Art. 6 
 
 
                    Entrate finalizzate per legge 
 
  1. All'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  dopo  il
comma 1, e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire  tempestivita'  nell'erogazione  delle
risorse a decorrere dall'anno  2017,  con  il  disegno  di  legge  di
bilancio di  previsione,  possono  essere  iscritte  negli  stati  di
previsione della  spesa  di  ciascuna  amministrazione  e  in  quello
dell'entrata importi  corrispondenti  a  quote  di  proventi  che  si
prevede  di  incassare  nel  medesimo  esercizio   per   le   entrate
finalizzate per legge al  finanziamento  di  specifici  interventi  o
attivita'. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio e'
commisurato  all'andamento  dei  versamenti  registrati  nei  singoli
esercizi del triennio precedente a quello di  iscrizione  ovvero  nei
singoli esercizi successivi alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge che dispone la destinazione delle entrate al  finanziamento  di
specifici interventi o attivita', nel caso in cui il numero  di  tali
esercizi sia inferiore a tre. Per adeguare gli stanziamenti  iscritti
in  bilancio  alle  effettive  somme   riscosse   nell'esercizio   di
riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con  il
disegno  di  legge  ai  fini  all'assestamento  delle  previsioni  di
bilancio di cui all'articolo 33, comma 1.». 
  2. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 615, dopo le parole:  «A  decorrere  dall'anno  2008»
sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed e' aggiunto,  in
fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017  si  applicano
le disposizioni di cui al comma 617-bis.»; 
    b) al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti»  sono  inserite
le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»; 
    c) al comma 617, dopo le parole:  «A  decorrere  dall'anno  2008»
sono inserite le seguenti: «e fino all'anno 2016»; 
    d) dopo il comma 617 e' inserito  il  seguente:  «617-bis.  Fermo
restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a  regime,  di
cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti  di  somme
all'entrata del bilancio dello Stato  autorizzati  dai  provvedimenti
legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla  presente  legge  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.». 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il testo dell'articolo 23 della citata legge  n.  196
          del 2009, modificato dagli articoli 4, 5 e 6  del  presente
          decreto, e' riportato nelle Note all'art. 4. 
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  615,  616  e  617
          dell'articolo 2  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello  Stato  (legge  finanziaria  2008),  come
          modificato dal presente decreto: 
              «615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno  2016,
          non si da' luogo  alle  iscrizioni  di  stanziamenti  negli
          stati  di  previsione  dei  Ministeri  in  correlazione   a
          versamenti di somme all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco
          n. 1 allegato  alla  presente  legge,  ad  eccezione  degli
          stanziamenti  destinati  a  finanziare   le   spese   della
          categoria 1 «redditi da  lavoro  dipendente».  A  decorrere
          dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma
          617-bis» 
              616. In relazione a  quanto  disposto  dal  comma  615,
          negli stati di previsione dei Ministeri di cui al  medesimo
          comma sono istituiti, a decorrere  dall'anno  2008  e  fino
          all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti  del
          Ministro competente, nel rispetto delle finalita' stabilite
          dalle stesse disposizioni legislative.» 
              617. A decorrere dall'anno 2008 e fino  all'anno  2016,
          la dotazione dei fondi di cui al comma 616  e'  determinata
          nella misura del 50 per cento dei versamenti  riassegnabili
          nell'anno 2006  ai  pertinenti  capitoli  dell'entrata  del
          bilancio  dello  Stato.  L'utilizzazione   dei   fondi   e'
          effettuata dal Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze,  in  considerazione
          dell'andamento delle  entrate  versate.  La  dotazione  dei
          fondi e' annualmente rideterminata  in  base  all'andamento
          dei  versamenti  riassegnabili  effettuati  entro   il   31
          dicembre dei due esercizi precedenti in modo da  assicurare
          in ciascun anno un risparmio in  termini  di  indebitamento
          pari a 300 milioni di euro.».