Art. 6
Dichiarazioni, reclami e rimborsi
1. Ai fini della dichiarazione di non detenzione di cui
all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
nonche' della dichiarazione della sussistenza di altra utenza
elettrica per la quale uno dei componenti il nucleo familiare e' gia'
tenuto al pagamento, gli utenti utilizzano esclusivamente il modello
approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
n. 45059 del 24 marzo 2016, ed eventuali successive modificazioni. Il
modello e' pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle
entrate. Ai contenuti ed alle modalita' di presentazione della
dichiarazione di non detenzione e' data ampia pubblicita' nei siti
web dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
2. La richiesta di rimborso del canone, addebitato al cliente
dall'impresa elettrica ma non dovuto, e' effettuata con le modalita'
definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate
da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto. Alle stesse e' data ampia pubblicita' nei siti web
dell'Agenzia delle entrate e delle imprese elettriche.
3. L'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino -
Ufficio territoriale di Torino I - Sportello SAT, verificati i
presupposti della richiesta, trasmette ad Acquirente Unico S.p.a. le
informazioni necessarie, tra le quali l'importo, ai fini
dell'accredito, da parte dell'impresa elettrica che risulta essere
con certezza titolare del contratto. Le informazioni sono trasmesse
con modalita', tempi e contenuti definiti d'intesa entro 60 giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. Acquirente Unico S.p.a. entro 5 giorni lavorativi dalla
ricezione dei dati rende disponibili alle imprese elettriche,
attraverso il Sistema informativo integrato, le informazioni di cui
al comma 2, con modalita' approvate dall'Autorita'.
5. Le imprese elettriche, sulla base dei dati di cui al comma 3,
procedono al rimborso mediante accredito della somma sulla prima
fattura utile, ovvero provvedono con altre modalita', sempre che le
stesse assicurino all'utente l'effettiva corresponsione della somma
entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle medesime imprese
elettriche, dei dati di cui al comma 3.
6. Nel caso in cui il rimborso di cui al comma 4 non vada a buon
fine, l'impresa elettrica comunica all'Agenzia delle entrate le
informazioni, trasmesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, necessarie
ai fini del pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate - Direzione
provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I -
Sportello SAT.
7. Le somme rimborsate ai clienti in base al comma 4 sono
recuperate dalle imprese elettriche mediante la compensazione di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza
applicazione dei limiti previsti dall'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, a decorrere dal mese successivo a quello in cui e' stato
effettuato il rimborso.
Note all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 1, comma 153, della citata
legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 34 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, S. O. n. 219, e' il
seguente:
«Art. 34 (Disposizioni in materia di compensazione e
versamenti diretti). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2001
il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti
intestatari di conto fiscale, e' fissato in lire 1 miliardo
per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di
bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, il limite di cui al periodo precedente puo' essere
elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000
euro.
2. Le domande di rimborso presentate al 31 dicembre
2000 non possono essere revocate.
3. All'art. 3, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e'
aggiunta, in fine, la seguente lettera: "h-bis) le ritenute
operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720".
4. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi
di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non
sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai
sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi
versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni
caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella
misura ridotta indicata nell'art. 13, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, qualora
gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti
i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano
eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato
degli interessi legali. La presente disposizione si applica
se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque
non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attivita' di accertamento delle quali il sostituto
d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza
e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al
versamento dell'imposta.
5. All'art. 37, primo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole:
"entro il termine previsto dall'art. 2946 del codice
civile" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine
di decadenza di quarantotto mesi".
6. All'art. 38, secondo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le
parole: "di diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"di quarantotto mesi".».
- Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, e' il seguente:
«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in
presenza di debito su ruoli definitivi). - 1. A decorrere
dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui
all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, e' vietata
fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare
superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per
imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e'
scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza
del divieto di cui al periodo precedente si applica la
sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i
quali e' scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza
dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non
puo' essere applicata fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o
amministrativa e non puo' essere comunque superiore al 50
per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi
di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono
dal giorno successivo alla data della definizione della
contestazione. E' comunque ammesso il pagamento, anche
parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali
e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti
relativi alle stesse imposte, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in
misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a
ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la
disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi
d'imposta. Nell'ambito delle attivita' di controllo
dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza e'
assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto
previsto dal presente comma anche mediante specifici piani
operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni
di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i
ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.
1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter e' inserito il
seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con
somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A
partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale per somministrazione, forniture e
appalti, possono essere compensati con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore
acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma
3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale,
delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo.
L'estinzione del debito a ruolo e' condizionata alla
verifica dell'esistenza e validita' della certificazione.
Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio
sanitario nazionale non versi all'agente della riscossione
l'importo oggetto della certificazione entro sessanta
giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della
riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico
del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti
della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio
sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al
titolo II del presente decreto. Le modalita' di attuazione
del presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di
garantire il rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica».
1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009
e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire
dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali"
sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma,
nonche', in particolare, le condizioni per assicurare che
la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al
presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario
nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
2. In relazione alle disposizioni di cui al presente
articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa
"Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte"
della missione "Politiche economico-finanziarie e di
bilancio" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010,
sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di
2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2013.».