Art. 2 
 
 
                      Introduzione delle azioni 
                  e aggiornamento note integrative 
 
  1. All'articolo 25, della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), le  parole:  «capitoli,  eventualmente
suddivisi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «unita'  elementari  di
bilancio,  ai  fini   della   gestione   e   della   rendicontazione,
eventualmente suddivise»; 
    b) al comma 2, la lettera b), e' sostituita dalla  seguente:  «b)
programmi, ai  fini  dell'approvazione  parlamentare,  come  definiti
all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;»; 
    c) al comma 2, la lettera c) e' sostituita  dalla  seguente:  «c)
unita' elementari  di  bilancio,  ai  fini  della  gestione  e  della
rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali
unita' possono essere ripartite in articoli.»; 
    d) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio  precedente  a  quello
individuato  ai  sensi  dell'articolo  25-bis,  comma  8,  le  unita'
elementari di bilancio di  cui  alla  lettera  c)  del  comma  2  del
presente articolo sono costituite dai capitoli, nei  quali  le  spese
dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I  capitoli
sono classificati secondo il contenuto economico e  funzionale  delle
spese in essi iscritte. 
  2-ter. Durante il  medesimo  periodo  di  cui  al  comma  2-bis,  i
programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono  suddivisi
in macroaggregati per spese di  funzionamento,  per  interventi,  per
trattamenti  di  quiescenza  e  altri   trattamenti   integrativi   o
sostitutivi di questi ultimi, per  oneri  del  debito  pubblico,  per
oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per  oneri  comuni
in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto il  rimborso  di
passivita' finanziarie.»; 
    e) al comma 5, le parole:  «tutti  i  capitoli»  sono  sostituite
dalle seguenti: «tutte le unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini
della gestione e della rendicontazione,». 
  2. Dopo l'articolo 25, della legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  e'
inserito il seguente: 
  «Art. 25-bis. (Introduzione delle azioni).  -  1.  I  programmi  di
spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo,  sono
suddivisi in azioni. 
  2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di
spesa che specifica ulteriormente la finalita' della spesa rispetto a
quella  individuata  in  ciascun  programma,  tenendo   conto   della
legislazione vigente. 
  3. Ai fini della loro individuazione, le azioni  devono  presentare
le seguenti caratteristiche: 
    a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al  raggiungimento
di una stessa finalita', salvo quanto previsto al comma 4; 
    b) specificano la finalita' della spesa in termini di: 
      1) settori o aree omogenee di intervento; 
      2) tipologie dei servizi o categorie di utenti; 
      3) tipi di attivita' omogenee; 
      4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in
denaro; 
      5)  ogni  altro  elemento  che   descriva   esplicitamente   le
realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa; 
    c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni  di  spesa,
sotto il profilo delle finalita'; 
    d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto piu'
possibile, stabili nel tempo. 
  4. Le azioni possono contenere spese di natura  economica  diversa.
In ogni caso, ai fini della  gestione  e  della  rendicontazione,  le
spese di personale  di  ciascun  programma  di  spesa  sono  iscritte
all'interno di un'unica azione. 
  5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, e' assicurata l'analisi
della spesa sulla base delle pertinenti  voci  della  classificazione
economica, in coerenza con il piano dei  conti  di  cui  all'articolo
38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa  di  parte  corrente  da
quella in conto capitale. 
  6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di
quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni  del  bilancio
dello Stato. 
  7. Al fine di  consentire  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi
delle istituzioni competenti in materia  di  formazione,  gestione  e
rendicontazione  del  bilancio  dello  Stato  nonche'   di   valutare
l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai
commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017
fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello  individuato
ai sensi del comma 8. Durante il medesimo  periodo,  la  suddivisione
dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del
presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e  integra
quella prevista, ai fini  della  gestione  e  della  rendicontazione,
dall'articolo 25, comma 2-bis. 
