Art. 5
Individuazione e comunicazione
dei dati utili ai fini del controllo
1. Acquirente Unico S.p.a. trasmette mensilmente all'Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitabile ai sensi
dell'articolo 3, comma 1 e accreditabile ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, nelle fatture dalle imprese elettriche riferiti al mese
precedente.
2. Le imprese elettriche trasmettono mensilmente all'Agenzia delle
entrate i dati di dettaglio relativi al canone addebitato,
accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno le imprese elettriche trasmettono
all'Agenzia delle entrate le rettifiche dei dati di cui al comma 2
per rendere definitivi i dati dell'anno precedente da utilizzare ai
fini dell'attivita' di controllo di cui al presente articolo.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono definiti termini e modalita' di presentazione delle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3. In sede di prima
applicazione, la trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 relativi
al primo mese di addebito e' effettuata entro il secondo mese
successivo.
5. L'Agenzia delle entrate verifica la corrispondenza tra i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3 e le somme
riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o
parziale riversamento delle somme riscosse, l'Agenzia delle entrate
trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale e'
richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle
sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471 e agli interessi moratori nella misura prevista
dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.
6. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT utilizza i dati
contenuti nelle comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare
il corretto versamento del canone da parte degli utenti e
determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento,
l'importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative
sanzioni. Nei casi in cui la tardivita' non dipenda da cause
imputabili all'utente non si procede all'applicazione di sanzioni e
interessi a suo carico.
7. L'Agenzia delle entrate utilizza i dati contenuti nelle
comunicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 per verificare il corretto
addebito del canone da parte delle imprese elettriche. In caso di
omesso, parziale o tardivo addebito del canone, l'Agenzia delle
entrate trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la
quale e' richiesto il pagamento delle sanzioni di cui all'articolo
13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47, degli
interessi moratori nella misura prevista dalla legge 26 gennaio 1961,
n. 29.
8. Nei casi di omessa trasmissione dei dati di cui ai commi 2 e 3 o
di omessa comunicazione di cui al comma 3, ovvero nei casi in cui le
medesime siano state effettuate con dati incompleti, si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471, calcolate sull'ammontare dei canoni che
avrebbero dovuto formare oggetto della trasmissione o della
comunicazione, al netto dei riversamenti effettuati relativi al
periodo di riferimento.
9. I dati di cui al presente articolo sono utilizzati dall'Agenzia
delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio
territoriale di Torino I - Sportello SAT anche per fornire
informazioni e assistenza ai cittadini.
Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 13, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 13 (Ritardati od omessi versamenti diretti e
altre violazioni in materia di compensazione). - 1. Chi non
esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i
versamenti in acconto, i versamenti periodici, il
versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante
dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare
dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non
effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al
trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando,
in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo
rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale,
risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza
detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo
periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione
dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, per i versamenti effettuati con un ritardo non
superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo
periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.».
- La legge 26 gennaio 1961, n. 29 (Norme per la
disciplina della riscossione dei carichi in materia di
tasse e di imposte indirette sugli affari) e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 1961, n. 53.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, del citato decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e' il seguente:
«Art. 5 (Violazioni relative alla dichiarazione
dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi). - 1. Nel
caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale
dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione
amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento
dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta
o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di
dichiarazione. Per determinare l'imposta dovuta sono
computati in detrazione tutti i versamenti effettuati
relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del
quale non e' stato chiesto il rimborso, nonche' le imposte
detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente
eseguite. Nel caso di omessa o tardiva presentazione della
dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i
regimi speciali di cui agli articoli 74-quinquies e
74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, la sanzione e' commisurata
all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello
Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione.
La sanzione non puo' essere comunque inferiore a euro 250.
Se la dichiarazione omessa e' presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo
d'imposta successivo e, comunque, prima dell'inizio di
qualunque attivita' amministrativa di accertamento di cui
il soggetto passivo abbia avuto formale conoscenza, si
applica la sanzione amministrativa dal sessanta al
centoventi per cento dell'ammontare del tributo dovuto per
il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero
dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di
euro 200.».