento: 
    a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di  un
certificato; 
    b) di qualunque circostanza  che  possa  influire  sull'ambito  o
sulle condizioni della notifica; 
    c) di eventuali richieste di informazioni  che  abbiano  ricevuto
dalle autorita' di vigilanza del mercato in relazione alle  attivita'
di valutazione della conformita'; 
    d) su richiesta, delle attivita' di valutazione della conformita'
eseguite  nell'ambito  della  loro  notifica  e  di  qualsiasi  altra
attivita', incluse quelle transfrontaliere e di subappalto. 
  2.  Gli  organismi  notificati  forniscono  agli  altri   organismi
notificati a norma della direttiva attuata con il  presente  decreto,
le cui attivita' di  valutazione  della  conformita'  sono  simili  o
coprono  gli  stessi  apparecchi,   informazioni   pertinenti   sulle
questioni relative ai risultati negativi e,  su  richiesta,  positivi
delle valutazioni della conformita'. 
  3. Gli organismi notificati partecipano,  direttamente  o  mediante
rappresentanti designati, al sistema di cooperazione e  coordinamento
tra organismi notificati istituito dalla Commissione europea a  norma
della direttiva attuata con il presente  decreto  ed  ai  lavori  del
relativo gruppo settoriale di organismi notificati.»; 
    aa) all'articolo 16, il comma 2 e' sostituito dal  seguente:  «2.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le tariffe  per
l'attivita' di cui all'articolo 14, comma 1, ad esclusione di  quelle
relative alle attivita'  svolte  dall'organismo  unico  nazionale  di
accreditamento, nonche' i termini e le modalita' di versamento  delle
medesime tariffe.»; 
    bb) l'articolo 17 e' abrogato; 
    cc) l'articolo 18 e' abrogato, ferma restando  l'abrogazione  del
decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, ivi contenuta; 
    dd) all'articolo 19 i commi da 2 a 6 sono abrogati e il comma  1,
e' sostituito dal seguente:  «1.  Le  apparecchiature  oggetto  della
direttiva 2004/108/CE immesse sul mercato prima del  20  aprile  2016
conformemente alla medesima direttiva 2004/108/CE  ed  alle  relative
disposizioni  nazionali  di  attuazione  possono   essere   messi   a
disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente.»; 
    ee) gli allegati I, II, III e IV, sono sostituiti dagli  allegati
I, II, III e IV di cui all'allegato A al presente decreto; 
    ff) gli allegati V, VI, VII, VIII e IX sono abrogati. 
 
            AVVERTENZA 
 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
            Per gli atti  dell'Unione  europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
            Note alle premesse: 
 
            L'art. 76 della Costituzione stabilisce  che  l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
            L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,  al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            Il testo dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
            "Art. 14. Decreti legislativi. 
            1. I decreti legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi
          dell'articolo  76  della  Costituzione  sono  emanati   dal
          Presidente  della  Repubblica  con  la   denominazione   di
          «decreto legislativo» e con l'indicazione,  nel  preambolo,
          della  legge  di  delegazione,  della   deliberazione   del
          Consiglio  dei  ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione. 
            2. L'emanazione del  decreto  legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
            3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce   ad   una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
            4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto   per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.". 
            La direttiva 2014/30/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente l'armonizzazione  delle  legislazioni
          degli   Stati   membri   relative    alla    compatibilita'
          elettromagnetica (rifusione) (Testo rilevante ai  fini  del
          SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 29 marzo 2014, n. L 96. 
            Il testo degli articoli 31 e 32 della legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2013,  n.  3,
          cosi' recita: 
            "Art.  31.  Procedure  per  l'esercizio   delle   deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione europea 
            1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la
          legge di  delegazione  europea  per  il  recepimento  delle
          direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il
          termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento
          indicato in ciascuna delle direttive; per le  direttive  il
          cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di
          entrata in  vigore  della  legge  di  delegazione  europea,
          ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo  adotta  i
          decreti legislativi di recepimento  entro  tre  mesi  dalla
          data di entrata in vigore  della  medesima  legge;  per  le
          direttive che non prevedono un termine di  recepimento,  il
          Governo adotta i relativi decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          delegazione europea. 