  8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge
la sperimentazione di cui al comma 7, il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
sentita la Corte dei  conti,  predispone  una  relazione  annuale  in
merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni,  da  trasmettere
alle Camere entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  del
rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In  relazione
all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei  sistemi
informativi di cui  al  comma  7,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, e' stabilito l'esercizio finanziario a  decorrere  dal
quale le azioni costituiscono le unita'  elementari  di  bilancio  ai
fini della gestione e della rendicontazione  ed  e'  conseguentemente
aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di
cui all'articolo 25.  Con  il  medesimo  decreto,  sulla  base  della
relazione di cui al  primo  periodo,  possono  essere  modificate  le
azioni individuate ai sensi del comma 6.». 
  3. Il decreto di cui al comma 6 dell'articolo 25-bis della legge 31
dicembre 2009, n. 196, come  introdotto  dal  presente  articolo,  e'
adottato entro novanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. 
  4. All'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, le parole da: «Per la spesa si compone di due sezioni:»
fino a: «corrispondenti stanziamenti del  bilancio  triennale»,  sono
sostituite dalle seguenti: «Per la spesa,  illustra  le  informazioni
relative al quadro di riferimento in cui l'amministrazione opera e le
priorita' politiche, in coerenza con quanto indicato nel Documento di
economia e finanza e nel decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui all'articolo 22-bis, comma  1.  La  nota  integrativa
riporta inoltre il  contenuto  di  ciascun  programma  di  spesa  con
riferimento  alle  azioni  sottostanti.  Per  ciascuna  azione   sono
indicate le risorse finanziarie per il triennio  di  riferimento  con
riguardo alle categorie economiche di spesa, i  relativi  riferimenti
legislativi e i criteri di formulazione  delle  previsioni.  La  nota
integrativa riporta inoltre il piano  degli  obiettivi,  intesi  come
risultati che le amministrazioni intendono  conseguire,  correlati  a
ciascun programma e formulati con riferimento a ciascuna azione, e  i
relativi indicatori di risultato in termini di livello dei servizi  e
di interventi, in coerenza con il programma generale  dell'azione  di
Governo, tenuto conto di quanto previsto dal decreto  legislativo  31
maggio 2011, n. 91.». 
  5. Al fine di  consentire  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi
conseguente alla revisione della struttura delle note integrative  di
cui all'articolo 21, comma 11, lettera a), della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, come modificato dal presente articolo, il  piano  degli
obiettivi continua a fare riferimento ai  programmi  di  spesa  e  si
adegua a quanto previsto  dal  comma  4  non  oltre  gli  adempimenti
relativi alla  predisposizione  del  disegno  di  legge  di  bilancio
relativo all'anno 2018. 
  6. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2
e' sostituito dal seguente: 
  «2. Al rendiconto di cui  al  comma  1  e'  allegata  per  ciascuna
amministrazione  una  nota  integrativa.  Per  le  entrate,  la  nota
integrativa espone le risultanze della gestione;  per  la  spesa,  e'
articolata per missioni e programmi in coerenza  con  le  indicazioni
contenute nella nota integrativa al bilancio  di  previsione  di  cui
all'articolo 21,  comma  11,  lettera  a).  La  nota  integrativa  al
rendiconto per ciascun  programma  di  spesa,  con  riferimento  alle
azioni sottostanti, illustra i  risultati  finanziari  per  categorie
economiche di spesa,  motivando  gli  eventuali  scostamenti  tra  le
previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel  rendiconto
generale dello Stato tenuto conto dei principali  fatti  di  gestione
intervenuti nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi
e la valutazione del grado di realizzazione degli obiettivi  indicati
nella nota integrativa di cui all'articolo 21, comma 11, lettera  a),
in coerenza con il relativo schema e i relativi indicatori, motivando
gli eventuali scostamenti rispetto a quanto  previsto,  anche  tenuto
conto dell'evoluzione del quadro socio economico  e  delle  eventuali
criticita' riscontrate.». 
