Art. 3 Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato 1. All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome,» sono soppresse. 2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, le seguenti norme sono modificate come segue: a) all'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «sono sottoposti all'approvazione del Parlamento in allegato, rispettivamente, allo stato di previsione e al consuntivo del Ministero dell'interno» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»; b) all'articolo 4, comma 6, della legge 9 maggio 1932, n. 547, cosi' come modificato dall'articolo 44-bis, comma 7 , del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «legge 3 aprile 1997, n. 94» sono sostituite dalle seguenti: «legge 31 dicembre 2009, n. 196» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»; c) all'articolo 14, secondo comma, del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, le parole: «e lo trasmette al Ministero delle finanze, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in allegato a quello del Ministero, per la presentazione al Parlamento.» sono soppresse; d) all'articolo 1, della legge 17 maggio 1952, n. 629, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». 3. All'articolo 1, terzo comma, della legge 7 novembre 1977, n. 882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: « mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.». 4. All'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e' annualmente allegata la tabella dei suddetti cambi di finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento». 5. All'articolo 548, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «In allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,». 6. All'articolo 84, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero,» sono sostituite dalle seguenti: «, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,».
Note all'art. 3: - Il testo del comma 10 dell'articolo 21 della citata legge n. 196 del 2009, come modificato dal presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 2. - Si riporta il testo dell'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), come modificato dal presente decreto: «Art. 59. Il bilancio preventivo e quello consuntivo del Fondo edifici di culto sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro dell'interno alle commissioni Parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547 (Disposizioni sulla riforma penitenziaria), come modificato dall'articolo 44-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificato dal presente decreto: «6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 14 del regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 (Approvazione del regolamento sul servizi contabili degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto: «Art. 14. Non oltre il 20 settembre di ogni anno il capo di ciascun archivio trasmette al Ministero, su apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione del successivo esercizio finanziario, indicando con la maggiore approssimazione le somme che prevede di poter riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso. Il Ministero della giustizia, per mezzo degli organi competenti, riassume rettificando, se occorre, le proposte suddette, forma il progetto del bilancio di previsione degli archivi notarili.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili), come modificato dal presente decreto: «Art. 1. L'Amministrazione degli archivi notarili dipende gerarchicamente ed amministrativamente dal Ministero di grazia e giustizia, ma ha ordinamento e gestione finanziaria separati. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo degli Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti. Il Ministero di grazia e giustizia, esercita la vigilanza sugli Archivi notarili, anche a mezzo dei procuratori generali presso le Corti d'appello e dei procuratori della Repubblica presso i Tribunali e puo' ordinare le ispezioni che ritiene opportune.». - Si riporta il testo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 7 novembre 1977, n. 882 (Accettazione ed esecuzione del secondo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale e aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo), come modificato dal presente decreto: «Il Ministro per il tesoro riferira' annualmente al Parlamento in merito all'andamento dei rapporti tra l'Italia e il Fondo monetario internazionale mediante l'invio di apposita relazione entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dal presente decreto: «Art. 20. - 1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per i propri pagamenti in valuta estera, e' autorizzato ad inoltrare motivate richieste al Portafoglio dello Stato anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni anno, tenuto conto dei cambi medi comunicati - entro la data medesima - dall'Ufficio italiano dei cambi. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, pubblica annualmente sul proprio sito web istituzionale la tabella dei suddetti cambi di finanziamento». - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 548 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), come modificato dal presente decreto: «Art. 548. (Relazioni illustrative sullo stato di attuazione dei programmi). - 1. Il Ministro della difesa, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e per stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantita', l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresi', fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c) sull'attivita' contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d) sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del tempo libero, e idoneo a garantire attivita' di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell'ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e) sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770.». - Si riporta il testo dell'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal presente decreto: «Art. 84. (Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale). - 1. Il Ministro informa la Commissione europea delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio, una relazione sull'attuazione del presente Capo nonche' sull'attuazione della direttiva UE e del regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 3. Il Ministro, sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni la relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni la relazione sull'applicazione della direttiva UE per la Commissione indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.».