            2. I decreti  legislativi  sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
            3. La legge di delegazione europea indica le direttive in
          relazione alle quali sugli schemi dei  decreti  legislativi
          di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle  competenti
          Commissioni parlamentari della Camera dei  deputati  e  del
          Senato della Repubblica. In tal caso gli schemi dei decreti
          legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri
          pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e  al
          Senato della Repubblica affinche' su di essi  sia  espresso
          il  parere  delle  competenti   Commissioni   parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 9 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1  o  5  o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
            4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento
          delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono
          corredati della relazione tecnica di cui  all'articolo  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su  di  essi
          e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
          competenti per i profili finanziari. Il  Governo,  ove  non
          intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
          riferimento   all'esigenza   di   garantire   il   rispetto
          dell'articolo  81,  quarto   comma,   della   Costituzione,
          ritrasmette alle Camere i testi,  corredati  dei  necessari
          elementi   integrativi   d'informazione,   per   i   pareri
          definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per  i
          profili finanziari, che devono essere espressi entro  venti
          giorni. 
            5. Entro ventiquattro  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
            6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4  il  Governo
          puo' adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  di
          decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1,  al  fine
          di  recepire  atti  delegati  dell'Unione  europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla legge di delegazione europea. 
            7. I decreti legislativi di recepimento  delle  direttive
          previste dalla legge di delegazione europea,  adottati,  ai
          sensi dell'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,
          nelle materie di competenza  legislativa  delle  regioni  e
          delle province autonome, si  applicano  alle  condizioni  e
          secondo le procedure di cui all'articolo 41, comma 1. 
            8. I decreti legislativi adottati ai sensi  dell'articolo
          33 e attinenti a materie di  competenza  legislativa  delle
          regioni  e  delle  province  autonome  sono  emanati   alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
            9. Il Governo, quando non intende conformarsi  ai  pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive, ritrasmette i testi, con le sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni, alla Camera dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere." 
            "Art. 32. Principi e criteri direttivi generali di delega
          per l'attuazione del diritto dell'Unione europea 
            1. Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri  direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
          a) le amministrazioni direttamente  interessate  provvedono
             all'attuazione dei decreti legislativi con le  ordinarie
             strutture amministrative,  secondo  il  principio  della
             massima  semplificazione  dei   procedimenti   e   delle
             modalita'  di  organizzazione  e  di   esercizio   delle
             funzioni e dei servizi; 
          b) ai fini di un migliore coordinamento con  le  discipline
             vigenti  per  i  singoli   settori   interessati   dalla
             normativa da  attuare,  sono  introdotte  le  occorrenti
             modificazioni alle discipline stesse,  anche  attraverso
             il  riassetto  e  la   semplificazione   normativi   con
             l'indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,  fatti
             salvi  i   procedimenti   oggetto   di   semplificazione
             amministrativa   ovvero   le    materie    oggetto    di
             delegificazione; 
          c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea
             non possono prevedere l'introduzione o  il  mantenimento
             di livelli di  regolazione  superiori  a  quelli  minimi
             richiesti dalle direttive stesse, ai sensi dell'articolo
             14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della  legge  28
             novembre 2005, n. 246; 
          d) al  di  fuori  dei  casi  previsti  dalle  norme  penali
             vigenti,  ove  necessario  per  assicurare  l'osservanza
             delle disposizioni contenute  nei  decreti  legislativi,
             sono previste sanzioni amministrative e  penali  per  le
             infrazioni alle  disposizioni  dei  decreti  stessi.  Le
             sanzioni   penali,    nei    limiti,    rispettivamente,
             dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto  fino  a
             tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta,
             solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano  a
             pericolo interessi costituzionalmente protetti. In  tali
             casi sono previste:  la  pena  dell'ammenda  alternativa
             all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
             danneggino l'interesse protetto;  la  pena  dell'arresto
             congiunta a quella dell'ammenda per  le  infrazioni  che
             rechino un danno di particolare gravita'. Nelle predette
             ipotesi, in luogo dell'arresto e  dell'ammenda,  possono
             essere previste anche le  sanzioni  alternative  di  cui