  7. All'articolo 35 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3
e' soppresso. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  25  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  25.  (Classificazione  delle  entrate  e   delle
          spese). - 1. Le entrate dello Stato sono ripartite in: 
                a) titoli, a seconda che siano di natura  tributaria,
          extratributaria  o  che   provengano   dall'alienazione   e
          dall'ammortamento di beni patrimoniali,  dalla  riscossione
          di crediti o dall'accensione di prestiti; 
                b) ricorrenti e non  ricorrenti,  a  seconda  che  si
          riferiscano a proventi la cui acquisizione sia  prevista  a
          regime ovvero limitata ad uno o piu' esercizi; 
                c) tipologie, ai fini dell'approvazione  parlamentare
          e dell'accertamento dei cespiti; 
                d) categorie, secondo la natura dei cespiti; 
                e) unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione,  eventualmente  suddivise
          in articoli secondo il rispettivo oggetto,  ai  fini  della
          rendicontazione. 
              2. Le spese dello Stato sono ripartite in: 
                a) missioni, come definite all'articolo 21, comma  2,
          terzo periodo; 
                b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare,
          come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo; 
                c) unita'  elementari  di  bilancio,  ai  fini  della
          gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma  2-bis
          del presente articolo. Tali unita' possono essere ripartite
          in articoli. 
              2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio  precedente
          a quello individuato ai sensi dell'articolo  25-bis,  comma
          8, le unita' elementari di bilancio di cui alla lettera  c)
          del comma 2  del  presente  articolo  sono  costituite  dai
          capitoli, nei quali le spese  dello  Stato  sono  ripartite
          secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati
          secondo il contenuto economico e funzionale delle spese  in
          essi iscritte. 
              2-ter. Durante il medesimo  periodo  di  cui  al  comma
          2-bis, i programmi di spesa di  cui  alla  lettera  b)  del
          comma 2 sono  suddivisi  in  macroaggregati  per  spese  di
          funzionamento,   per   interventi,   per   trattamenti   di
          quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di
          questi ultimi, per oneri del  debito  pubblico,  per  oneri
          comuni di parte corrente,  per  investimenti  e  per  oneri
          comuni in conto capitale. In autonome previsioni e' esposto
          il rimborso di passivita' finanziarie. 
              3. La classificazione economica e quella funzionale  si
          conformano ai criteri adottati in contabilita' nazionale  e
          dei relativi conti satellite per i conti del settore  della
          pubblica amministrazione. 
              4. In allegato allo stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze  e'  presentato  un
          quadro contabile da cui risultino: 
                a) le categorie in cui viene classificata la spesa di
          bilancio secondo l'analisi economica; 
                b)  le   classi   fino   al   terzo   livello   della
          classificazione COFOG  in  cui  viene  ripartita  la  spesa
          secondo l'analisi funzionale. 
              5. In appendice al quadro contabile di cui al comma  4,
          appositi prospetti, da aggiornare, dandone informazione  al
          Parlamento, dopo l'approvazione della  legge  di  bilancio,
          illustrano  gli  incroci   tra   i   diversi   criteri   di
          classificazione e il raccordo tra  le  classi  COFOG  e  le
          missioni e i programmi, nonche' tra il bilancio dello Stato
          e il sistema di contabilita' nazionale. A tutte  le  unita'
          elementari di bilancio, ai  fini  della  gestione  e  della
          rendicontazione, e, al loro interno,  a  ciascun  piano  di
          gestione e' attribuito il pertinente codice di classe COFOG
          e di  categoria  economica  di  terzo  livello,  escludendo
          l'applicazione di criteri di prevalenza. 
              6. La numerazione delle unita' di voto, delle categorie
          e unita' elementari di bilancio, ai fini della  gestione  e
          della rendicontazione, puo'  essere  anche  discontinua  in
          relazione alle necessita' della codificazione. 
