Art. 5 
 
 
               Variazioni e flessibilita' di bilancio 
 
  1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte  dei
responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi  di  ciascun
Dicastero  e  quantificano  le  risorse  necessarie   per   il   loro
raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti:  «i  Ministri,  anche
sulla  base  delle  proposte  dei  responsabili  della  gestione  dei
programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti
ai  sensi  dell'articolo  22-bis,  comma  1,  indicano   le   risorse
necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi». 
  2. All'articolo 24 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del  Ministro  competente,
le variazioni di bilancio occorrenti  per  l'iscrizione  nei  diversi
stati di previsione  della  spesa  interessati  delle  somme  versate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  finalizzate  per  legge  al
finanziamento di specifici interventi o attivita'.». 
  3. All'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
le parole: «di una stessa missione» sono sostituite  dalle  seguenti:
«anche di missioni diverse». 
  4. All'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 4
e' sostituito dai seguenti: 
  «4. Con decreto del Ministro competente, da comunicare  alla  Corte
dei conti,  per  motivate  esigenze,  possono  essere  rimodulate  in
termini di competenza e  di  cassa,  previa  verifica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, le dotazioni finanziarie nell'ambito di ciascun
programma del proprio stato di previsione, con esclusione dei fattori
legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),  e  comunque
nel rispetto dei vincoli di spesa  derivanti  dalla  lettera  a)  del
medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta  precluso  l'utilizzo  degli
stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale  per  finanziare   spese
correnti. 
  4-bis. Con decreti  direttoriali,  previa  verifica  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato ai  fini  del  rispetto  dei  saldi  di  finanza
pubblica, possono essere disposte variazioni compensative, in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito degli stanziamenti di spesa  di
ciascuna azione,  con  esclusione  dei  fattori  legislativi  di  cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), e  comunque  nel  rispetto  dei
vincoli di spesa derivanti  dagli  oneri  inderogabili  di  cui  alla
lettera a) del medesimo comma  5  dell'articolo  21.  Resta  precluso
l'utilizzo  degli  stanziamenti  di  spesa  in  conto  capitale   per
finanziare spese correnti. 
  4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di  ciascun  Ministero
possono essere effettuate, ad invarianza  di  effetti  sui  saldi  di
finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e
di  cassa,  aventi  ad  oggetto  stanziamenti  di  spesa,  anche   se
appartenenti a titoli diversi, iscritti nella  categoria  2  (consumi
intermedi) e nella  categoria  21  (investimenti  fissi  lordi),  con
esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21,  comma  5,
lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli  di  spesa  derivanti
dalla lettera  a)  del  medesimo  comma  5  dell'articolo  21.  Resta
precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti  in  conto   capitale   per
finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma  4-quater,
le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  su  proposta  del
Ministro competente. 
  4-quater. Nel caso in cui le  variazioni  compensative  di  cui  al
comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e
servizi comuni  a  piu'  centri  di  responsabilita'  amministrativa,
gestite nell'ambito dello stesso Ministero  da  un  unico  ufficio  o
struttura  di  servizio,  ai  sensi  dell'articolo  4   del   decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279,  le  medesime  variazioni  possono
essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale,
cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero
interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale
del bilancio della Ragioneria generale  dello  Stato,  da  comunicare
alla Corte dei conti. 
  4-quinquies.  Al  fine  di  preordinare  nei  tempi  stabiliti   le
disponibilita' di cassa occorrenti per  disporre  i  pagamenti  e  di
rendere effettive le previsioni indicate  nei  piani  finanziari  dei
pagamenti, con decreto del  Ministro  competente,  da  comunicare  al
Parlamento ed alla Corte dei conti, in ciascun  stato  di  previsione
della spesa,  possono  essere  disposte,  tra  unita'  elementari  di
bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,  variazioni
compensative  di  sola  cassa,  fatta  eccezione  per   i   pagamenti
effettuati mediante l'emissione  di  ruoli  di  spesa  fissa,  previa
verifica da parte del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento   della   Ragioneria   generale   dello   Stato,   della
compatibilita'  delle  medesime  con  gli  obiettivi  programmati  di
finanza pubblica. 
  4-sexies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa
e residui, necessarie  alla  ripartizione  nel  corso  dell'esercizio
finanziario, anche tra  diversi  Ministeri,  di  fondi  da  ripartire
istituiti per legge sono disposte, salvo  che  non  sia  diversamente
previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.». 
  5. Nelle more del definitivo passaggio  alle  azioni  quali  unita'
gestionali del bilancio l'unita' elementare  di  riferimento  per  le
predette variazioni compensative restano i capitoli. 
  6. All'articolo 23,  comma  1,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, le parole: «consumi intermedi» sono sostituite
dalle seguenti: «acquisto di beni e servizi». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo del comma 1 dell'articolo  23  della  citata
          legge  n.  196  del  2009,  come  modificato  dal  presente
          decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4. 
              - Il testo dell'articolo 24 della citata legge  n.  196
          del 2009, modificato dal  presente  decreto,  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1. 
              - Il testo dell'articolo 33 della citata legge  n.  196
          del 2009, modificato dal  presente  decreto,  e'  riportato
          nelle Note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'articolo  23
          della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  finanziaria  2003),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art.   23.   (Razionalizzazione    delle    spese    e
          flessibilita' del bilancio).  -  1.  Per  il  conseguimento
          degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni  iniziali
          delle unita' previsionali di base degli stati di previsione
          dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese
          per  acquisto  di  beni  e  servizi   non   aventi   natura
          obbligatoria sono ridotte del 10  per  cento.  In  ciascuno
          stato di previsione della spesa e' istituito  un  fondo  da
          ripartire  nel  corso  della  gestione  per  provvedere  ad
          eventuali  sopravvenute  maggiori  esigenze  di  spese  per
          consumi intermedi, la cui dotazione iniziale e'  costituita
          dal  10  per  cento  dei   rispettivi   stanziamenti   come
          risultanti dall'applicazione  del  periodo  precedente.  La
          ripartizione del fondo e' disposta con decreti del Ministro
          competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici
          centrali del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti. 
              (Omissis).».