             agli articoli 53 e seguenti del decreto  legislativo  28
             agosto 2000,  n.  274,  e  la  relativa  competenza  del
             giudice  di  pace.  La   sanzione   amministrativa   del
             pagamento di una somma non inferiore a 150  euro  e  non
             superiore a 150.000 euro e' prevista per  le  infrazioni
             che ledono o espongono a pericolo interessi  diversi  da
             quelli indicati dalla presente lettera. Nell'ambito  dei
             limiti minimi e massimi previsti, le  sanzioni  indicate
             dalla  presente  lettera  sono  determinate  nella  loro
             entita',  tenendo  conto  della  diversa   potenzialita'
             lesiva dell'interesse protetto che  ciascuna  infrazione
             presenta in astratto, di specifiche  qualita'  personali
             del colpevole, comprese quelle che impongono particolari
             doveri di prevenzione, controllo  o  vigilanza,  nonche'
             del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo'  recare
             al colpevole ovvero alla  persona  o  all'ente  nel  cui
             interesse egli agisce.  Ove  necessario  per  assicurare
             l'osservanza delle disposizioni  contenute  nei  decreti
             legislativi,   sono   previste   inoltre   le   sanzioni
             amministrative accessorie della sospensione fino  a  sei
             mesi e, nei casi piu' gravi, della privazione definitiva
             di  facolta'  e  diritti  derivanti   da   provvedimenti
             dell'amministrazione, nonche' sanzioni penali accessorie
             nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine
             e' prevista la  confisca  obbligatoria  delle  cose  che
             servirono o furono  destinate  a  commettere  l'illecito
             amministrativo o il reato previsti dai medesimi  decreti
             legislativi,   nel   rispetto   dei   limiti   stabiliti
             dall'articolo 240, terzo  e  quarto  comma,  del  codice
             penale e dall'articolo 20 della legge 24 novembre  1981,
             n. 689, e successive modificazioni. Entro  i  limiti  di
             pena  indicati  nella  presente  lettera  sono  previste
             sanzioni   anche   accessorie   identiche    a    quelle
             eventualmente gia' comminate  dalle  leggi  vigenti  per
             violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
             infrazioni alle disposizioni  dei  decreti  legislativi.
             Nelle materie di cui  all'articolo  117,  quarto  comma,
             della  Costituzione,  le  sanzioni  amministrative  sono
             determinate dalle regioni; 
          e) al recepimento di direttive o  all'attuazione  di  altri
             atti  dell'Unione  europea  che  modificano   precedenti
             direttive o atti gia' attuati con legge  o  con  decreto
             legislativo si procede, se la modificazione non comporta
             ampliamento  della  materia  regolata,   apportando   le
             corrispondenti modificazioni alla  legge  o  al  decreto
             legislativo di attuazione della  direttiva  o  di  altro
             atto modificato; 
          f) nella  redazione  dei   decreti   legislativi   di   cui
             all'articolo  31  si   tiene   conto   delle   eventuali
             modificazioni  delle   direttive   dell'Unione   europea
             comunque  intervenute  fino  al  momento  dell'esercizio
             della delega; 
          g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze  tra
             amministrazioni diverse o comunque  siano  coinvolte  le
             competenze di piu' amministrazioni  statali,  i  decreti
             legislativi individuano, attraverso  le  piu'  opportune
             forme  di  coordinamento,  rispettando  i  principi   di
             sussidiarieta', differenziazione,  adeguatezza  e  leale
             collaborazione e le competenze  delle  regioni  e  degli
             altri enti territoriali, le procedure per  salvaguardare
             l'unitarieta' dei processi decisionali, la  trasparenza,
             la celerita', l'efficacia e  l'economicita'  nell'azione
             amministrativa e la chiara individuazione  dei  soggetti
             responsabili; 
          h) qualora non siano  di  ostacolo  i  diversi  termini  di
             recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico   decreto
             legislativo  le  direttive  che  riguardano  le   stesse
             materie o che comunque comportano modifiche degli stessi
             atti normativi; 
          i) e' assicurata la parita' di  trattamento  dei  cittadini
             italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati  membri
             dell'Unione europea e non puo' essere previsto  in  ogni
             caso   un   trattamento   sfavorevole   dei    cittadini
             italiani.". 
            Il testo dell'articolo 1 e l'allegato  B  della  legge  9
          luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2014),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
            "Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione di  direttive
          europee 
            1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo   le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
            2. I termini per l'esercizio  delle  deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
            3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti  attuazione
          delle direttive elencate nell'allegato B, nonche',  qualora
          sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli  relativi
          all'attuazione delle direttive  elencate  nell'allegato  A,
          sono trasmessi,  dopo  l'acquisizione  degli  altri  pareri
          previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al  Senato
          della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il
          parere dei competenti organi parlamentari. 
