Art. 6 Entrate finalizzate per legge 1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Al fine di garantire tempestivita' nell'erogazione delle risorse a decorrere dall'anno 2017, con il disegno di legge di bilancio di previsione, possono essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio per le entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e' commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme riscosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.». 2. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»; b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»; c) al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»; d) dopo il comma 617 e' inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
Note all'art. 6: - Il testo dell'articolo 23 della citata legge n. 196 del 2009, modificato dagli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4. - Si riporta il testo dei commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), come modificato dal presente decreto: «615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si da' luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis» 616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite dalle stesse disposizioni legislative.» 617. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 e' determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi e' effettuata dal Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi e' annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.».