              7. Nel quadro generale riassuntivo, con riferimento sia
          alle dotazioni di competenza sia a quelle di cassa, e' data
          distinta indicazione: 
                a) del risultato differenziale tra  il  totale  delle
          entrate tributarie ed extratributarie ed  il  totale  delle
          spese correnti («risparmio pubblico»); 
                b) del risultato differenziale tra tutte le entrate e
          le   spese,   escluse   le   operazioni   riguardanti    le
          partecipazioni azionarie  ed  i  conferimenti,  nonche'  la
          concessione e la riscossione di crediti  e  l'accensione  e
          rimborso  di  prestiti  («indebitamento   o   accrescimento
          netto»); 
                c)  del  risultato  differenziale  delle   operazioni
          finali, rappresentate da tutte le entrate  e  da  tutte  le
          spese, escluse le operazioni di accensione e di rimborso di
          prestiti («saldo netto da finanziare o da impiegare»); 
                d) del risultato differenziale fra  il  totale  delle
          entrate  finali  e  il  totale  delle  spese  («ricorso  al
          mercato»); 
                e) una scheda illustrativa  dei  capitoli  recanti  i
          fondi  settoriali  correlati  alle   principali   politiche
          pubbliche di rilevanza nazionale, nella quale sono indicati
          i  corrispondenti  stanziamenti   previsti   dal   bilancio
          triennale,  il  riepilogo   analitico   dei   provvedimenti
          legislativi  e  amministrativi  che  hanno  determinato   i
          suddetti stanziamenti  e  le  relative  variazioni,  e  gli
          interventi previsti a  legislazione  vigente  a  valere  su
          detti fondi, con separata indicazione delle spese  correnti
          e di quelle in  conto  capitale.  La  scheda  di  cui  alla
          presente lettera e' aggiornata semestralmente  in  modo  da
          tenere conto delle modifiche  apportate  agli  stanziamenti
          previsti dalla legge  di  bilancio  con  le  variazioni  di
          bilancio adottate in corso d'anno. Le  variazioni  rispetto
          alle  previsioni   iniziali   indicano   analiticamente   i
          provvedimenti legislativi e amministrativi  ai  quali  sono
          correlate le variazioni  di  cui  al  secondo  periodo.  Il
          Ministro dell'economia e delle finanze trasmette le  schede
          al Parlamento entro trenta giorni dalla fine  del  semestre
          di riferimento; 
                f)   il   budget    dei    costi    della    relativa
          amministrazione.    Le    previsioni    economiche     sono
          rappresentate secondo le voci del piano dei conti, distinte
          per programmi e per centri di costo. Il  budget  espone  le
          previsioni    formulate     dai     centri     di     costo
          dell'amministrazione   ed   include   il    prospetto    di
          riconciliazione  al  fine  di   collegare   le   previsioni
          economiche alle previsioni finanziarie di bilancio. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  35  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 35. (Risultanze della gestione). - 1. Il Ministro
          dell'economia e delle finanze presenta alle  Camere,  entro
          il mese di giugno, il  rendiconto  generale  dell'esercizio
          scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per
          missioni e programmi.  Il  relativo  disegno  di  legge  e'
          corredato di apposita nota preliminare generale. 
              2. Al rendiconto di cui al  comma  1  e'  allegata  per
          ciascuna  amministrazione  una  nota  integrativa.  Per  le
          entrate, la nota integrativa  espone  le  risultanze  della
          gestione; per  la  spesa,  e'  articolata  per  missioni  e
          programmi in coerenza con le  indicazioni  contenute  nella
          nota  integrativa  al  bilancio  di   previsione   di   cui
          all'articolo 21, comma 11, lettera a). La nota  integrativa
          al  rendiconto  per  ciascun  programma   di   spesa,   con
          riferimento alle azioni sottostanti, illustra  i  risultati
          finanziari per categorie economiche di spesa, motivando gli
          eventuali scostamenti tra le previsioni iniziali di spesa e
          quelle finali indicate nel rendiconto generale dello  Stato
          tenuto conto dei principali fatti di  gestione  intervenuti
          nel corso dell'esercizio. Essa contiene inoltre l'analisi e
          la valutazione del grado di realizzazione  degli  obiettivi
          indicati nella nota integrativa  di  cui  all'articolo  21,
          comma 11, lettera a), in coerenza con il relativo schema  e
          i relativi indicatori, motivando gli eventuali  scostamenti
          rispetto   a   quanto   previsto,   anche   tenuto    conto
          dell'evoluzione  del  quadro  socio   economico   e   delle
          eventuali criticita' riscontrate. 
              3. (soppresso). 
              4. I regolamenti parlamentari stabiliscono le modalita'
          e i termini per l'esercizio del controllo, da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  dello
          stato di attuazione dei programmi e delle relative  risorse
          finanziarie.».