            4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
          non riguardano l'attivita' ordinaria delle  amministrazioni
          statali o regionali possono  essere  previste  nei  decreti
          legislativi recanti  attuazione  delle  direttive  elencate
          negli allegati  A  e  B  nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi di attuazione delle  direttive
          stesse; alla relativa  copertura,  nonche'  alla  copertura
          delle    minori     entrate     eventualmente     derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
            "Allegato B 
            (articolo 1, comma 1) 
            1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 luglio 2010, relativa alle norme di qualita' e  sicurezza
          degli organi  umani  destinati  ai  trapianti  (termine  di
          recepimento 27 agosto 2012); 
            2) 2012/25/UE direttiva di esecuzione della  Commissione,
          del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative
          per lo scambio tra Stati membri di organi  umani  destinati
          ai trapianti (termine di recepimento 10 aprile 2014); 
            3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di sicurezza e di
          salute relative all'esposizione dei  lavoratori  ai  rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (campi  elettromagnetici)
          (ventesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16,
          paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e  che  abroga  la
          direttiva 2004/40/CE  (termine  di  recepimento  1º  luglio
          2016); 
            4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi  di
          informazione  e  che  sostituisce   la   decisione   quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
            5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 ottobre 2013, relativa al diritto  di  avvalersi  di  un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
            6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22  ottobre  2013,   recante   modifica   della   direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
            7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del  22  ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
            8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da  diporto  e
          alle moto  d'acqua  e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 novembre 2013, relativa a talune  responsabilita'  dello
          Stato  di  bandiera  ai   fini   della   conformita'   alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            10) 2013/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
            11) 2013/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
            12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5  dicembre  2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
            13) 2014/17/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
            14) 2014/27/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
            15) 2014/28/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            16) 2014/29/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            17) 2014/30/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            18) 2014/31/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            19) 2014/32/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            20) 2014/34/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
            21) 2014/35/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
            22) 2014/36/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
            23) 2014/41/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
            24) 2014/48/UE del Consiglio,  del  24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            25) 2014/49/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
            26) 2014/50/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
            27) 2014/51/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
            28) 2014/52/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
            29) 2014/53/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
            30) 2014/54/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
            31) 2014/55/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
            32) 2014/56/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
            33) 2014/57/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
            34) 2014/58/UE direttiva di esecuzione della Commissione,
          del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva
          2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  un
          sistema per la tracciabilita'  degli  articoli  pirotecnici
          (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
            35) 2014/59/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
            36) 2014/60/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
            37) 2014/61/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
            38) 2014/62/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
            39) 2014/63/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
            40) 2014/65/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
            41) 2014/66/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
            42) 2014/67/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
            43) 2014/68/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
            44) 2014/86/UE del Consiglio, dell'8 luglio 2014, e  (UE)
          2015/121  del  Consiglio,  del  27  gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            45) 2014/87/Euratom del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
            46) 2014/89/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
            47) 2014/91/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
            48) 2014/94/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
            49) 2014/95/UE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
            50) 2014/100/UE della Commissione, del 28  ottobre  2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
            51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
            52) 2014/107/UE  del  Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
            53) 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014,  che
          attua  l'accordo   europeo   concernente   taluni   aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
            54) (UE) 2015/13 direttiva  delegata  della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
            55) (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11 marzo 2015, che modifica  la  direttiva  2001/18/CE
          per quanto concerne la possibilita' per gli Stati membri di
          limitare   o   vietare   la   coltivazione   di   organismi
          geneticamente modificati (OGM) sul loro  territorio  (senza
          termine di recepimento); 
            56) (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio,
          dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare   lo   scambio
          transfrontaliero  di  informazioni  sulle   infrazioni   in
          materia di sicurezza stradale  (termine  di  recepimento  6
          maggio 2015).". 
            Il  decreto  legislativo  6  novembre   2007,   n.   194,
          modificato nel  titolo  dal  presente  decreto  (Attuazione
          della direttiva 2004/108/CE  relativa  alla  compatibilita'
          elettromagnetica,  e  della  direttiva  2014/30/UE  del  26
          febbraio   2014,   concernente    l'armonizzazione    delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne  dispone
          l'abrogazione) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  9
          novembre 2007, S.O. n. 228. 
            Il  regolamento  (CE)   09/07/2008,   n.   765/2008   del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  pone  norme  in
          materia di  accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per
          quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  e  che
          abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
 
            Note all'art. 1: 
            Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre 2007,
          n. 194, come modificato dal presente decreto, si veda nelle
          note alle premesse. 
            Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  194,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Art. 1. Oggetto e ambito d'applicazione 
            1.  Il  presente  decreto  disciplina  la  compatibilita'
          elettromagnetica     delle     apparecchiature     definite
          all'articolo   3   e   prescrive   la   conformita'   delle
          apparecchiature a un  livello  adeguato  di  compatibilita'
          elettromagnetica. 
