Art. 3 
 
 
             Revisione delle appendici e degli allegati 
                      del Bilancio dello Stato 
 
  1. All'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
le  parole:  «con   le   allegate   appendici   dei   bilanci   delle
amministrazioni autonome,» sono soppresse. 
  2. In relazione a quanto previsto dal comma 1,  le  seguenti  norme
sono modificate come segue: 
    a) all'articolo 59 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole:
«sono  sottoposti  all'approvazione  del  Parlamento   in   allegato,
rispettivamente,  allo  stato  di  previsione  e  al  consuntivo  del
Ministero dell'interno» sono soppresse e sono aggiunte, in  fine,  le
seguenti parole: «sono redatti secondo  i  principi  contenuti  nella
legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  ed   approvati   dal   Ministro
dell'interno di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Gli stessi sono trasmessi  dal  Ministro  dell'interno  alle
commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,  rispettivamente
entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio  e
del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo e' trasmesso
anche alla Corte dei conti.»; 
    b) all'articolo 4, comma 6, della legge 9 maggio  1932,  n.  547,
cosi'  come  modificato  dall'articolo  44-bis,   comma   7   ,   del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «legge
3 aprile 1997, n. 94»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «legge  31
dicembre 2009, n. 196» e sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi  dal
Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per
materia,  rispettivamente  entro  il  termine  di  presentazione  del
disegno di legge di bilancio e del disegno di legge  del  rendiconto.
Il conto consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.»; 
    c) all'articolo 14, secondo comma, del  regio  decreto  6  maggio
1929, n. 970, le parole: «e lo trasmette al Ministero delle  finanze,
per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, in  allegato  a
quello del Ministero,  per  la  presentazione  al  Parlamento.»  sono
soppresse; 
    d) all'articolo 1, della legge 17 maggio 1952, n.  629,  dopo  il
primo comma e' inserito il seguente: «Il bilancio di previsione ed il
conto consuntivo degli  Archivi  notarili,  sono  redatti  secondo  i
principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed approvati
dal  Ministro  della  giustizia   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli stessi sono trasmessi dal Ministro
della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia,
rispettivamente entro il termine  di  presentazione  del  disegno  di
legge di bilancio e del disegno di legge  del  rendiconto.  Il  conto
consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». 
  3. All'articolo 1, terzo comma, della legge  7  novembre  1977,  n.
882, le parole: «in sede di nota preliminare allo stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro»  sono  soppresse  e  sostituite
dalle seguenti: « mediante l'invio di  apposita  relazione  entro  il
termine di presentazione del disegno di legge di bilancio.». 
  4.  All'articolo  20  del  decreto-legge  2  marzo  1989,  n.   65,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, le
parole: «Allo stato di previsione del Ministero degli  affari  esteri
e'  annualmente  allegata  la   tabella   dei   suddetti   cambi   di
finanziamento» sono sostituite dalle seguenti:  «Il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, entro  il  termine
di  presentazione  del  disegno  di  legge  di   bilancio,   pubblica
annualmente  sul  proprio  sito  web  istituzionale  la  tabella  dei
suddetti cambi di finanziamento». 
  5. All'articolo 548, comma 1,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, le parole: «In allegato allo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa, il Governo» sono sostituite  dalle  seguenti:
«Il Ministro della difesa, entro  il  termine  di  presentazione  del
disegno di legge di bilancio,». 
  6. All'articolo 84, comma 2, del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, le parole: «, in allegato allo stato di previsione della
spesa del Ministero,» sono sostituite dalle  seguenti:  «,  entro  il
termine di presentazione del disegno di legge di bilancio,». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Il testo del comma 10 dell'articolo 21  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' riportato nelle Note all'art. 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59 della  legge  20
          maggio  1985,  n.  222  (Disposizioni  sugli  enti  e  beni
          ecclesiastici in Italia e per il  sostentamento  del  clero
          cattolico in servizio nelle diocesi), come  modificato  dal
          presente decreto: 
              «Art. 59. Il bilancio preventivo  e  quello  consuntivo
          del Fondo edifici di culto sono redatti secondo i  principi
          contenuti  nella  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,   ed
          approvati dal Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze.  Gli  stessi  sono
          trasmessi  dal  Ministro  dell'interno   alle   commissioni
          Parlamentari competenti per materia, rispettivamente  entro
          il  termine  di  presentazione  del  disegno  di  legge  di
          bilancio e del disegno di legge del  rendiconto.  Il  conto
          consuntivo e' trasmesso anche alla Corte dei conti.». 
