Art. 8
Privacy e adempimenti delle imprese elettriche
1. L'Agenzia delle entrate, l'Acquirente Unico S.p.a. e le imprese
di energia elettrica, trattano i dati personali per le attivita' di
cui al presente decreto in qualita' di titolari del trattamento -
ciascuno per la parte di propria competenza - nel rispetto della
vigente normativa, con particolare riguardo ai principi di
pertinenza, non eccedenza ed alle misure di sicurezza previste dal
Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
2. I dati personali trattati in attuazione del presente decreto
sono utilizzati, da parte dell'Acquirente Unico e delle imprese di
energia elettrica, esclusivamente per le finalita' di cui
all'articolo 1, commi 154 e 156 della legge n. 208 del 2015 ed in
particolare di addebito delle rate relative al canone Rai nella
fattura elettrica o del rimborso del canone non dovuto nonche' ai
fini riversamento delle somme relative al canone Rai all'erario.
3. Resta fermo l'obbligo di informativa agli utenti da parte delle
imprese elettriche, nel rispetto di quanto previsto dal Codice per la
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e successive modificazioni, con specifico riferimento
alla circostanza che i dati acquisiti in sede di stipula del
contratto sono utilizzati anche ai fini dell'addebito del canone. In
ogni caso, l'informativa e' pubblicata sui siti istituzionali dei
soggetti di cui al comma 1, nei quali sono evidenziate in particolare
le modalita' attraverso le quali e' possibile esercitare il diritto
di rettifica.