            2. Il presente decreto non si applica: 
          a) alle   apparecchiature   radio   e   ai   terminali   di
             telecomunicazioni  oggetto  del  decreto  legislativo  9
             maggio 2001, n.  269,  di  recepimento  della  direttiva
             1999/5/CE; 
          b) ai prodotti aeronautici, parti e pertinenze  di  cui  al
             regolamento (CE) n. 216/2008 del  Parlamento  europeo  e
             del Consiglio, del  20  febbraio  2008,  recante  regole
             comuni  nel  settore   dell'aviazione   civile   e   che
             istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea,  e
             che abroga la direttiva  91/670/CEE  del  Consiglio,  il
             regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE; 
          c) alle apparecchiature radio utilizzate  da  radioamatori,
             ai    sensi    delle    disposizioni    relative    alle
             radiocomunicazioni    adottate    nel    quadro    della
             costituzione    dell'Unione     internazionale     delle
             telecomunicazioni  e   della   convenzione   dell'Unione
             internazionale delle telecomunicazioni, a meno che  tali
             apparecchiature siano messe a disposizione sul  mercato;
             a tale fine i  kit  di  componenti  destinati  a  essere
             assemblati da radioamatori e le apparecchiature messe  a
             disposizione sul mercato nonche' modificate e utilizzate
             da radioamatori  non  sono  considerati  apparecchiature
             messe a disposizione sul mercato; 
            c-bis) ai kit di valutazione su misura per professionisti
          destinati ad essere utilizzati unicamente in  strutture  di
          ricerca e sviluppo a tali fini. 
            3.   Il   presente   decreto   non   si   applica    alle
          apparecchiature  che  per  loro  natura  e  per   le   loro
          caratteristiche fisiche: 
          a) sono  incapaci  di  generare  o  contribuire   emissioni
             elettromagnetiche che superano  un  livello  compatibile
             con  il  regolare  funzionamento  delle  apparecchiature
             radio e di telecomunicazione e di altre apparecchiature; 
          b) funzionano   senza   deterioramento   inaccettabile   in
             presenza    delle    perturbazioni     elettromagnetiche
             abitualmente derivanti dall'uso al quale sono destinate. 
            4. Qualora, per le apparecchiature di cui all'articolo 3,
          i  requisiti  essenziali  indicati  all'allegato   I   sono
          interamente  o  parzialmente  stabiliti  in  maniera   piu'
          specifica  da  altre  direttive  dell'Unione  europea,   il
          presente decreto legislativo non  si  applica;  esso  cessa
          comunque  di  applicarsi  a   decorrere   dalla   data   di
          recepimento  di  dette  direttive,   con   riferimento   ai
          requisiti essenziali dalle stesse definiti. 
            5. Il presente decreto non incide sull'applicazione della
          legislazione dell'Unione europea o nazionale che disciplina
          la sicurezza delle apparecchiature.". 
            Il  testo  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n. 194, citato  nelle  note  alle  premesse,
          cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: 
            "Art. 3. Definizioni. 
            1. Ai fini del presente decreto, s'intende per: 
          a) apparecchiatura: ogni apparecchio o impianto fisso; 
          b) apparecchio: ogni dispositivo finito o  combinazione  di
             dispositivi finiti, messo  a  disposizione  sul  mercato
             come   unita'   funzionale    indipendente,    destinato
             all'utilizzatore   finale   e    che    puo'    generare
             perturbazioni elettromagnetiche o il  cui  funzionamento
             puo' subire  gli  effetti  di  tali  perturbazioni,  ivi
             compresi: 
            1)  i  componenti  o  sottounita'  destinati  ad   essere
          integrati in un apparecchio dall' utilizzatore finale e che
          possono generare perturbazioni elettromagnetiche o  il  cui
          funzionamento   puo'   subire   gli   effetti    di    tali
          perturbazioni; 
            2) gli impianti mobili definiti come una combinazione  di
          apparecchi ed eventualmente altri dispositivi, destinata ad
          essere spostata e utilizzata in ubicazioni diverse; 
          c) impianto  fisso:   una   combinazione   particolare   di
             apparecchi di  vario  tipo  ed  eventualmente  di  altri
             dispositivi, che sono assemblati, installati e destinati
             ad essere utilizzati in  modo  permanente  in  un  luogo
             prestabilito; 
          d) compatibilita'    elettromagnetica:    l'idoneita'    di
             un'apparecchiatura a  funzionare  nel  proprio  ambiente
             elettromagnetico in modo soddisfacente e senza produrre,
             in  altre  apparecchiature  e  nello  stesso   ambiente,
             perturbazioni elettromagnetiche inaccettabili; 
          e) perturbazione    elettromagnetica:     ogni     fenomeno
             elettromagnetico che puo' alterare il  funzionamento  di