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'articolo 4 della
          legge 9 maggio 1932, n.  547  (Disposizioni  sulla  riforma
          penitenziaria), come modificato dall'articolo 44-bis, comma
          7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27  febbraio  2009,  n.  14,
          come modificato dal presente decreto: 
              «6. Il bilancio di previsione ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi contenuti  nella  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Il bilancio di previsione ed il  conto  consuntivo
          sono  trasmessi   dal   Ministro   della   giustizia   alle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia,
          rispettivamente  entro  il  termine  di  presentazione  del
          disegno di legge di bilancio e del  disegno  di  legge  del
          rendiconto. Il conto consuntivo  e'  trasmesso  anche  alla
          Corte dei conti.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  14  del  regio
          decreto 6 maggio 1929, n. 970 (Approvazione del regolamento
          sul  servizi  contabili  degli  archivi   notarili),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 14. Non oltre il 20 settembre  di  ogni  anno  il
          capo  di  ciascun  archivio  trasmette  al  Ministero,   su
          apposito modello, le proposte per il bilancio di previsione
          del successivo  esercizio  finanziario,  indicando  con  la
          maggiore approssimazione le  somme  che  prevede  di  poter
          riscuotere e di dover pagare nell'esercizio stesso. 
              Il Ministero della giustizia, per  mezzo  degli  organi
          competenti, riassume rettificando, se occorre, le  proposte
          suddette, forma il  progetto  del  bilancio  di  previsione
          degli archivi notarili.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1  della  legge  17
          maggio 1952, n. 629 (Riordinamento degli archivi notarili),
          come modificato dal presente decreto: 
              «Art.  1.  L'Amministrazione  degli  archivi   notarili
          dipende   gerarchicamente   ed   amministrativamente    dal
          Ministero di  grazia  e  giustizia,  ma  ha  ordinamento  e
          gestione finanziaria separati. 
              Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo  degli
          Archivi notarili, sono redatti secondo i principi contenuti
          nella legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  ed  approvati  dal
          Ministro  della  giustizia  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze. Gli  stessi  sono  trasmessi
          dal Ministro della giustizia alle Commissioni  parlamentari
          competenti per materia, rispettivamente entro il termine di
          presentazione del  disegno  di  legge  di  bilancio  e  del
          disegno di legge del rendiconto.  Il  conto  consuntivo  e'
          trasmesso anche alla Corte dei conti. 
              Il  Ministero  di  grazia  e  giustizia,  esercita   la
          vigilanza  sugli  Archivi  notarili,  anche  a  mezzo   dei
          procuratori  generali  presso  le  Corti  d'appello  e  dei
          procuratori della Repubblica  presso  i  Tribunali  e  puo'
          ordinare le ispezioni che ritiene opportune.». 
