Art. 2
Allineamento banche dati
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 156, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, con riferimento ai contratti della
tipologia altri clienti domestici attivi al 1° gennaio 2016:
a) Acquirente Unico S.p.a. trasmette all'Agenzia delle entrate,
secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i succitati
organi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, le
informazioni relative ai contratti rese disponibili ai sensi della
deliberazione dell'Autorita' n. 628/2015/R/EEL del 17 dicembre 2015;
b) l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni
disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria,
individua i contratti della tipologia altri clienti domestici per i
quali il luogo di fornitura corrisponde alla residenza
dell'intestatario e ne comunica gli estremi all'Acquirente Unico
S.p.a., secondo modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali;
c) entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Agenzia delle entrate
trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le informazioni di cui alla
lettera b) aggiornate sulla base delle variazioni di residenza
intervenute nel periodo, con le modalita' e i contenuti definiti
d'intesa fra i succitati organi, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali, ai sensi della stessa lettera b);
d) Acquirente Unico S.p.a. rende disponibili alle imprese
elettriche, tramite il Sistema informativo integrato, le informazioni
di cui alla lettera c), entro il 7 novembre di ogni anno.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette ad Acquirente Unico S.p.a.,
secondo tempi, modalita' e contenuti definiti d'intesa fra i
succitati organi, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto:
a) le informazioni sui soggetti che risultano aver presentato la
dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' la dichiarazione della sussistenza di altra utenza elettrica
per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia' tenuto al
pagamento;
b) le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica, come definita dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, individuati
dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, nei cui confronti
non si deve procedere all'addebito sulle fatture per energia
elettrica, in quanto il pagamento e' stato effettuato con altre
modalita', ovvero, in quanto almeno uno dei componenti della famiglia
anagrafica risulta esente dal pagamento ai sensi dell'articolo 1,
comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, o per effetto di
Convenzioni internazionali;
c) le variazioni intervenute nei dati di cui alle lettere a) e
b).
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 1, commi 153 e 156 , della
citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note
alle premesse.
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' il
seguente:
«Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti
anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone
legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita',
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed
aventi dimora abituale nello stesso comune.
2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da
una sola persona.».
- Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.