             un'apparecchiatura; una  perturbazione  elettromagnetica
             puo' essere costituita da un rumore elettromagnetico, da
             un segnale non desiderato o da una alterazione del mezzo
             stesso di propagazione; 
          f) immunita':   l'idoneita'   di    un'apparecchiatura    a
             funzionare normalmente senza deterioramento in  presenza
             di una perturbazione elettromagnetica; 
          g) scopi di sicurezza: scopi di preservazione della vita  e
             della salute umana o dei beni; 
          h) ambiente  elettromagnetico:  il  complesso  di  tutti  i
             fenomeni elettromagnetici osservabili in un  determinato
             luogo; 
            h-bis) messa a disposizione sul mercato: la fornitura  di
          un apparecchio per la distribuzione, il consumo o l'uso nel
          mercato dell'Unione nel corso di un'attivita'  commerciale,
          a titolo oneroso o gratuito; 
            h-ter)  immissione  sul  mercato:  la   prima   messa   a
          disposizione sul mercato dell'Unione di un apparecchio; 
            h-quater) fabbricante: una persona fisica o giuridica che
          fabbrica  un  apparecchio,  o  che  lo  fa   progettare   o
          fabbricare,  e  commercializza  tale  apparecchio  con   il
          proprio nome o marchio commerciale; 
            h-quinquies)  rappresentante  autorizzato:  una   persona
          fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da
          un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire
          a suo nome in relazione a determinati compiti; 
            h-sexies) importatore:  la  persona  fisica  o  giuridica
          stabilita nell'Unione che immette sul  mercato  dell'Unione
          un apparecchio originario di un paese terzo; 
            h-septies) distributore: la persona  fisica  o  giuridica
          presente nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante
          e dall'importatore, che mette a disposizione un apparecchio
          sul mercato; 
            h-octies)  operatori  economici:   il   fabbricante,   il
          rappresentante    autorizzato,    l'importatore    e     il
          distributore; 
            h-nonies) specifica tecnica: un documento che prescrive i
          requisiti tecnici che l'apparecchiatura deve soddisfare; 
          i) norma  armonizzata:  la   norma   armonizzata   di   cui
             all'articolo 2, punto 1,  lettera  c),  del  regolamento
             (UE) n. 1025/2012; 
            i-bis)  accreditamento:  accreditamento  quale   definito
          all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
            i-ter) organismo nazionale di  accreditamento:  organismo
          nazionale di accreditamento di cui  all'articolo  2,  punto
          11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 
            i-quater) valutazione della conformita': il processo atto
          a dimostrare il rispetto  dei  requisiti  essenziali  della
          presente direttiva relativi a un apparecchio; 
            i-quinquies) organismo di valutazione della  conformita':
          un organismo che  svolge  attivita'  di  valutazione  della
          conformita', fra  cui  tarature,  prove,  certificazioni  e
          ispezioni; 
            i-sexies) richiamo: qualsiasi misura volta a ottenere  la
          restituzione di un apparecchio gia'  messo  a  disposizione
          dell'utilizzatore finale; 
            i-septies) ritiro: qualsiasi misura volta a  impedire  la
          messa a disposizione sul mercato di un apparecchio presente
          nella catena di fornitura; 
            i-octies) normativa  di  armonizzazione  dell'Unione:  la
          normativa dell'Unione che armonizza le  condizioni  per  la
          commercializzazione dei prodotti; 
            i-nonies) marcatura CE: una marcatura mediante  la  quale
          il fabbricante indica  che  l'apparecchio  e'  conforme  ai
          requisiti  applicabili   stabiliti   nella   normativa   di
          armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione; 
          l) (abrogata); 
          m) (abrogata); 
          n) radioamatore: persona debitamente  autorizzata,  che  si
             interessa alla tecnica della radioelettricita' a  titolo
             esclusivamente personale e senza  scopo  di  lucro,  che
             partecipa al servizio di radiocomunicazione  «d'amatore»
             avente    per    oggetto    l'istruzione    individuale,
             l'intercomunicazione e gli studi tecnici.". 
            Il testo dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 6
          novembre  2007,  n.  194,  come  modificato  dal   presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Art. 4. Messa a disposizione  sul  mercato  o  messa  in
          servizio. 
            1. Sono messe a  disposizione  sul  mercato  o  messe  in
          servizio soltanto le apparecchiature che risultano conformi
          alle disposizioni del presente decreto legislativo,  quando
          installate   correttamente,   sottoposte   ad   appropriata
          manutenzione  ed   utilizzate   conformemente   alla   loro
          destinazione.". 
