Art. 4
Riversamento dei canoni incassati
1. Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone
sono riversate mediante versamento unitario di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, utilizzando i codici istituiti dall'Agenzia delle
entrate, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso
e, comunque, l'intero canone riscosso e' riversato entro il 20
dicembre di ciascun anno. Ai fini del rispetto della scadenza del 20
dicembre di cui al presente comma si intendono per riscosse le somme
incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di
dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza
indicazione da parte dell'utente dell'imputazione delle somme pagate,
l'imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica. Il
pagamento parziale della fattura e' effettuato secondo le modalita'
gia' ordinariamente definite dalle imprese elettriche per i pagamenti
parziali, indicando l'imputazione nella causale di versamento.
3. In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura per
la parte relativa ai consumi elettrici, l'impresa elettrica provvede
ad inviare solleciti al cliente con le modalita' ordinariamente
utilizzate, anche per la parte relativa al canone. Per quanto attiene
alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente
dovuti sono comunque applicati dall'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I -
Sportello SAT. Qualora entro l'anno solare successivo il cliente non
abbia provveduto al pagamento del canone, le azioni di recupero del
canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi,
sono effettuate dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I
di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT. In
nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco
della fornitura di energia elettrica.
4. In caso di riversamento eccedente le somme riscosse, l'impresa
elettrica recupera l'eccedenza mediante l'utilizzo in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in
cui e' stato effettuato il riversamento eccedente.
Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il
seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Per il testo dell'art. 1, comma 132, della citata
legge 24 dicembre 2007, n. 244, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, e' il seguente:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente:
«Art. 28-quater (Compensazioni di crediti con somme
dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal
1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli
enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale
per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a
ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione
prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il
pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito
dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo e'
condizionata alla verifica dell'esistenza e validita' della
certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente
del Servizio sanitario nazionale non versi all'agente della
riscossione l'importo oggetto della certificazione entro
sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente
della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a
carico del creditore, alla riscossione coattiva nei
confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del
Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui
al titolo II del presente decreto. Le modalita' di
attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».