Art. 3 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto di cui all'articolo 15  del  decreto  legislativo  29
dicembre 1992, n. 517,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla  Commissione
europea il testo delle disposizioni di  cui  al  presente  decreto  e
delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel
settore disciplinato dal decreto medesimo. 
  3. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed  amministrative
in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 2009/23/CE, ovvero alla
direttiva 90/384/CEE codificata in  tale  direttiva,  abrogata  dalla
direttiva 2014/31/UE, si intendono fatti a quest'ultima  direttiva  e
sono letti secondo la tavola di concordanza di  cui  all'allegato  VI
alla direttiva stessa. 
 
            NOTE ALL'ARTICOLO 3 
            I riferimenti al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.
          517, sono riportati nelle note alle premesse. 
            La direttiva 2009/23/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio   relativa   agli   strumenti   per   pesare    a
          funzionamento  non  automatico  (Versione  codificata)   e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 16 maggio 2009, n. L 122. 
            La direttiva 90/384/CEE del Consiglio sull'armonizzazione
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  in  materia   di
          strumenti per pesare  a  funzionamento  non  automatico  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 20 luglio 1990, n. L 189. 
            Per i riferimenti normativi della direttiva 2014/31/UE si
          vedano le note alle premesse.