            Il testo dell'articolo 12 del citato decreto  legislativo
          6 novembre 2007,  n.  194,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Art. 12. Funzioni delle autorita' competenti e procedura
          a livello  nazionale  per  gli  apparecchi  che  presentano
          rischi 
            1. Le autorita' competenti, nell'ambito delle  rispettive
          attribuzioni, hanno i seguenti compiti: 
          a) controllare le apparecchiature  immesse  nel  mercato  o
             messe in servizio  per  verificarne  la  rispondenza  ai
             requisiti essenziali di cui all'articolo 7; 
          b) individuare     situazioni      di      incompatibilita'
             elettromagnetica, al fine  della  loro  risoluzione,  in
             particolare nei casi di radiodisturbi; 
          c) adottare le misure di cui all'articolo 13  e  informarne
             la Commissione europea. 
            2. Al fine di  agevolare  l'attivita'  di  vigilanza,  il
          responsabile dell'immissione degli apparecchi nel mercato o
          il  responsabile  dell'installazione  dell'impianto   fisso
          predispone  e  mantiene  a  disposizione  delle   autorita'
          competenti  la  documentazione   rispettivamente   indicata
          nell'allegato IV e nell'allegato I, punto 2, per 10 anni  a
          decorrere dalla data di fabbricazione  o  di  installazione
          dell'ultima apparecchiatura del tipo in questione. 
            3.  Al  fine   di   verificare   la   conformita'   delle
          apparecchiature  alle  prescrizioni  del  presente  decreto
          legislativo, le  autorita'  competenti  hanno  facolta'  di
          disporre  verifiche   e   controlli.   Restano   ferme   le
          disposizioni in materia di vigilanza di cui al comma 4. 
            4. Per le apparecchiature immesse nel mercato o messe  in
          servizio, le verifiche e i controlli di cui al comma 3 sono
          effettuati,  anche  con  metodo  a  campione,   presso   il
          fabbricante  o  il  suo  rappresentante  autorizzato,   gli
          importatori, i grossisti, i commercianti, ovvero presso gli
          impianti fissi,  e  presso  gli  utilizzatori  in  caso  di
          perturbazioni alle  reti  o  ai  servizi  di  comunicazione
          elettronica.  A  tale  fine  e'  consentito  alle   persone
          incaricate: 
          a) l'accesso   ai   luoghi   di    fabbricazione    o    di
             immagazzinamento     degli     apparecchi      destinati
             all'immissione nel mercato comunitario; 
          b) l'accesso agli impianti fissi; 
          c) l'acquisizione  di  tutte  le  informazioni   necessarie
             all'accertamento; 
          d) il prelievo di campioni, a titolo gratuito,  secondo  le
             disposizioni  di  cui  all'articolo  47  della  legge  6
             febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni, presso
             la catena di commercializzazione,  per  l'esecuzione  di
             esami e prove; 
          e) l'esame   della   documentazione   in    possesso    del
             responsabile   dell'immissione   dell'apparecchio    nel
             mercato   o    del    responsabile    dell'installazione
             dell'impianto fisso. 
            5. Nel caso di cui al comma 4, lettera  d),  i  risultati
          delle   verifiche   e   dei   controlli   sono   comunicati
          all'interessato entro il  termine  di  novanta  giorni  dal
          prelievo. 
            6. Il responsabile dell'immissione  dell'apparecchio  nel
          mercato e' tenuto al pagamento delle spese per l'esecuzione
          delle  prove,  qualora  sia  stato  accertato  il   mancato
          rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I.  I
          campioni,   per   i   quali   non   sono   state   rilevate
          irregolarita', sono restituiti  entro  novanta  giorni  dal
          prelievo. 
            7. Le autorita' competenti, nell'ambito delle  rispettive
          attribuzioni  ed  in  coordinamento  tra  loro,   cooperano
          nell'attuazione  delle  verifiche  e  dei  controlli  e  si
          avvalgono delle strutture  tecniche  esistenti  presso  gli
          organismi notificati. 
            8. Nel caso in cui le autorita' di vigilanza del  mercato
          di cui all'articolo 2 hanno motivi sufficienti per ritenere
          che  un  apparecchio  disciplinato  dal  presente   decreto
          presenta un rischio per gli aspetti  della  protezione  del
          pubblico interesse di cui al  presente  decreto  effettuano
          una valutazione dell'apparecchio  interessato  che  investe
          tutte  le  prescrizioni  pertinenti  di  cui  al   presente
          decreto. A tal fine, gli  operatori  economici  interessati
          cooperano ove necessario con le autorita' di vigilanza  del
          mercato. 