              - Si riporta il testo del terzo comma  dell'articolo  1
          della legge  7  novembre  1977,  n.  882  (Accettazione  ed
          esecuzione del secondo emendamento allo statuto  del  Fondo
          monetario  internazionale  e   aumento   della   quota   di
          partecipazione  dell'Italia  al   Fondo   medesimo),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Il Ministro per il  tesoro  riferira'  annualmente  al
          Parlamento  in  merito  all'andamento  dei   rapporti   tra
          l'Italia  e  il  Fondo  monetario  internazionale  mediante
          l'invio  di  apposita  relazione  entro   il   termine   di
          presentazione del disegno di legge di bilancio.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   20   del
          decreto-legge  2  marzo  1989,  n.  65,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26  aprile   1989,   n.   155
          (Disposizioni  in  materia  di  finanza   pubblica),   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 20. - 1. Il primo comma  dell'articolo  54  della
          legge 21 dicembre 1978, n. 843, e' sostituito dal seguente:
          "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1 della legge  3
          marzo 1951, n. 193, il Ministro degli affari esteri, per  i
          propri  pagamenti  in  valuta  estera,  e'  autorizzato  ad
          inoltrare motivate richieste  al  Portafoglio  dello  Stato
          anticipandone il controvalore in lire, sulla base dei cambi
          di finanziamento determinati alla data del 1 aprile di ogni
          anno, tenuto conto dei cambi medi  comunicati  -  entro  la
          data  medesima  -  dall'Ufficio  italiano  dei  cambi.   Il
          Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
          internazionale,  entro  il  termine  di  presentazione  del
          disegno di legge  di  bilancio,  pubblica  annualmente  sul
          proprio sito web  istituzionale  la  tabella  dei  suddetti
          cambi di finanziamento». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 548 del
          decreto  legislativo  15  marzo   2010,   n.   66   (Codice
          dell'ordinamento militare), come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.  548.  (Relazioni  illustrative  sullo  stato  di
          attuazione dei programmi). - 1. Il Ministro  della  difesa,
          entro il termine di presentazione del disegno di  legge  di
          bilancio, trasmette al Parlamento relazioni illustrative: 
              a) sulla spesa complessiva prevista  per  il  personale
          militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale
          in  servizio  permanente  e  a  quello  in   servizio   non
          permanente, distinguendo, altresi', i dati per grado e  per
          stato giuridico, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e
          tecnico-amministrativa della Difesa; 
              b)  sullo  stato  di  attuazione   dei   programmi   di
          costruzione,  acquisizione  e  ammodernamento   di   mezzi,
          impianti e sistemi, di cui  ai  pertinenti  capitoli  dello
          stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun
          programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la
          quantita', l'onere globale, lo sviluppo  pluriennale  e  la
          percentuale  di  realizzazione;  sono,  altresi',   fornite
          indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e
          in  Italia  e  sulla  quota  di   questi   effettuata   nel
          Mezzogiorno; 
              c)   sull'attivita'   contrattuale    concernente    la
          manutenzione  straordinaria  e  il  reintegro  dei  sistemi
          d'arma, delle opere, dei  mezzi  e  dei  beni  direttamente
          destinati alla difesa nazionale,  che  si  espleta  secondo
          programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle
          quote da impegnare sugli appositi capitoli dello  stato  di
          previsione del Ministero della difesa; 
              d)  sullo  stato  di  attuazione   del   programma   di
          potenziamento e ammodernamento  delle  infrastrutture,  con
          particolare riguardo agli alloggi dei militari  di  truppa,
          ai locali adibiti a cucine, mense e ad attivita' del  tempo
          libero,  e  idoneo  a  garantire  attivita'  di  promozione
          sociale e sportiva, al quale  si  fa  fronte  mediante  gli
          ordinari   stanziamenti    di    bilancio,    specificando,
          nell'ambito  dei  pertinenti  capitoli   dello   stato   di
          previsione  del  Ministero  della  difesa,  le   quote   da
          destinare alla realizzazione del programma medesimo; 
              e) sui programmi, di  competenza  del  Ministero  della
          difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre  1986,  n.
          770.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  84  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n. 137), come modificato dal  presente
          decreto: 
              «Art. 84. (Informazioni alla Commissione europea  e  al
          Parlamento  nazionale).  -  1.  Il  Ministro   informa   la
          Commissione europea delle misure adottate  dall'Italia  per
          assicurare l'esecuzione del regolamento CE e acquisisce  le
          corrispondenti  informazioni  trasmesse  alla   Commissione
          dagli altri Stati membri. 
              2. Il Ministro  trasmette  annualmente  al  Parlamento,
          entro il termine di presentazione del disegno di  legge  di
          bilancio, una relazione sull'attuazione del  presente  Capo
          nonche'  sull'attuazione   della   direttiva   UE   e   del
          regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 
              3.  Il   Ministro,   sentito   il   competente   organo
          consultivo,  predispone  ogni   tre   anni   la   relazione
          sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni  la
          relazione  sull'applicazione  della  direttiva  UE  per  la
          Commissione  indicata  al  comma  1.  Le   relazioni   sono
          trasmesse al Parlamento.».