            9. Se nel corso della valutazione di cui al  comma  8  il
          Ministero   dello   sviluppo   economico    conclude    che
          l'apparecchio  non  rispetta  le  prescrizioni  di  cui  al
          presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione   delle
          sanzioni di cui  all'articolo  15,  chiede  tempestivamente
          all'operatore economico interessato di  adottare  tutte  le
          misure correttive del caso al fine di rendere l'apparecchio
          conforme alle suddette prescrizioni oppure di  ritirarlo  o
          di richiamarlo dal mercato entro un termine  ragionevole  e
          proporzionato alla natura del rischio, a seconda dei casi. 
            10. Le  autorita'  di  vigilanza  del  mercato  informano
          l'organismo notificato competente delle valutazioni di  cui
          ai commi 8 e 9.  L'articolo  21  del  regolamento  (CE)  n.
          765/2008 si applica alle misure di cui al comma 8 e 9. 
            11. Nel caso in cui ritiene  che  l'inadempienza  non  e'
          ristretta  al  territorio  nazionale,  il  Ministero  dello
          sviluppo economico informa la  Commissione  europea  e  gli
          altri Stati membri dell'Unione europea dei risultati  della
          valutazione   e   dei   provvedimenti   che   ha    chiesto
          all'operatore economico di prendere. L'operatore  economico
          prende tutte le opportune misure correttive  nei  confronti
          di  tutti  gli  apparecchi  interessati  che  ha  messo   a
          disposizione sull'intero mercato dell'Unione.". 
            Il testo dell'articolo 16 del citato decreto  legislativo
          6 novembre 2007,  n.  194,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Art. 16. Disposizioni finanziarie 
            1. Alle attivita' di  designazione  e  di  rinnovo  degli
          organismi di cui all'articolo 14, ai  controlli  successivi
          sui medesimi  organismi  ed  ai  controlli  successivi  dei
          prodotti sul mercato, si applicano le disposizioni  di  cui
          all'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
            2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono
          stabilite le tariffe per l'attivita'  di  cui  all'articolo
          14,  comma  1,  ad  esclusione  di  quelle  relative   alle
          attivita'  svolte   dall'organismo   unico   nazionale   di
          accreditamento,  nonche'  i  termini  e  le  modalita'   di
          versamento delle medesime tariffe. 
            3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto  non   devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
            4.  Le   amministrazioni   competenti   provvedono   agli
          adempimenti  ivi  previsti  con  le   dotazioni   umane   e
          strumentali disponibili a legislazione vigente.". 
            Gli articoli 17 (Norme di rinvio) e 18 (Entrata in vigore
          e abrogazioni) del citato decreto  legislativo  6  novembre
          2007, n. 194, abrogati dal  presente  decreto,  sono  stati
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  9  novembre  2007,  n.
          261, S.O. 
            Il  decreto  legislativo  12  novembre   1996,   n.   615
          (Attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del  3
          maggio   1989,   in   materia   di   ravvicinamento   delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita' elettromagnetica,  modificata  ed  integrata
          dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992,
          dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio  1993
          e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio  del  29  ottobre
          1993) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  6  dicembre
          1996, n. 286, S.O. 
            Il testo dell'articolo 19 del citato decreto  legislativo
          6 novembre 2007,  n.  194,  come  modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
            "Art. 19. Disposizioni transitorie e finali 
            1. Le apparecchiature oggetto della direttiva 2004/108/CE
          immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016  conformemente
          alla  medesima  direttiva  2004/108/CE  ed  alle   relative
          disposizioni nazionali di attuazione possono essere messi a
          disposizione  del  mercato  o  messe  in   servizio   anche
          successivamente. 
            2. (abrogato). 
            3. (abrogato). 
            4. (abrogato). 
            5. (abrogato). 
            6. (abrogato).". 
            Note all'art. 2: 
            Per il testo dell'articolo 16 del decreto  legislativo  6
          novembre 2007, n. 194 si veda nelle note all'articolo 1. 
            La direttiva 2004/108/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio concernente il ravvicinamento delle  legislazioni
          degli   Stati   membri   relative    alla    compatibilita'
          elettromagnetica e che abroga la  direttiva  89/336/CEE  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 31 dicembre 2004, n. L 390. 
            Per i riferimenti normativi della  direttiva  2014/30/UE,
          si veda nelle note alle premesse. 
            Note all'art. 4: 
            Per i riferimenti normativi della  direttiva  2014/30/UE,
          si veda nelle note alle premesse.